Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-07, n. 202301298

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-07, n. 202301298
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301298
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 01298/2023REG.PROV.COLL.

N. 03385/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3385 del 2022, proposto da
T B, rappresentata e difesa dall’avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mirabella Eclano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 01076/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Alberto Urso e udito per l’appellante l’avvocato Boecklin in sostituzione dell’avvocato Gimigliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso iscritto con r.g. n. 70 del 2017 davanti al Tribunale amministrativo per la Campania, il Comune di Mirabella Eclano (AV), nel riassumere il procedimento inizialmente instaurato dinanzi alla Sezione Staccata di Salerno dichiaratasi incompetente, impugnava la delibera n. 1 del 25 luglio 2013 con cui il commissario ad acta nominato dal medesimo Tar Campania giusta sentenza n. 3359 del 2012 per l’esecuzione della precedente sentenza n. 2234 del 2008 (con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Buonopane Teresa nei confronti del medesimo Comune e accertato il rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 5 novembre 1984 al maggio 1993, come intercorso fra la stessa Buonopane e il detto Comune, con riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive e accessori alla ricorrente) aveva liquidato in favore della Buonopane, in ottemperanza della sentenza, l’importo di € 50.555,88.

2. Il Tribunale amministrativo adìto, previa qualificazione dell’azione in termini di reclamo avverso il provvedimento commissariale, disposta la conversione del rito ex art. 32 Cod. proc. amm. e la riunione al giudizio d’ottemperanza sub r.g. n. 6523 del 2011 originariamente instaurato dalla Buonopane (già definito, sulla domanda d’ottemperanza, con la citata sentenza n. 3359 del 2012), dichiarava inammissibile il gravame in quanto tardivamente proposto e con contraddittorio non correttamente instaurato, stante l’erroneità della notifica del reclamo nei confronti del commissario ad acta , eseguita presso lo stesso Comune.

Il Tar compensava inoltre le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sussistenti all’epoca di proposizione del ricorso in ordine alla qualificazione del commissario ad acta e al regime giuridico dei suoi atti.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Buonopane, la quale ha censurato la disposta compensazione integrale delle spese deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 Cod. proc. civ. e l’illegittimità della motivazione relativa alla detta compensazione.

4. Non s’è costituito in giudizio l’intimato Comune di Mirabella Eclano.

5. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con unico motivo di gravame l’appellante deduce che il Tar ha disposto la compensazione delle spese richiamandosi a una recente pronuncia dell’Adunanza plenaria ( i.e. , n. 8 del 2021) che ha chiarito gli effetti della nomina del commissario ad acta e la natura dei relativi atti e funzioni;
tuttavia il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto il fatto che il ricorso era stato dichiarato inammissibile anzitutto in quanto tardivo ex art. 114, comma 6, Cod. proc. amm., profilo di per sé non inciso dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria e correlate oscillazioni giurisprudenziali.

Già in passato, del resto, la giurisprudenza aveva riconosciuto la natura del commissario ad acta quale ausiliario del giudice, i cui atti sono sottoposti al controllo esclusivo di quest’ultimo, come oggi reso evidente dal disposto dell’art. 114, comma 6, Cod. proc. amm.

In tal senso depone anche l’art. 57 d.P.R. n. 115 del 2002 che, ai fini dei compensi, equipara il commissario ad acta agli ausiliari del giudice.

Di qui gli errori in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nel compensare integralmente le spese del giudizio.

Inoltre la sentenza nulla motiverebbe in ordine alla prima fase del giudizio, svoltosi dinanzi alla Sezione Staccata dichiaratasi incompetente, incorrendo dunque in un vizio di nullità vera e propria.

1.1. Il motivo non è condivisibile.

1.1.1. Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate ( inter multis cfr., per l’affermazione del principio e sua declinazione nelle diverse fattispecie, Cons. Stato, III, 10 ottobre 2022, n. 8665;
5 settembre 2022, n. 7739;
11 luglio 2022, n. 5802;
6 maggio 2022, n. 3565;
11 aprile 2022, n. 2685;
IV, 15 luglio 2022, n. 6036;
17 gennaio 2022, n. 278;
VI, 20 gennaio 2022, n. 362 ;
1 marzo 2021, n. 1720;
II, 30 novembre 2021, n. 7962;
IV, 17 ottobre 2017, n. 4795;
IV, 10 gennaio 2014, n. 46;
cfr., al riguardo, anche i principi affermati da C. cost., 19 aprile 2018, n. 77).

Detto principio trova peraltro applicazione non solo in caso di pronuncia di merito emessa dal giudice, ma anche quando lo stesso s’è limitato a una statuizione in rito, quale quella d’inammissibilità (Cons. Stato, III, 1 giugno 2022, n. 4486).

Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, né rileva di per sé che la motivazione al riguardo formulata si concentri su profili relativi a una sola delle ragioni d’inammissibilità del ricorso, evidentemente considerata dal Tar - come è assorbente rilevare per il rigetto della doglianza - preponderante ai fini dell’apprezzamento funzionale alla statuizione sulle spese, con valutazione che non esorbita i limiti della discrezionalità riconosciuti al giudicante sul punto.

Ad ogni modo, la disposta compensazione non risulta in sé irragionevole né abnorme in relazione alla natura della controversia, al suo oggetto e alle questioni alla stessa sottese, al di là del fatto che il giudice di primo grado ha adottato una decisione esclusivamente in rito.

Allo stesso modo, non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia in relazione al segmento procedimentale svoltosi davanti alla Sezione Staccata di Salerno - concluso con pronuncia d’incompetenza - atteso che, da un lato, la motivazione espressa dal giudicante si estende e ricomprende anche tale segmento, dall’altro il procedimento giudiziale presenta comunque carattere unitario, sicché la valutazione (col suo portato discrezionale) sulle spese non può che riguardare il giudizio nella sua interezza, ivi incluso in specie il detto segmento dinanzi alla Sezione Staccata di Salerno richiamato dall’appellante.

Di qui l’infondatezza della doglianza, anche sotto il profilo della dedotta nullità della sentenza nei termini suindicati.

2. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello è infondato e va respinto.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.

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