TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-03-18, n. 201900232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-03-18, n. 201900232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900232
Data del deposito : 18 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2019

N. 00232/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Usala in Cagliari, via Baylle n.3;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n.23;

PER L'ANNULLAMENTO:

* del DECRETO n.2303 - Posizione 672989/A, in data 30.5.2014 del Ministero della Difesa - direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - 7^ Divisione, 1^ Sezione, notificato il 10.6.2014 con il quale È STATA RIGETTATA L'ISTANZA del ricorrente, finalizzata al RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELL'INFERMITÀ " -OMISSIS- " ed alla corresponsione dell' EQUO INDENNIZZO;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi i seguenti pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di Servizio (C.V.C.S), in particolare :

* PARERE emesso nell'Adunanza n. 477, in data 20.11.2012 , nella parte in cui ha considerato come NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO l'infermità " -OMISSIS-";

*PARERE n. 58/2013, emesso nell'Adunanza n. 67, in data 8.2.2013, nella parte in cui ha confermato il precedente responso, valutando la predetta infermità come non dipendente da causa di servizio;

E PER IL RICONOSCIMENTO della :

- dipendenza da causa di servizio dell'infermità " -OMISSIS- ";

- concessione del relativo equo indennizzo di 6^ categoria della Tabella "A";

con condanna delle resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, Caporal Maggiore Ca. Sc. dell’Esercito Italiano (nato nel 1976), ha partecipato nel corso della propria carriera militare a molteplici missioni militari internazionali di pace nonché a plurime attività addestrative in poligoni militari sardi in cui venivano utilizzate armi e materiale bellico contenenti “ uranio impoverito ”.

In particolare:

-MISSIONE INTERNAZIONALE DI PACE “IFOR” in Bosnia nel 1996;

-missione internazionale di pace “ALLIED HARBOUR” in Albania nel 1999;

-missione internazionale di pace “JOINT GUARDIAN” in Kosovo in periodi alterni compresi tra il 2000 e il 2003;

-missione internazionale di pace “ANTICA BABILONIA” in Iraq tra il 2004 e il 2005;

-ATTIVITÀ ADDESTRATIVA presso i poligoni di CAPO TEULADA E PERDASDEFOGU SALTO DI QUIRRA nel 1995;

-attività addestrativa presso il poligono di Perdasdefogu Salto di Quirra nel 2006 e nel 2010;

-attività addestrativa presso il poligono di Capo Teulada nel 2006, 2007, 2008 e 2010.

Nell’agosto 2011 il ricorrente ha dovuto sottoporsi a intervento chirurgico di “-OMISSIS- ” ed è tutt’ora affetto da “ -OMISSIS-”.

In considerazione di tale patologia il 25 novembre 2011 ha inoltrato l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo, documentando la correlazione con l’attività militare svolta nel corso delle missioni internazionali e attività addestrative illustrate, chiedendo anche il riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere ex D.P.R. 243/2006.

Il Comitato di Verifica il 20.11.2012 si è espresso negando la dipendenza da causa di servizio, sostenendo che non risultavano sussistenti “ fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica”, non ritenendo ravvisabili le condizioni ambientali e operative di esposizione del dipendente tali da rilevare come <cause o concause>
dell’infermità contratta.

Con la medesima pronuncia il Comitato CVCS si è espresso in senso negativo anche in riferimento alla sussistenza dei requisiti ai fini della concessione del beneficio alle “ vittime del dovere ” ex D.P.R. 243/2006.

Negando, essenzialmente, la sussistenza di correlazione e nesso causale tra utilizzo di materiale bellico con uranio impoverito e peculiare patologia oncologica contratta.

Con nota del 14/12/2012 il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, ha invitato il ricorrente a presentare le proprie osservazioni (ex art. 10 bis l. 241/1990) in riferimento alla riconducibilità della patologia alle particolari condizioni ambientali nelle missioni.

