TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-04-19, n. 201800217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-04-19, n. 201800217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201800217
Data del deposito : 19 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2018

N. 00217/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2017, proposto da G S, nella qualità di titolare dell’omonima ditta, rappresentata e difesa dall’avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta, via Atratina 44;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. F D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via IV Novembre 25;

nei confronti

Soc. cooperativa Cometa Service s.r.l., Ditta Speedy Break di Bianchini Alessandro, Missile s.r.l., Ciocchetti Salvatore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento – previa sospensiva

a) della determinazione dirigenziale n. 342/2017 del 27 febbraio 2017, notificata il 6 marzo 2017, di esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione di aree pubbliche sul lungomare di Latina, tratto Capoportiere – Rio Martino, a motivo dell’esistenza di irregolarità contributive e violazioni fiscali definitivamente accertate, emerse a seguito delle verifiche esperite sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione, con contestuale annullamento in autotutela della nota prot. n. 102880 del 26 luglio 2016, con la quale la Ditta Gini era stata invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva, oltre a tutti gli accertamenti e verifiche richiamati;

b) della deliberazione di G.M. n. 229/2017 del 25 maggio 2017, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle problematiche connesse alla concessione stagionale aree pubbliche Lungomare di Latina tratto Capoportiere-Rio Martino”, pubblicata in data 30 maggio 2017, nella parte in cui stabilisce l’indirizzo al competente Servizio di sospendere l’assegnazione dell’area pubblica n. 1 di cui al bando, nelle more delle verifiche e delle conseguenti decisioni;

c) della determinazione dirigenziale n. 984/2017 del 6 giugno 2017, con la quale, in attuazione degli indirizzi di cui alla suddetta deliberazione di Giunta n. 229/2017, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, a seguito di scorrimento della graduatoria, delle aree pubbliche n. 2, 3 e 4 rispettivamente alle ditte Cometa Service soc. coop., Speedy Break di Bianchini Alessandro e Missile s.r.l., e delle connesse e rettificate determinazioni dirigenziali n. 363/2017 e 364/2017, entrambe del 1° marzo 2017, e 423/2017 del 10 marzo 2017;

d) di tutti gli atti e verbali della commissione di gara conclusi nella seduta dell’11 maggio 2016, che hanno assegnato alla Ditta G S il punteggio finale di 41,00 punti e, quindi, della graduatoria provvisoria approvata con determinazioni dirigenziali n. 733/2016 del 17 maggio 2016 e n. 782/2016 del 23 maggio 2016;

e) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli gravati in via principale e, occorrendo, ove nelle more sottoscritti e rilasciati, i contratti e le autorizzazioni in favore degli aggiudicatari definitivi;

nonché per la riammissione della Ditta G S all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, per l’assegnazione del predetto maggior punteggio, per l’attribuzione della postazione n. 1 e per la condanna del Comune di Latina al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a causa degli effetti pregiudizievoli subiti dalla medesima ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Ditta Simonetta Gini è un operatore autorizzato allo svolgimento di attività di commercio e noleggio di attrezzature da spiaggia su un’area comunale situata sul lungomare del Comune di Latina, in località Capo Portiere – Rio Martino, mediante un chiosco ottenuto in concessione seennale giusta contratto del 16 giugno 2004 rep. n. 64200, poi rinnovata per un ulteriore seennio in virtù del contratto del 29 aprile 2010 rep. n. 66752.

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Commissario straordinario del Comune di Latina con delibera n. 1/2016 del 13 gennaio 2016, per l’affidamento in concessione di n. 8 aree comunali sul predetto lungomare di Latina, il cui bando è stato poi approvato con determinazione dirigenziale n. 297 del 2 marzo 2016.

Pur risultando utilmente collocata alla quinta posizione della graduatoria provvisoria, approvata con determine dirigenziali n. 733/2016 del 17 maggio 2016 e n. 782/2016 del 23 maggio 2016, la ricorrente ne è stata successivamente esclusa con provvedimento n. 342/2017 del 27 febbraio 2017, a motivo dell’esistenza di irregolarità contributive e violazioni fiscali definitivamente accertate. Con la determinazione di esclusione, peraltro, il dirigente competente ha disposto anche l’annullamento in autotutela della precedente nota prot. n. 102880 del 26 luglio 2016, con la quale la Ditta Gini era stata invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva presso l’INPS.

2. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, consegnato all’agente postale il 4 luglio 2017, la sig.ra Gini ha, quindi, impugnato i seguenti atti del Comune di Latina:

a) della determinazione dirigenziale n. 342/2017 del 27 febbraio 2017, notificata il 6 marzo 2017, di esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione di aree pubbliche sul lungomare di Latina, tratto Capoportiere – Rio Martino, a motivo dell’esistenza di irregolarità contributive e violazioni fiscali definitivamente accertate, emerse a seguito delle verifiche esperite sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione, con contestuale annullamento in autotutela della nota prot. n. 102880 del 26 luglio 2016, con la quale la Ditta Gini era stata invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva, oltre a tutti gli accertamenti e verifiche richiamati;

b) della deliberazione di G.M. n. 229/2017 del 25 maggio 2017, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle problematiche connesse alla concessione stagionale aree pubbliche Lungomare di Latina tratto Capoportiere-Rio Martino”, pubblicata in data 30 maggio 2017, nella parte in cui stabilisce l’indirizzo al competente Servizio di sospendere l’assegnazione dell’area pubblica n. 1 di cui al bando, nelle more delle verifiche e delle conseguenti decisioni;

c) della determinazione dirigenziale n. 984/2017 del 6 giugno 2017, con la quale, in attuazione degli indirizzi di cui alla suddetta deliberazione di Giunta n. 229/2017, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, a seguito di scorrimento della graduatoria, delle aree pubbliche n. 2, 3 e 4 rispettivamente alle ditte Cometa Service soc. coop., Speedy Break di Bianchini Alessandro e Missile s.r.l., e delle connesse e rettificate determinazioni dirigenziali n. 363/2017 e 364/2017, entrambe del 1° marzo 2017, e 423/2017 del 10 marzo 2017;

d) di tutti gli atti e verbali della commissione di gara conclusi nella seduta dell’11 maggio 2016, che hanno assegnato alla Ditta G S il punteggio finale di 41,00 punti e, quindi, della graduatoria provvisoria approvata con determinazioni dirigenziali n. 733/2016 del 17 maggio 2016 e n. 782/2016 del 23 maggio 2016;

e) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli gravati in via principale e, occorrendo, ove nelle more sottoscritti e rilasciati, i contratti e le autorizzazioni in favore degli aggiudicatari definitivi.

Con il medesimo ricorso, la Ditta Gini ha anche chiesto la riammissione alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara, nonché l’assegnazione del predetto maggior punteggio con attribuzione della postazione n. 1 e la condanna del Comune di Latina al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a causa degli effetti pregiudizievoli subiti dalla medesima.

3. Avverso gli atti gravati la ricorrente ha dedotto i motivi di doglianza di seguito indicati:

1) illegittimità, violazione degli artt. 97 Cost. e 1 e ss. l. 7 agosto 1990 n. 241 – violazione dei principi di affidamento, buona fede, legalità, correttezza, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento della p.a.;

2) illegittimità, violazione e falsa applicazione dell’art.21-nonies, l. n. 241 del 1990 – indebito esercizio dell’autotutela, arbitrarietà – motivazione apparente, illogica ed irragionevole – difetto di istruttoria e di presupposti;

3) illegittimità ed erronea qualificazione della procedura, violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – contraddittorietà e carenza dei presupposti in ordine alla citata delibera commissariale n.1/2016: difetto di istruttoria – eccesso di potere sotto tutti i profili – violazione dei principi di legalità, economicità, proporzionalità e ragionevolezza – omessa considerazione di elementi fondamentali;

4) omesso esame delle osservazioni partecipative – violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241 cit. – eccesso di potere per sviamento e travisamento – motivazione generica e stereotipata ai fini di un diverso orientamento della p.a.;

5) illegittimità e violazione delle norme del bando di gara in tema di attribuzione del punteggio (art.15) – erroneità e contraddittorietà nell’esame della documentazione prodotta – disparità di trattamento;

6) illegittimità ed arbitrarietà in merito al riparto di competenze tra Giunta e dirigente di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – carenza di presupposti e del pubblico interesse alla sospensione – motivazione apparente ed illogica – violazione e falsa applicazione delle norme del bando in merito ai criteri di assegnazione.

4. A seguito di atto di opposizione ex artt. 10, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 48 cod. proc. amm., il ricorso straordinario è stato trasposto avanti al T.A.R. del Lazio, Sezione staccata di Latina, e la ricorrente si è costituita in giudizio il 25 ottobre 2017, mediante atto che ne trascrive per intero i contenuti e che è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati con apposito avviso consegnato all’agente postale il successivo giorno 26.

5. Con memoria depositata il 1° dicembre 2017, si è costituito il Comune di Latina, il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo la reiezione del ricorso perché in parte inammissibile ed in parte infondato, previa riunione ex art. 70 c.p.a. con altro ricorso giurisdizionale proposto dalla sig.ra Gini e pendente innanzi al Tribunale.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile quanto al quinto ed al sesto motivo di doglianza e infondato per tutti gli altri motivi.

Prima di procedere allo scrutinio delle singole censure, il collegio ritiene di doversi preliminarmente soffermare, da un lato, sulla richiesta del Comune di Latina di riunire il presente ricorso, per connessione soggettiva ed oggettiva, con quello rubricato al numero di registro generale 752 del 2016 e, dall’altro, sull’ordine di trattazione dei motivi di doglianza.

Sotto il primo profilo, il predetto ricorso n. 752 del 2016 ha ad oggetto l’impugnazione, ex art. 117 cod. proc. amm., del silenzio serbato dall’Amministrazione civica di Latina sull’istanza proposta dalla ricorrente, unitamente ad altri soggetti, il 29 settembre 2015, al fine di sentir riconosciuto l’avvenuto rinnovo, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni di chioschi in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Ritiene, infatti, la sig.ra Gini che il rinnovo della sua precedente concessione deriverebbe dal combinato disposto degli artt. 34-duodecies, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. nella l. 17 dicembre 2012 n. 221, che ha novellato l’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, conv. nella l. 26 febbraio 2010 n. 25, e 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ultimo ha esteso le previsioni dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 cit.

Ebbene, la riunione dei ricorsi attiene a una scelta discrezionale del giudice che non è mai obbligatoria e che è rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2016 n. 3518;
Cons. sic., sez. giur., 22 dicembre 2015 n. 725;
Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2014 n. 999;
sez. VI, 16 maggio 2013 n. 2662;
sez. V, 17 ottobre 2012 n. 5294;
sez. IV, 23 luglio 2012 n. 4204). Tanto considerato, non si ritiene di disporre nella specie il simultaneus processus poiché, in disparte il fatto che non si tratta di ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti di una medesima procedura di gara, le due cause sono sottoposte a riti diversi, l’uno camerale e l’altro in udienza pubblica (Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2013 n. 4169).

Quanto all’ordine di trattazione dei motivi di ricorso, invece, stanti la consistenza oggettiva ed il rapporto di priorità esistente sul piano logico e giuridico tra le varie censure dedotte, la Sezione, ritiene di scrutinare dapprima il quinto e quindi, in sequenza, il terzo, il secondo, il quarto, il primo e il sesto (sulla discrezionalità del giudice nella fissazione dell’ordine di esame dei motivi di ricorso: Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013 n. 341;
sez. V, 11 gennaio 2012 n. 82;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016 n. 9086).

2. Si esamina, dunque, il quinto motivo, in ordine al quale l’Amministrazione civica resistente ha sollevato eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso straordinario, poi trasposto innanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

L’eccezione è fondata, in quanto i lavori della commissione di gara si sono conclusi nella seduta pubblica dell’11 maggio 2016, in presenza della ricorrente, e l’approvazione della graduatoria provvisoria è stata disposta in data 17 maggio 2016, con rettifica adottata il 23 maggio 2016. Il ricorso straordinario risulta, invece, spedito a mezzo posta soltanto il 4 luglio 2017, cioè ben oltre il termine di centoventi giorni prescritto per la sua presentazione;
pertanto, non possono essere scrutinati i vizi riferibili ai provvedimenti impugnati dell’11, 17 e 23 maggio 2016 e preposti a ottenere l’eventuale riconoscimento di un maggior punteggio in caso di riammissione all’aggiudicazione.

3. Si passa all’esame del terzo motivo di ricorso che, vertendo sull’illegittimità ed erronea qualificazione della procedura e sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, ha priorità logica sugli altri, perché la questione dell’applicabilità di tale disposizione costituisce il punto dirimente della controversia. Anche tale motivo di ricorso è da ritenere infondato nel merito.

La ricorrente, infatti, contesta che l’Amministrazione abbia utilizzato l’art. 38, d.lgs. n. 163 cit., sulla base del fatto che non si trattasse di aggiudicare un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, ma una concessione di beni, come pure acclarato già dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 6 febbraio 2004 n. 36.

Sul punto, in base a una giurisprudenza consolidata, non v’è dubbio che l’affidamento in concessione di beni pubblici, comportando l’attribuzione di una posizione di vantaggio economico, debba essere preceduto da una procedura di evidenza pubblica (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2014 n. 2933;
sez. VI, 13 dicembre 2011 n. 6509;
T.A.R. Liguria, sez. II, 3 aprile 2009 n. 608). Egualmente, non v’è dubbio che a tali procedure non siano di per sé applicabili tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici, poiché questo si rivolge ai contratti passivi per lavori, servizi e forniture (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 22 marzo 2016 n. 547;
T.A.R. Liguria, sez. II, 29 maggio 2014 n. 835;
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 15 luglio 2013 n. 618).

