Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-06-17, n. 202205011

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-06-17, n. 202205011
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205011
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 05011/2022REG.PROV.COLL.

N. 01666/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2018, proposto dalla società Unicomm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, viale Parioli, n. 180;
il Comune di Torri di Quartesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Basile e Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Basile in Roma, via G.P. Da Palestrina n. 47;

nei confronti

della società Iniziative Industriali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria n. 5;
della società Rossetto Trade s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Arbib e Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Arbib in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, (Sezione Terza), n. 784 del 4 agosto 2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torri di Quartesolo, della Provincia di Vicenza, della società Rossetto Trade s.p.a. e della società Iniziative Industriali s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Unicomm s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 784 del 4 agosto 2017, che ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed interesse del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla suddetta società.

2. In primo grado, con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ha impugnato:

a) il provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. n. 25952/6668 del 30 marzo 2016, avente ad oggetto l’autorizzazione amministrativa n. 204, del 30 marzo 2016, per il trasferimento e l’ampliamento di un esercizio commerciale, consistente in una “ grande struttura di vendita ”;

b) il provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. n. 04/2016 del 15 aprile 2016, consistente nel provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 04/2016;

c) il provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. n. 04-bis/2016, del 2 maggio 2016, avente ad oggetto l’integrazione al provvedimento unico n. 04/2016, del 15 aprile 2016, relativo al rilascio del titolo unico per nuova costruzione variante al p.c. n. 39/2015 del 21 novembre 2015 per ampliamento di un edificio commerciale lotto B;

d) una serie di altri provvedimenti ed atti amministrativi presupposti o connessi con quelli precedentemente indicati.

2.1. Successivamente, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 marzo 2017, la società ha impugnato:

a) la determinazione 5 gennaio 2017 n. 9 della Provincia di Vicenza, avente ad oggetto “ Esclusione procedura di VIA art. 20, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Parco Commerciale «Le Piramidi». aggiornamento 2016. Ditta: Iniziative Industriali s.p.a. - localizzazione intervento: Comune di Torri di Quartesolo ”;

b) il provvedimento del Comune di Torri di Quartesolo prot. 2901 del 15 febbraio 2017 avente ad oggetto “ convalida del provvedimento unico n. 4/2016, integrato con provvedimento n.

4-bis/2016, e dell'autorizzazione commerciale n. 204/2016, all'esito del procedimento di autotutela per il loro riesame, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, avviato co nota del 17.1.2017
”.

3. La vicenda amministrativa concerne gli atti emanati dal Comune di Torri di Quartesolo e dalla Provincia di Vicenza con i quali è stato consentito alla società Rossetto Trade s.p.a. l’apertura di un’attività commerciale al dettaglio di grande distribuzione, avente una superficie di vendita di mq 4.447, dei quali mq 4.000 del settore alimentari e mq 447 di beni non alimentari, per una superficie lorda complessiva di mq 7.646,99, in ampliamento del Parco Commerciale “Le Piramidi”, ubicato nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo.

3.1. Il Comune di Torri di Quartesolo, oltre a rilasciare alla società Rossetto Trade, l’autorizzazione al trasferimento e all’ampliamento di una preesistente struttura commerciale, ha anche rilasciato alla società Iniziative Industriali s.p.a. i titoli abilitativi edilizi necessari alla costruzione dell’edificio destinato ad ospitare l’attività commerciale.

4. Gli atti in questione sono stati impugnati, innanzi al T.a.r. per il Veneto, dalla società Unicomm s.r.l., titolare di una grande struttura di vendita, di mq 5.621, di cui mq 3.456 del settore alimentare, all’interno del centro commerciale “Palladio”, a Vicenza, posto ad alcuni chilometri di distanza dal Parco Commerciale “Le Piramidi”.

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha censurato l’autorizzazione rilasciata e gli atti impugnati, rilevandosi la violazione di legge per il mancato esperimento della V.i.a. o, in subordine, dello screening.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si è gravato il provvedimento rilasciato, per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancando lo studio di impatto del progetto sulla viabilità.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si è lamentata la violazione di legge e l’eccesso di potere, per aver autorizzato la superficie di vendita della struttura commerciale concorrente, adoperando, nel calcolo, alcune autorizzazioni commerciali precedentemente rilasciate e risultanti cessate, ma, in realtà, mai attivate dagli aventi diritto e, dunque, a parere della ricorrente, inesorabilmente decadute (e “ inesistenti ”), cosicché non si potrebbe sfruttarle per l’ampliamento di un’altra struttura di vendita.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si insiste sul profilo precedente, rilevandosi che l’autorizzazione commerciale presupporrebbe per il suo rilascio la sussistenza di un titolo edilizio, che, nel caso di specie, mancherebbe in concreto, in quanto mai realizzati gli edifici dove le suddette superfici di vendita avrebbero dovuto essere allocate.

4.5. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vicenza, il Comune di Torri di Quartesolo, la società Iniziative industriali e la società Rossetto Trade s.p.a., resistendo al ricorso.

5. Successivamente all’istaurazione del giudizio, la società Iniziative industriali ha presentato un’istanza di verifica di assoggettabilità a V.i.a. del progetto già autorizzato.

5.1. Con la determinazione n. 9 del 5 gennaio 2017, la Provincia ha concluso il procedimento amministrativo, escludendo il progetto dalla procedura di V.i.a..

5.2. Con il provvedimento n. 2901 del 15 febbraio 2017, il Comune ha invece convalidato provvedimento unico n. 4/2016, integrato con provvedimento n.

4-bis/2016, e l’autorizzazione commerciale n. 204/2016, all’esito del procedimento di autotutela per il loro riesame, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, avviato con nota del 17 gennaio 2017.

6. Questi provvedimenti venivano gravati con il ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla società ricorrente, la quale ha dedotto avverso tali atti vizi di illegittimità derivata e vizi propri.

6.1. Con la memoria del 10 dicembre 2016, il Comune ha formulato un’articolata ed argomenta eccezione di difetti di legittimazione ed interesse ad agire.

6.1.1. Il Comune, muovendo dalla nozione di “bacino d’utenza”, cui ha fatto riferimento la società ricorrente e che sarebbe basata sul numero potenziale dei potenziali utenti coinvolti e interessati dall’apertura di un nuovo esercizio commerciale e dalle caratteristiche geografiche e infrastrutturali della zona, ha evidenziato che non è stata fornita prova alcuna della dedotta comunanza del bacino d’utenza.

L’ente ha argomentato come i “bacini di utenza”, nel caso di specie, sarebbe differenti in ragione delle differenti aree urbane contigue alle due strutture di vendita e delle peculiarità della viabilità che separa le due strutture che rende alquanto implausibile che i clienti dell’un centro commerciale possano decidere di recarsi presso l’altro.

6.2. Un’analoga eccezione è contenuta nella memoria del 10 dicembre 2016 della società Rossetto, con la quale si rimarca che le due strutture saranno poste su due direttrici di traffico diametralmente opposte (e per questo idonee a creare due bacini di utenza del tutto diversi) e che la vicenda amministrativa controversa concerne il “ semplice trasferimento a pochi metri di un’attività esistente in loco da ben 12 anni ”.

6.3. La società Iniziative Industriali ha articolato, a sua volta, un’eccezione di inammissibilità, con la sua memoria di costituzione in giudizio del 10 dicembre 2016, insistendo sulla circostanza che la ricorrente “ non ha fornito alcuna specifica allegazione o, ancora meno, prova in relazione al pregiudizio personale, diretto e attuale, asseritamente subito ”.

7. Con la sentenza n. 784/2017 il T.a.r. ha dichiarato inammissibile le impugnazioni proposte e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

7.1. Segnatamente, il T.a.r. ha ritenuto insussistente le legittimazioni e l’interesse a ricorrete in quanto:

a) i due centri commerciali non condividono il medesimo bacino d’utenza, essendo i due supermercati collocati in diversi comuni e in distinti centri commerciali, a distanza di quasi 5 chilometri l’uno dall’altro, lungo direttrici di traffico opposte (“ una che va da Vicenza est verso il centro del Comune di Vicenza, l’altra che va a Vicenza est verso il Comune di Padova ”), rivolgendosi a platee di potenziali consumatori tra loro distinte;

b) “ l’utenza che il negozio di generi alimentari Unicomm intende intercettare è essenzialmente quella che risiede nel centro di Vicenza e, in specie, nei popolosi quartieri di Casale, Campedello e Bertisinella;
l’utenza cui si rivolge il supermercato Rossetto è, invece, prevalentemente quella che abita e lavora nella zona dell’hinterland orientale della città berica e nell’estremo lembo occidentale della Provincia di Padova (ovvero, agli abitanti dei Comuni di Torri di Quartesolo, Marola, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Veggiano, Mestrino, Cervarese Santa Croce, Montegaldella e Montegalda)
”;

c) “ nei quasi cinque, trafficati, chilometri che separano i due supermercati esistono semafori, incroci, centri urbani, che hanno l’effetto, dal punto di vista commerciale, di creare uno iato tra i bacini d’utenza che si rivolgono a Unicomm e a Rossetto ”, poiché il processo decisionale che guida il consumatore medio tende a massimizzare i benefici personali, evitando di “ perder tempo ” in auto e nel traffico e di sostenere inutili spese di carburante “ e, nel caso di specie, il consumatore che risiede nel centro di Vicenza verosimilmente non andrà oltre il negozio di Unicomm per arrivare, qualche chilometro più in là (e superando semafori e rallentamenti), a Torri di Quartesolo, per fare acquisti al negozio di Rossetto ”;

d) Nel ricorso introduttivo, nei motivi aggiunti e negli ulteriori scritti difensivi, la ricorrente non ha fornito specifici elementi idonei a disvelare, anche solo in chiave prospettica o potenziale, l’esistenza di un danno economico causalmente riconducibile all’apertura del nuovo punto vendita Rossetto, limitandosi a lamentare un generico danno concorrenziale e un pregiudizio alla viabilità e all’ambiente;

e) non risulta sufficiente a colmare la carenza di allegazioni, la relazione del “direttore vendite” della società ricorrente, attestante un calo del fatturato, prodotta con le memorie conclusive, la quale risulta “ priva di efficacia euristica e inidonea allo scopo in quanto frutto di elaborazioni unilaterali, suscettibile di plurime e contrastanti letture e non accompagnata dalle scritture contabili del gruppo ”;

f) s’imponeva con particolare forza, nel caso di specie, un’adeguata prova - oltre che dell’identità del bacino d’utenza - del danno economico derivante dall’apertura del nuovo punto vendita Rossetto, “ anche ai soli fini della dimostrazione delle condizioni dell’azione, considerato che l’intervento contestato non è costituito dall’ingresso sul mercato di un nuovo competitor o dall’insediamento ex novo di una struttura di vendita prima inesistente, ma dal mero trasferimento e ampliamento di una struttura già esistente in loco da circa 12 anni (la Rossetto è titolare sin dal 2004 di una struttura di vendita nel settore alimentare sita all’interno del Parco Commerciale “Le Piramidi” a soli 400 metri dal nuovo esercizio), sicché il potenziale pregiudizio patito dalla ricorrente a causa del contestato trasferimento appare ancor più incerto ed evanescente ”;

g) non risulta ammissibile l’azione esperita, ove giustificata dalla parte sulla base di interessi super-individuali come la viabilità e l’ambiente, poiché trattasi di interessi che, come tali, la società ricorrente non è legittimata a far valere in giudizio.

8. Con un articolato motivo di appello, la società Unicomm ha gravato la sentenza di primo grado, criticandone le statuizioni decisorie e riproponendo le doglianze proposte nel precedente grado del giudizio, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.

8.1. Si sono costituiti innanzi a questo Consiglio, il Comune di Torri di Quartesolo, la Provincia di Vicenza, la società Iniziative Industriali e la società Rossetto Trade, resistendo all’appello.

8.2. Il Comune ha anche riproposto le eccezioni pregiudiziali non esaminate in primo grado e ne ha formulata una ulteriore, di sopravvenuta carenza d’interesse, nei riguardi delle censure del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti che non hanno ad oggetto il provvedimento di convalida comunale, il quale sarebbe, in tesi, l’unico che ancora dispiega effetti pregiudizievoli per la società Unicomm.

8.3. Le parti hanno illustrato le rispettive deduzioni con il deposito di ulteriori scritti difensivi, anche in replica.

9. All’udienza del 12 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. L’appello è infondato.

10.1. La sentenza di appello va infatti confermata per il dirimente rilievo che la società ricorrente non ha adeguatamente allegato e provato la sua legittimazione e il suo interesse a ricorrere.

10.2. La giurisprudenza di questo Consiglio ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere avverso il rilascio di un’autorizzazione commerciale, in capo a quei soggetti che, agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo “bacino di utenza” e risentono, perciò, di un effettivo danno al loro “volume d’affari”.

10.2.1. In particolare:

a) « Secondo univoco orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, l’ammissibilità dell'impugnazione, da parte di un operatore economico, del titolo edilizio correlato ad un'autorizzazione commerciale, deve essere vagliata integrando il tradizionale criterio della “vicinitas” all’interferenza con il “medesimo bacino di utenza” » (Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2020 n. 1269);

b) « La nozione di “collegamento territoriale” - che deve legare il ricorrente all’area di operatività del controinteressato, per poterne qualificare la posizione processuale e riconoscerne la legittimazione attiva, nonché la titolarità di interesse personale, attuale e diretto (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2018, n.6308) -, si qualifica “…identificando il significato di "vicinitas" nella constatazione di una coincidenza totale o, quanto meno, parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un’apprezzabile calo del volume d’affari” » (Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 255;
Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278);

c) « Il medesimo bacino di utenza deve essere individuato avendo riguardo alla tipologia, alla natura e alle dimensioni dell'attività considerata nonché al contesto territoriale e spaziale in cui la medesima andrà ad inserirsi. Inoltre, in considerazione della libertà di concorrenza e della completa liberalizzazione che conformano l’intero settore, è necessario dimostrare un reale pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'intervento assentito, specificando con riferimento alla situazione concreta e fattuale come, perché, ed in quale misura il provvedimento impugnato incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2324, sez. IV, 25 gennaio 2013, n. 489, sez. V, 30 novembre 2012, n. 6113).

10.3. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, risulta evidente la mancanza di qualsivoglia elemento assertivo e di prova, volto a dimostrare la sussistenza della legittimazione a ricorrere, mediante la dimostrazione della sussistenza di un medesimo “bacino d’utenza”.

10.3.1. Si puntualizza che per “bacino d’utenza” si intende, in linea di massima, l’area raggiungibile a partire da un punto prefissato su una cartina, il cosiddetto “baricentro”, seguendo gli assi stradali.

L’individuazione del “bacino di utenza” implica, quindi, l’applicazione di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del Giudice, sicché, per poter fornire la prova della c.d. vicinitas commerciale e, conseguentemente, della legittimazione a ricorrere, si palesa del tutto insufficiente la mera affermazione di parte della sussistenza di un comune “bacino d’utenza” fra la struttura commerciale erigenda e quella che agisce in giudizio a tutela del suo interesse commerciale ( id est , la libera iniziativa economica) asseritamente leso.

10.3.2. Mancano, dunque, quelle deduzioni e le relative prove che consentano di qualificare la società come titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, rispetto alla collettività indifferenziata, né, a tal fine, può farsi riferimento al “… possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento [che] non risulta affatto idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso ” (Cons. Stato, Ad. pl., 7 aprile 2011 n. 4).

10.3.3. La soluzione prescelta si palesa coerente con il principio fondamentale affermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, secondo cui, per l’ammissibilità dell’azione proposta, tanto “ al lume delle eventuali eccezioni di controparte quanto in base ai “rilievi ex officio ”, è necessario che venga fornito un principio di prova sulla sussistenza delle condizioni delle azioni (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 22/2021, §. 5, con riferimento all’interesse a ricorrere, ma con un principio che il Collegio ritiene evidentemente applicabile a ciascuna condizione dell’azione, secondo quanto enunciato dalla medesima sentenza, quando afferma “la necessità di una verifica delle condizioni dell’azione (più) rigorosa ”).

10.4. Ne consegue, pertanto, che è corretta la sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società appellante.

10.5. Analogamente, la giurisprudenza di questo Consiglio richiede che la domanda di annullamento debba sorretta da un interesse a ricorrere diretto, concreto e attuale e che l’interesse debba consistere nella rappresentazione di un pregiudizio potenziale in capo a chi agisce in giudizio (Cons. Stato, Ad. plen. n. 4/2018, §. 16.8;
n. 22/2021, §. 5).

10.5.1. Con riferimento alle impugnazioni dei titoli abilitativi in materia edilizia, l’Adunanza Plenaria ha avuto modo di statuire che il fondamento dell’interesse a ricorrere «… è caratterizzato dalla “prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato ”» (Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8) e che, pur dovendosi prescindere dall’accertamento effettivo della sussistenza della situazione giuridica e della lesione che il ricorrente afferma di aver subito, « va verificato che la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione » (Cons. St., Ad. plen. n. 22/2021, al punto 5, ultimo periodo).

10.5.2. Con riferimento, invece, all’impugnazione dell’autorizzazione commerciale, si è puntualizzato che non è sufficiente il richiamo « al criterio della vicinitas in combinazione con quello dell'identità del bacino d’utenza, quando sia mancata, come nel caso di specie, l’allegazione puntuale di un concreto pregiudizio, che non può essere affidata al generico rilievo contenuto nel ricorso introduttivo di una paventata "significativa perdita di quote di mercato". Al riguardo avrebbe dovuto essere quantomeno evidenziato, con pertinenti riferimenti alla consistenza del nuovo impianto, alla domanda "storica" di carburante per autotrazione nell’ambito del bacino d’utenza, alla potenziale incidenza dei volumi stimabili di erogazione del nuovo impianto su quella domanda, come e in che misura esso potrebbe incidere in modo significativo sul fatturato della società (cfr. Cons. Stato sez. IV, 24 aprile 2018, n. 2458)” » (Cons. Stato, sez. II, 10 giugno 2021 n. 4444).

10.6. Nel caso di specie, come rilevato dal Comune, è mancata ogni argomentata e documentata dimostrazione del pregiudizio economico che la ricorrente subirebbe a causa dell’iniziativa di controparte, mancando ogni allegazione in proposito e limitandosi il compendio probatorio offerto ad una mera dichiarazione di parte, espressa sotto forma di documento proveniente dall’ufficio vendite della società.

10.7. Il Collegio rileva, inoltre, che tutte le doglianze sviluppate con il motivo di appello relativamente alla legittimazione e all’interesse a ricorrere riferiscono fatti e si incentrano su circostanze che non sono state dedotte in primo grado.

10.7.1. A fronte di plurime, specifiche e argomentate eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed interesse a ricorrere, opposte in primo grado, la parte che agisce in giudizio ha (ancor di più) l’onere di allegare puntualmente gli elementi che radicano tali condizioni e di fornirne un principio di prova, che consenta al Giudice di percepire la sussistenza della posizione differenziata e qualificata, nonché del pregiudizio potenziale che hanno portato al giudizio.

10.7.2. Nel presente giudizio, le parti resistenti hanno dedotto diffusamente sull’insussistenza del medesimo “bacino d’utenza”, fornendo numerose argomentazioni a sostegno di questa affermazione.

10.7.3. Queste argomentazioni, accolte dalla sentenza di primo grado, vengono diffusamente criticate in questo giudizio di ultimo grado, con dovizia di deduzioni e con il riferimento di fatti che non sono stati, però, sviluppati in precedenza, nel primo grado del giudizio, il che, da un lato, si palesa come una violazione del divieto posto dall’art. 104 c.p.a. e, dall’altro, rafforza il convincimento sulla correttezza della sentenza impugnata, in quanto, dal confronto fra l’appello e gli scritti difensivi di primo grado, risalta l’insufficienza delle allegazioni di primo grado.

10.8. Non merita poi condivisione la censura dell’appellante, con la quale si afferma che “ La fattispecie al vaglio di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato vede infatti contrapposte due grandi strutture di vendita, di dimensioni analoghe (circa 5.000 mq di superficie di vendita ciascuna), operanti nello stesso settore merceologico (alimentare), collocate sulla stessa viabilità ed a distanza di circa 3/4 chilometri di percorrenza di una strada provinciale dritta, a qualche minuto d’auto l’una dall’altra, entrambe collocate all’interno di due dei maggiori centri commerciali (Palladio e Le Piramidi) non solo della Provincia di Vicenza, bensì della stessa Regione Veneto.