Il ricorrente presentava le controdeduzioni sottolineando che l’attività militare era stata svolta con l’utilizzo di materiale bellico arricchito con uranio defletto e senza che l’Amministrazione lo avesse dotato di strumenti protettivi adeguati.

In particolare in occasione di bombardamenti le nano particelle di metalli pesanti sarebbero state inalate a causa dell’assenza di maschere nasali protettive .

Ed anche il cibo e l’acqua, che il militare era costretto ad assumere, risultavano contaminati , con aggravamento dei fattori causanti.

In sostanza l’inquinamento bellico ambientale e atmosferico aveva assunto un ruolo determinante nell’instaurazione della grave patologia.

A seguito delle osservazioni presentate il Comitato di Verifica, con parere del 8.2.2013, confermava il precedente parere negativo.

I pareri sono stati poi recepiti e condivisi dal Ministero della Difesa il quale, con provvedimento del 30/05/2014, ha RESPINTO l’istanza di riconoscimento della DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.

Con ricorso depositato il 2.9.2014, il ricorrente ha impugnato i due Pareri della C.V.C.S e il provvedimento finale del Ministero della Difesa lamentando la violazione :

1)dell’art. 24 Cost. e l’art. 10 bis l.241/1990, per violazione del contraddittorio procedimentale, sia in riferimento alla mancata considerazione delle osservazioni formulate, sia in relazione all’asserita pretesa di poter fruire di un ulteriore preavviso del provvedimento finale di diniego ministeriale;

2)dell’art. 64 comma 2 e 3 D.P.R. 1092/1973 in quanto il diniego della dipendenza da causa di servizio non ha tenuto conto del nesso eziologico tra la patologia e le missioni e attività militari svolte dal ricorrente;

3)dell’art. 3 l. 241/1990, per omessa o erronea motivazione - eccesso di potere per erronea interpretazione, errore sul presupposto, illogicità della motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa sostenendo che:

- non sarebbe provato che nei luoghi di servizio ci fosse la condizione di inquinamento ambientale descritta, né che il ricorrente risultasse esposto a sostanze nocive (in particolare, da “uranio impoverito”);

- nelle missioni non sarebbero stati utilizzati proiettili a uranio impoverito, per cui i militari non potevano subìre effetti negativi da esposizione a tali sostanze;

- il ricorrente si sarebbe limitato a “ elencare dei fattori di rischio ” senza fornire elementi decisivi ai fini dell’individuazione del nesso di causalità o concausalità degli stessi con la patologia contratta;

-in ogni caso, in relazione alla tesi del ricorrente di mancata dotazione di adeguati dispositivi di protezione, la difesa erariale ha affermato che l’Amministrazione avrebbe fornito tali strumenti, standardizzati per tutte le Nazioni dell’Alleanza Atlantica.

In sostanza l’Avvocatura sostiene che non sussisteva alcun nesso di causalità tra la partecipazione alle missioni di pace all’estero nonché all’attività addestrativa nei poligoni sardi con l’insorgenza della patologia tumorale.

All’udienza del 13 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ai fini della tutela della pretesa sostanziale del ricorrente (acquisizione del bene della vita), il Collegio è tenuto ad affrontare, in via prioritaria, le censure (non meramente procedimentali) attinenti la ravvisata sussistenza dell’illegittimità, sotto il profilo decisionale, del provvedimento conclusivo ministeriale nonché del doppio parere del Comitato di verifica (CVCS) reso nel corso del procedimento.

La materia trattata coinvolge una sfera d’azione estremamente delicata in quanto la problematica sottesa (utilizzo di particolare materiale bellico – “uranio impoverito” – con rilascio di metalli pesanti a seguito di esplosione) investe l’analisi e la correlazione tra “fonte” causante e i gravi effetti sulla salute del dipendente-militare, con contrazione di una patologia tumorale, estremamente peculiare, in giovane età.

