Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-28, n. 202302105

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-28, n. 202302105
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302105
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 02105/2023REG.PROV.COLL.

N. 09084/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9084 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

i signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Prima bis, n.-OMISSIS-con la quale è stato respinto il ricorso n. RG n. -OMISSIS- proposto dall’odierno appellante.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023, il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per la parte appellante l’avvocato G V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il signor -OMISSIS- ufficiale del ruolo speciale dell’Esercito Italiano in a.r.q., impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso l’esito del giudizio di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2016.

2. Il primo giudice, ripercorsi i principi giurisprudenziali consolidatisi nella peculiare materia e soffermatosi diffusamente sui curricula e sui titoli del ricorrente e dei due allora parigrado chiamati in causa, “ pur riconoscendo il particolare spessore dei titoli addotti dal ricorrente ” ha ritenuto che nella circostanza “ non emerg[essero] ictu oculi sintomi di incoerenza o irragionevolezza negli esiti del punteggio attribuito, anche se raffrontati con quelli dei controinteressati e che non possa palesarsi il vizio di eccesso di potere denunciato con l’odierno ricorso ”.

3. Avverso detta pronuncia ha interposto appello l’ufficiale, il quale, affidandosi ad un’unica ed articolata doglianza, ne sostiene l’erroneità e la manifesta illogicità affermando che il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato la propria asserita superiorità rispetto ai colleghi chiamati in causa con riferimento, in particolare, alle onorificenze, agli incarichi ricoperti, ai giudizi conseguiti, alle doti culturali ed all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

4. Il Ministero della difesa con una memoria anch’essa articolata, confuta analiticamente le doglianze dell’appellante e chiede il rigetto del gravame.

5. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2023 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

6. Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, fatta propria anche dalla Sezione (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 5177/2022, n. 3689/2022, n. 981/2022 e n. 780/2022, nonché ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, n. 35/2018; n. 1614/2017; n. 4095/2015; n. 4137/2011) i giudizi di avanzamento del personale militare, ed a maggior ragione quelli riferiti ai gradi elevati della gerarchia militare, sono connotati da ampia discrezionalità tecnica, essendo generalmente relativi ad ufficiali dotati tutti di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono definibili solo attraverso analisi di merito sovente sfumate, che non possono consistere nella mera risultanza aritmetica della somma dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità.

Gli elementi presi in esame dalle Commissioni valutatrici non possono pertanto essere considerati in modo separato e atomistico, ma devono essere ponderati in forma complessiva, nell’ambito di un giudizio unico e inscindibile, in quanto la carenza di alcuni titoli specifici ben può essere controbilanciata dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dall’Amministrazione, che nel suo giudizio di carattere globale deve avere come figura astratta di riferimento l’ufficiale idealmente meritevole.

L’attività valutativa in parola è quindi precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi