Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-30, n. 202202350

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-30, n. 202202350
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202350
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 02350/2022REG.PROV.COLL.

N. 07770/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7770 del 2021, proposto dalla ditta Fintechno Tlc Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e V V, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V V in Roma, viale Regina Margherita, n. 294;

contro

la Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone, n. 44;

nei confronti

del Comune di Usmate Velate, in qualità di Comune capofila del Parco locale di interesse sovracomunale Colli Briantei, in persona del legale rappresentante pro tempore , il Comune di Usmate Velate, il Comune di Arcore, il Comune di Camparada, il Comune di Desio, il Parco locale di interesse sovracomunale P.L.I.S. Colli Briantei, Legambiente Lombardia Onlus, Legambiente Onlus, la Regione Lombardia, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5160 del 6 luglio 2021.


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2022 il consigliere E L;

Udita per la parte ricorrente l’avvocato A S;

Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata in data 18 gennaio 2022 dagli avvocati M M e V V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso ha ad oggetto la revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., della sentenza di questa sezione del 6 luglio 2021 n. 5160, che – in accoglimento dell’appello proposto dalla provincia di Monza e della Brianza e in riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia - sezione III, n. 45 del 7 gennaio 2020 – ha respinto tre ricorsi (nn.rr.gg. 3143/2014, 2821/2017, 2173/2018) proposti dalla ditta Fintechno Tlc Real Estate.

1.1. La sentenza oggetto della domanda revocatoria ha, in via preliminare, esaminato le eccezioni formulate dalla società appellata, rilevando che:

a) in relazione alla intervenuta interruzione del processo per la morte dell’originario difensore della Provincia, l’eccezione è infondata giacché l’istanza di fissazione d’udienza dell’appellante, seppure depositata dopo la fissazione dell’udienza per il giorno 6 maggio 2021, ha comunque assolto l’onere prescritto per la prosecuzione del processo, essendo evidente che non sarebbe ragionevole né rispondente alle esigenze di economia e di celerità del processo procedere ad una nuova fissazione (§12.1.);

b) in relazione alla carenza di specificità delle censure proposte, l’eccezione è infondata poiché “nel ricorso della Provincia (parte non ricorrente in primo grado) sono articolate una serie di contestazioni alla decisione del T.a.r. che non costituiscono semplici e generiche deduzioni, ma circostanze in relazione alle quali si è affermata l’erroneità della sentenza impugnata.” (§12.2.);

c) in relazione alla inammissibilità della produzione documentale della Provincia del 26 aprile 2021, l’eccezione è fondata giacché i documenti erano già presenti in epoca precedente al contenzioso di primo grado e pertanto la loro produzione in appello viola il divieto dei nova di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. con esclusione degli stessi dall’esame del Collegio (§12.3.);

d) in relazione all’inammissibilità della memoria depositata dell’appellante il 15 aprile 2021, si può prescindere dall’esame della fondatezza dell’eccezione considerando che la stessa memoria si riferisce ad asserzioni contenute in gran parte nelle memorie depositate dall’appellata dopo la sua costituzione ed attiene a profili comunque valutati dal Collegio con riguardo alle precedenti eccezioni.

1.2. Nel merito la sentenza oggetto del presente giudizio ha ritenuto fondato il motivo dedotto dalla Provincia, secondo il quale le opere di mitigazione ambientale per l’intervento edilizio assentito, riguardando le complessive strutture paesaggistiche ed ecologiche della Rete ecologica regionale della Lombardia, non potevano essere limitate alle sole aree del territorio del Comune di Usmate Velate.

1.3. Soggiunge la sentenza n. 5160 del 6 luglio 2021 che l’obbligo imputato alla società ricorrente è stato liberamente assunto dalla stessa nel Protocollo d’intesa sia con riferimento al costo del ristoro del danno arrecato alla Rete ecologica, sia nel rinvio alla Provincia della individuazione delle aree oggetto di intervento, consentendole così di potere sanare l’illegittimità del titolo autorizzatorio e di completare il rilevante intervento edilizio già avviato.

2. Il ricorso per revocazione è affidato a quattro motivi rescindenti (da pag. 11 a pag. 18):

I. Errore di fatto ex art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010 e 395 n. 4 c.p.c. – Violazione delle regole procedurali poste a tutela dell’effettività del contraddittorio.

II. Errore di fatto ex art. 106 d.lgs. n. 104 del 2010 e 395 n. 4 c.p.c. risultante dai documenti di causa.

III. Errore di fatto ex artt. 106 d.lgs. n. 104 del 2010 e 395, n. 4 c.p.c. risultante dagli atti di causa anche per omessa statuizione su censure ed eccezioni.

IV. Errore di fatto ex art. 106 d.lgs. n. 104 del 2010 e 395 n. 4 c.p.c. – Ulteriore omessa statuizione su censure ed eccezioni.

3. La Provincia si è costituita in giudizio per resistere al gravame in data 3 ottobre 2021.

4. Le parti hanno depositato memorie, rispettivamente in data 20 dicembre 2021 la Provincia, in replica la ricorrente in data 30 dicembre 2021.

5. Alla pubblica udienza del giorno 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile stante la insussistenza dei lamentati errori di fatto rilevanti ai sensi dell’articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., potendo osservarsi in linea generale:

a) che non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);

b) che non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852;
sez. V 12 maggio 2015, n. 2346;
sez. III 18 settembre 2012, n. 4934);
di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);

c) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826);
la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);

d) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).

7. Operata la ricognizione dei principi suesposti, il primo motivo è inammissibile giacché:

a) la ricorrente non ha allegato quale sarebbe l’abbaglio dei sensi in cui sarebbe incorsa la sentenza;

a.1) la sentenza ha espressamente trattato dell’aspetto dedotto, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di interruzione del giudizio, che quindi costituisce uno dei punti controversi della vicenda contenziosa;

a.2) nel merito la tesi della ricorrente è comunque erronea: come si desume da Consiglio Stato, sez. IV n. 447 del 20 gennaio 2020, “e) nel processo amministrativo, a mente del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, 79, comma 2, 80, commi 2 e 3, c.p.a. e 305 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenze n. 4587 del 2017 e 3534 del 2016;
sez. VI, n. 405 del 2015):

- il termine per proseguire il giudizio a carico della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo è di tre mesi e decorre da quando si è avuta la conoscenza legale dell’evento che, nel caso di specie, deve individuarsi nel 12 aprile 2019, data in cui la stessa Provincia appellante ha notificato alle altre parti del giudizio iscritto al n. 5772 del 2018, il decesso del proprio difensore, con ciò dimostrando di averne conoscenza in forma legale, almeno dalla suddetta data;

- l’unica ma essenziale formalità richiesta per la prosecuzione è la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.”

8. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili giacché:

b ) cadono sul punto centrale della controversia;

b.1) la sentenza oggetto di revocazione ha dato atto (§1.6) della deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 17 settembre 2012 e del suo contenuto essenziale;

b.2) nella citata deliberazione n. 120 del 2012 non è stato previsto che le opere di mitigazione dovessero essere realizzate esclusivamente nel Comune di Usmate Velate.

9. Il quarto motivo è inammissibile poiché:

c) cade su un punto controverso della vicenda contenziosa;

c.1) la sentenza ha respinto nella sua globalità l’eccezione di inammissibilità dell’appello della Provincia per violazione del dovere di specificità delle censure sancito dall’art. 101 c.p.a., ponendo in rilievo come la Provincia fosse parte resistente nel giudizio di primo grado;

c.2) la sentenza impugnata correttamente non ha tenuto conto dei motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r. giacché gli stessi non sono stati riproposti nel corpo della memoria di costituzione della ditta, ma soltanto richiamati ob relationem (sul punto vi è giurisprudenza costante di questo Consiglio Stato, cfr. sez. IV n. 27 del 2022, n. 5450 del 2021, n. 6704 del 2020).

10. Conclusivamente, alla luce delle espresse motivazioni, il ricorso è inammissibile.

11. Le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui all’art. 26 comma 1 c.p.a. e dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

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