Oltretutto in questo ambito (lo si evidenzia fin d’ora) si possono riscontrare (come ha documentato lo stesso ricorrente), nell’ambito del medesimo periodo temporale di riferimento, opposti pareri del CVCS, che si sono espressi in modo contrario e discordante (e quindi in forma contraddittoria) , in riferimento a patologie non solo analoghe, ma addirittura identiche (cfr. parere favorevole CVCS del 27.7.2011;
doc. 2 ricorrente, deposito dell’ 11.1.2019).

La norma di riferimento è l’ art. 64 (commi 2 e 3) del DPR 1092/1973, ove vengono individuati quali possono essere i “fatti di servizio” idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.

Perché si possa riconoscere la causa di servizio occorre che le prestazioni lavorative possano essere qualificate come “ causa o concausa efficiente o determinante ” dell’infermità contratta.

Presupposto essenziale per verificare la sussistenza della causa di servizio è il riscontro positivo della “ pericolosità ” nonché del “nesso eziologico” tra il fatto di servizio-causa e la patologia-evento .

Sul punto il ricorrente allega una serie di rapporti tecnico- scientifici e medici, perizie, risultati di Conferenze che dimostrano che in varie aree teatri di missioni militari (tra le quali anche i luoghi in cui lo stesso ricorrente ha operato) sono stati utilizzati armamenti all’ “uranio impoverito”, con rinvenimento di particelle pesanti nel suolo e nell’aria.

Le analisi sviluppate a livello tecnico-scientifico hanno evidenziato, con chiarezza, la facilità con le quali tali particelle penetrano nei tessuti (in particolare tessuti molli) .

Inoltre il ricorrente ha allegato, unitamente al ricorso, una perizia medico- legale, personalizzata ed estremamente argomentata, redatta il 15 luglio 2013 dal dottor M (doc. 34) , che evidenzia l’effettiva sussistenza del rapporto di <consequenzialità diretta>
tra i fatti di servizio e l’insorgenza dell’infermità neoplastica.

Le conclusioni dello studio sono state sintetizzate a pag. 50 e 51/56 della Relazione esplicativa.

Ai fini della dimostrazione del “rapporto di causalità” il Collegio ritiene che debba farsi riferimento al criterio “ del più probabile che non ” , come la giurisprudenza ha riconosciuto in materia (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 837 del 29/2/2016).

Dalla Consulenza del dott. M emerge che all’interno delle cellule tumorali del ricorrente -OMISSIS- sono state rilevate nano e microparticelle di metalli pesanti come rame e cromo.

La Relazione tecnico-scientifica è pervenuta a dette conclusioni a seguito, in particolare, dell’analisi delle biopsie di tessuti prelevati dal paziente affetto da carcinoma embrionario, ove è stata rinvenuta la presenza di “ corpi estranei micro-e nanodimensionati ”. Sono stati identificati detriti con diametro variabile da 0,1 a 10 micron e le composizioni chimiche delle polveri sono risultate ascrivibili a metalli (ferro, acciaio, rame, alluminio, antimonio). In particolare, è stato evidenziato che l’antimonio è un semi metallo usato nei proiettili traccianti ed è presente con bario e piombo nei residui di sparo. Con diretta rilevazione del collegamento sussistente con combustione/esplosione.

La Consulenza evidenzia che il paziente “ è stato esposto a polveri di origine bellica, con esplosioni di bombe ad alta tecnologia che producono una temperatura elevata generando un areosol micro-e nano metrico. Dopo l’esposizione le particelle più piccole inalate sarebbero passate attraverso la barriera polmonare, migrando nel torrente circolatorio e raggiungendo tutti gli organi interni, testicolo compreso. E l’invasività delle nanopolveri è testimoniata da letteratura mondiale (che viene richiamata in calce)”.

Il militare ricorrente, come già rilevato nella parte in fatto, è stato impegnato in numerose missioni militari “di pace” nonché in attività di addestramento nei poligoni militari della Sardegna.

In tali luoghi, come è emerso dalle rilevazioni scientifiche, sono state utilizzate armi e macchinari contenenti “uranio impoverito”.

In sostanza l’adempimento degli obblighi di servizio e delle prestazioni affidate, in tali peculiari situazioni ambientali, ha implicato, per il militare, un pericolo concreto di contrarre una patologia tumorale;
circostanza avveratasi nel caso del ricorrente.

Del resto lo stesso Ministero della Difesa , fin dal 1999, era consapevole di tale critica situazione, come si evince dalla Direttiva ministeriale del 26/11/1999, ove si riconosce la sussistenza di possibili eventi patogeni provenienti dal contatto con uranio impoverito, con espressa indicazione delle precauzioni da tenere e degli equipaggiamenti da utilizzare nei casi di utilizzo dello stesso.

Precauzioni che nel caso di specie il ricorrente sostiene non essere state disposte dal datore di lavoro. Ed, in ogni caso, qualora taluni dispositivi protettivi fossero stati forniti, non sarebbero risultati idonei al fine di impedire la contaminazione del militare (impegnato in missione all’estero o in poligoni sardi).

L’esistenza del pericolo è stato riconosciuta, fin dagli anni ‘70, da relazioni e rapporti militari (in particolare relazione di “ Eglin ”, Stati uniti del 1977/78) ove si certificava che, con l’esplosione di proiettili all’uranio impoverito, vengono rilasciate nell’aria, nel suolo e nell’acqua particelle di “ metalli pesanti ” idonei a procurare patologie tumorali, specie quando il personale militare non venga dotato di particolari ed adeguati mezzi di protezione.

In tale complesso quadro di riferimento il Collegio ritiene che la sbrigativa decisione ministeriale negativa sia illegittima, in quanto non sono stati adeguatamente valutati i presupposti fattuali e giuridici, pervenendo al disconoscimento della sussistenza della causa di servizio, in relazione alla patologia contratta dal dipendente nello svolgimento delle attività militari di servizio, senza adeguata e ponderata valutazione dei fattori di rischio sulla scorta dei sussistenti e documentati elementi tecnico-scientifici.

Per economia processuale il Collegio ritiene di non dover procedere all’acquisizione di una consulenza d’ufficio e/o verificazione (come altri Tar hanno disposto, in casi analoghi), in considerazione del fatto che gli approfondimenti “specifici” in materia sono stati già recentemente e ampiamente sviluppati e svolti nell’ambito di giudizi perfettamente sovrapponibili.

In particolare, per identità di giudizio e per recentissima definizione, assume rilevanza l’istruttoria giudiziaria svolta nell’ambito del processo (ricorso 2094/2011) che è stato definito recentemente, con sentenza n. 197 del 7 febbraio 2019 dal TAR della Toscana.

La verificazione ivi disposta e la decisione conseguentemente assunta dal Tar (in materia di risarcimento dei danni) risultano estremamente significative , per integrale “sovrapposizione” con l’odierno contenzioso.

La causa era stata instaurata (con ricorso 2094/2011) presso il Tar Toscana da parte di un militare, impegnato in analoghe missioni all’estero, risultato affetto dalla “ medesima patologia ” contratta dall’odierno ricorrente -OMISSIS- (“ -OMISSIS- ”).

In quel giudizio il Tribunale, con ordinanza n. 590 del 26 aprile 2018, disponeva una “ verificazione ” incaricando l’Azienda ospedaliera universitaria di Firenze di redigere gli esami e di approfondire l’analisi in relazione alla sussistenza del nesso causale riferito alla medesima patologia cancerogena che ha colpito anche il ricorrente -OMISSIS-.

L’Azienda sanitaria, con relazione del 4/12/2018, concludeva per la sussistenza della causa e del nesso eziologico in riferimento all’evento-patologia.

