(direttori degli istituti e incarichi speciali)

Art. 14.(Direttori degli Istituti e incarichi speciali)1.I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.
2.La funzione di direttore di Istituto puo' essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'articolo 11.
3.La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.
4.In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
5.LA L. 26 MAGGIO 2000, N. 147 HA DISPOSTO (CON L'ART. 7, COMMA 1) LA SOSTITUZIONE DEL COMMA 5 CON L'ATTUALE COMMA 4 DEL PRESENTE ARTICOLO.
6.La funzione di direttore puo' essere altresi' conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unita' con le modalita' di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. ((6))7.Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 puo' altresi' essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unita', e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.
8.Il personale di cui ai commi 6 e 7 e' aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2009

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