Quanto qui evidenziato trova puntuale conferma nella documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio dalla società deducente e dimostra l’assoluta erroneità ed illogicità delle conclusioni cui è pervenuto il TAR Veneto con la sentenza qui gravata (cfr. doc. 7 dep. 29.10.2016, 5 e 8 dep. 10.12.2016;
cfr. doc. 12 dep. 13.01.2017;
cfr. doc. 1 dep. 21.2.2017;
cfr. doc.ti 3 e 5 dep. 10.3.2017 e nn. 1 e 2 dep. 8.6.2017)
”.

10.8.1. La prima delle due affermazioni, quella volta a dare conto della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, risulta infatti svolta compiutamente soltanto in questo grado di giudizio e, comunque, non fornisce, nei termini innanzi chiariti, specialmente al § 10.3.1., una compiuta dimostrazione della sussistenza o meno del medesimo “bacino di utenza”, anche in ragione delle circostanze opposte dalle controparti, circa la sussistenza di due diversi mercati nelle aree dove insistono le due strutture (quello che “guarda” alla città di Padova e quello che “guarda” alla città di Vicenza).

10.8.2. Quanto alla seconda delle due affermazioni, il Collegio ritiene che la produzione in giudizio di documentazione che non risulta posta direttamente a supporto di specifiche allegazioni o riferibile ad argomentazioni di parte non possa supplire alla carenza di quest’ultime.

10.8.3. I documenti ai quali si fa riferimento non fornisco, infatti, immediato riscontro della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.

10.8.3.1. Invero, il “doc. 7”, erroneamente indicato come depositato in data 29 ottobre 2016 (mentre risulta depositato in data 11 novembre 2016), è una rappresentazione fotografica della distanza fra i due centri commerciali ricavata da Google maps.

Per il Collegio, esso, più che confutare, conferma le motivazioni del T.a.r., in quanto è evidente che i due centri commerciali sono intervallati da due centri abitati e la viabilità è sincopata da diversi incroci e semafori.

10.8.3.2. I “doc. 5 e 8”, depositati in data 10 dicembre 2016, sono, rispettivamente, l’autorizzazione rilasciata a Unicomm per una modifica di ripartizione interna della superficie di vendita e la visura del registro delle imprese, relativa alla società Unicomm.

Ambedue i documenti nulla aggiungono al quadro delle allegazioni del giudizio, in punto di legittimazione ed interesse a ricorrere, e, invero, nel silenzio di ogni spiegazione della parte che le ha prodotte, non risulta neppure chiaro quale sia la loro specifica incidenza sulla legittimazione e sull’interesse a ricorrere.

10.8.3.3. Il “doc. 12”, depositato in data 13 gennaio 2017, attiene ad una SCIA di “ riduzione dell'originaria superficie di vendita ”: anche con riferimento a questo documento valgono le osservazioni prima enucleate.

10.8.3.4. Analoghe considerazioni si attagliano al “doc. 1”, depositato in data 21 febbraio 2017, costituito dall’elenco dei dipendenti della società Unicomm.

10.8.4.5. I “doc. 3 e 5”, depositati in data 10 marzo 2017, sono, rispettivamente, una nota della società Unicomm nelle quali, in forma stragiudiziale, si preannunciano le contestazioni che formeranno i motivi di ricorso (nella quale nulla si dice circa i profili di interesse e legittimazione) e una diffida dell’avvocato della società, nella quale si insiste su profili inerenti al merito della questione controversa.

10.8.4.6. I “doc. 1 e 2”, depositati in data 8 giugno 2017, sono, rispettivamente, nuovamente l’elenco dei dipendenti e una dichiarazione di parte (trattasi di una nota che proviene dal reparto commerciale della società Unicomm e non di una perizia redatta da un professionista) che afferma, senza fornirne prova - quantomeno mediante il richiamo e il deposito delle scritture contabili - il calo di fatturato.

10.8.5. Va nuovamente rimarcato, inoltre, che il contenuto di documenti, che non ha formato oggetto delle deduzioni di parte, non può costituire un elemento idoneo a supplire alle lacune nell’assolvimento dell’onere di allegazione dei fatti determinanti per la formazione del thema decidendum .

11. In definitiva, dunque, l’appello va respinto, con integrale conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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