Conseguentemente il Tar Toscana , con sentenza n. 197 del 7 febbraio 2019 , accoglieva la domanda risarcitoria sulla base, tra le altre, della seguente motivazione:

Nel caso di specie la sussistenza di tale genere di nesso fra l’infermità del ricorrente e il suo impiego nel teatro operativo della ex Jugoslavia deve essere affermata non solo sulla scorta dei noti dati relativi ad analoghe patologie contratte da un assai rilevante numero di militari ivi inviati in missione, ma anche sulla base di circostanze più specifiche quali in rinvenimento di particelle di cromo (sostanza presente negli ambienti contaminati da uranio impoverito) nei tessuti asportati al ricorrente, nonché negli specifici studi menzionati nella relazione depositata dal verificatore che evidenziano un aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti”.

Con l’assunzione di una decisione del tutto omogenea all’orientamento già in precedenza assunto dal medesimo Tar (cfr. sentenza 564 del 18/4/2017) il quale, analizzando approfonditamente la problematica dell’uranio impoverito e del suoi effetti sul personale militare addetto alle munizioni, aveva ritenuto che:

<<
il nesso di causalità tra esposizione a particelle di uranio impoverito inalate dal personale militare utilizzato nelle varie missioni all’estero trova conforto, sul piano probabilistico, in una sterminata letteratura storico-militare e scientifica.

Sul punto della conoscibilità del pericolo derivante alla salute umana dall’uso di uranio impoverito e da altre circostanze “ambientali” (luogo di lavoro) come metalli pesanti o vaccinazioni ripetute, la giurisprudenza è da tempo in gran parte attestata su acquisizioni che l’amministrazione della difesa ben dovrebbe conoscere, essendo stata parte in tutte le centinaia di processi civili ed amministrativi che si sono occupati del fenomeno, tanto tragico per dipendenti e loro famiglie, delle malattie tumorali manifestatesi dopo l’impiego in teatri bellici, seppure in operazioni spesso definite “di pace”. >>

Evidenziando, nella medesima pronunzia, che <<
è una circostanza notoria anche presso i Giudici amministrativi che i rischi di effetti nocivi sulla salute dei militari da parte delle conseguenze dell’esplosione di munizioni ad uranio impoverito erano conosciuti presso l’US Army sin dalla guerra del -OMISSIS- del 1991 e tempestivamente diffusi presso le altre Forze militari Nato ed Onu>>.

Il Tar Toscana , richiamando l’orientamento già espresso nel 2017 , ribadiva, nel 2019, che <<fattispecie sovrapponibili per tempi e zone di impiego a quella in esame, ha ben chiarito i passaggi, a livello internazionale, parlamentare e normativo, denotanti la consapevolezza della pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani nelle varie zone di guerra dei -OMISSIS- (e non solo): TAR Toscana, sez. I, 09/06/2015, n. 880. Tra l’altro si è ribadito come “La probabile connessione tra l’esposizione a uranio impoverito e l’insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, ha indotto l’ONU a vietare l’utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99)” (TAR Toscana, sez. I, 10 marzo 2016 n. 431).>>

L’orientamento si è consolidato nel tempo con la definizione di giudizi affini, in senso favorevole ricorrenti: cfr. TAR Lazio 12.2.2019 n. 1810;
Tar Toscana del 7.2.2019 n. 195;
TAR Puglia, sez. Lecce, del 11.3.2019 n. 427;
TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1226 del 20.9.2018;
T.A.R. Emilia-Romagna, Parma,11 ottobre 2016, n. 284;
T.A.R. Liguria, Sez. II, 14/03/2016 n. 247 e 15.1.2015 n. 15;
T.A.R. Piemonte, Sez. I, 06/03/2015 n. 429;
T.A.R. Catanzaro 2.10. 2014 n. 1568;
TAR Friuli Venezia Giulia 19.6.2014 n. 308;
TAR Salerno, Sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034;. TAR Lazio, Sez. I bis, 16.8.2012 n. 7363.

Nell’ambito della decisione della sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4440 il Consiglio di Stato, rammenta che “ E’ fatto notorio che in quel lasso di tempo sono stati correntemente utilizzati dalle truppe N.A.T.O. ivi presenti munizionamenti ad uranio impoverito, altamente suscettibili – in quanto tali – di provocare patologie tumorali (cfr. al riguardo, ex multis, il documento www.iss.it/binary/publ/publi/0307-8.1107336752.pdf‎ presente sul sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità).”

