avanzamento degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"

Art. 10. Avanzamento degli appartenenti al
Ruolo "appuntati e finanzieri"1.L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" ((in servizio permanente)) si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2.Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo ((...)) di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui ((agli articoli 55-bis e 55-ter)).
3.Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a)avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b)fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.4.Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5.La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6.Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione ((e riduzione di anzianita')).
7.I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)).
8.La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del ((Comandante)) generale ((...)). In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B".
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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