Sussistono , quindi, le prove che dimostrano la concretizzazione di un evento (patologia tumorale specifica) quale effetto delle attività di servizio, in quanto le prestazioni del militare si sono svolte, ripetutamente, in scenari militari ove sono stati utilizzate armi con uranio impoverito e con rilascio di metalli pesanti , con contaminazione dei luoghi e delle persone.

In tale quadro probatorio ne consegue l’illegittimità della decisione impugnata (del Ministero e del Comitato CVCS) che ha negato, con formula di mero stile, il riconoscimento del beneficio da dipendenza da causa di servizio, ritenendo insussistente l’ evidente nesso di causalità.

Il requisito previsto dalla disposizione, art. 64 del DPR 1092/1973, risulta quindi sussistente.

Si consideri, tra l’altro, che i medesimi organi (consultivo, CVCS, e decisionale, Ministero della Difesa) hanno ritenuto, invece, sussistente (sotto tale profilo contraddittoriamente rispetto a quanto è stato, invece, negato al ricorrente) il nesso di causalità e, quindi, il beneficio della causa di servizio in riferimento a richieste di militari di riconoscimento della dipendenza dal servizio in relazione a posizioni e patologie del tutto affini (peculiari tipologie di cancro e partecipazione a missioni all’estero).

Sul punto vedasi, in particolare, il documento n. 3 recentemente depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente (il 11/1/2019) riferito ad un analogo caso di “ -OMISSIS- ” , patologia contratta da militare impegnato in missioni belliche e riconosciuta dipendente da causa di servizio, con parere CVCS del 27/7/2011 .

In conclusione il Decreto del Ministero della Difesa n.2303 del 30/05/2014 ed i correlati e presupposti atti consultivi endoprocedimentali (cfr. pareri resi dal Comitato CVCS del 20.11.2012 e, confermativo, del 8.2.2013) risultano illegittimi per violazione dell’articolo 64 del DPR 1092/1973, e vanno annullati.

Conseguentemente gli organi deputati al rilascio del parere (CVCS) nonché del provvedimento finale (Ministero della Difesa) dovranno riesaminare la posizione della ricorrente, alla luce dei principi espressi in sentenza, concludendo celermente il procedimento instaurato dall’interessato nel lontano 25 novembre 2011 per il riconoscimento della causa di sevizio della patologia tumorale contratta.

Assumendo la decisione , nella ricerca del nesso di causalità, con specifica considerazione delle molteplici evidenze scientifiche che sono affiorate nonché degli elementi giuridici che sono maturati in giurisprudenza, in riferimento al peculiare settore bellico/oncologico.

La valutazione dovrà essere compiuta tenendo in considerazione la Consulenza specificamente redatta per il ricorrente (già citata, del dr. M, composta da 56 pagine), coerente con le verificazioni disposte da parte di altri giudici amministrativi (cfr. Tar Toscana Cit. ord. del 2018 con Consulenza Azienda Ospedaliera Firenze del 2019) assunte nell’ambito di processi del tutto analoghi ed omogenei .

Tali argomentazioni tecnico-scientifici dovranno trovare congrua valutazione in sede di riesame della sussistenza della causa di servizio in relazione alla patologia tumorale contratta dal ricorrente.

Con i correlati conseguenti effetti anche in relazione alla domanda di equo indennizzo.

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso formulati ed inerenti a contestazioni riferiti a vizi (meramente) procedimentali concernenti la ritenuta assenza di completo contraddittorio endoprocedimentale, ex art. 10 bis della l. 241/1990, in relazione al provvedimento assunto (considerando necessario un “doppio” e rinnovato avviso, per insufficienza della comunicazione effettivamente compiuta), in quanto è stata soddisfatta, con l’accoglimento del motivo pregnante, la pretesa sostanziale fatta valere in ricorso, con garanzia dell'acquisizione del bene della vita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

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