Sennonché, nella specie, l’art. 8 del bando di gara adottato il 1° marzo 2016, recante i requisiti di partecipazione alla predetta procedura, prevede che i concorrenti debbano essere in possesso, alla data di pubblicazione della stessa lex specialis ed a pena di esclusione, dei requisiti ivi indicati, tra i quali espressamente il non trovarsi nelle cause d’esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163 cit. (pag. 4). Anche il successivo art. 21 del bando, dedicato alle norme finali, rinvia, per quanto in esso non previsto e per quanto compatibile, alle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 cit.

L’art. 38, d.lgs. n. 163 cit., puntualmente evocato dal bando di gara, è una disposizione di fondamentale importanza che riguarda i requisiti di moralità ed affidabilità dei contraenti pubblici e che, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe addirittura sempre applicabile alle gare per concessioni di beni pubblici, ove non derogata da specifiche disposizioni della lex specialis (T.A.R. Liguria, sez. II, 25 novembre 2016 n. 1172;
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22 maggio 2015 n. 419).

Tanto premesso e ritenuto, quindi, che l’Amministrazione abbia legittimamente scelto di richiamare l’art. 38, d.lgs. n. 163 cit., è opinione del collegio che l’applicazione in concreto di detta disposizione non potesse che avvenire secondo l’esegesi fatta propria dalla giurisprudenza formatasi in materia di contratti pubblici, la quale esclude con fermezza la possibilità di regolarizzazione postuma delle irregolarità contributive e delle violazioni fiscali definitivamente accertate in capo al concorrente (Cons. Stato, ad. plen., 29 febbraio 2016 n. 5;
ad. plen., 25 maggio 2016 n. 10). Ciò anche a tacere del fatto che, per consentire la regolarizzazione contributiva e fiscale successiva, sarebbe stata necessaria una specifica previsione della lex specialis, nella specie insussistente (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 15 settembre 2014 n. 1573).

Da quanto sopra consegue che legittimamente il Comune di Latina ha proceduto ad escludere la ricorrente dalla procedura competitiva, atteso che, dagli accertamenti svolti presso le Amministrazioni competenti, la Ditta Gini non è risultata in regola con riferimento né alla posizione contributiva presso l’INPS, né alla posizione fiscale presso l’Agenzia delle entrate. A tal proposito, secondo una consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, è sin dalla data di scadenza della domanda di partecipazione che il concorrente deve trovarsi in una situazione di piena regolarità contributiva, assistenziale e fiscale, tenuto conto che l’istituto dell’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ma non anche nei rapporti tra la prima e l’Amministrazione aggiudicatrice, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione (Cass. civ., sez. un., 29 marzo 2017 n. 8117;
Cons. Stato, ad. plen., 29 febbraio 2016 n. 5;
ad. plen., 25 maggio 2016 n. 10;
sez. IV, 18 novembre 2016 n. 4801;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 novembre 2017 n. 11384;
T.A.R. Toscana, sez. I, 10 novembre 2017 n. 1380).

4. Si prosegue con l’esame, per ragioni di consecuzione logica, del secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole delle modalità e dei tempi di esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, motivo che è da ritenere anch’esso infondato.

Infatti, reputa il collegio che l’annullamento in autotutela dell’erroneo invito alla regolarizzazione della posizione contributiva della Ditta Gini, che era stato inviato con nota del 26 luglio 2016, sia pienamente legittimo e che, pertanto, anche sotto questo profilo vada confermata anche legittimità dell’esclusione della ricorrente.

Infatti, l’esclusione ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 cit., costituisce un atto vincolato che l’Amministrazione è obbligata ad adottare in presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse – lett. g) – ovvero delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali – lett. i). Secondo la giurisprudenza formatasi sull’art. 38, d.lgs. n. 163 cit., che la Sezione condivide, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume sempre dalla disciplina previdenziale e fiscale. Ciò comporta che la verifica della regolarità contributiva e fiscale è demandata agli enti competenti (i.e. Istituto previdenziale e Agenzia delle entrate), le cui certificazioni si impongono all’Amministrazione aggiudicatrice che non può sindacarne il contenuto (tenuto anche conto che il DURC ha natura fidefacente fino a querela di falso), non disponendo di margini di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso riportati e non incombendo, quindi, su di essa l’obbligo di svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive attestate (Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2016 n. 917;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 novembre 2017 n. 11873;
sez. I, 2 maggio 2016 n. 4972;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 marzo 2016 n. 1183).

Conseguentemente, l’annullamento in autotutela di un erroneo invito al concorrente a regolarizzare la propria posizione contributiva appare decisione pienamente legittima e doverosa, la cui mancata adozione avrebbe senz’altro vulnerato la par condicio tra i partecipanti alla procedura.

5. Anche il quarto motivo di ricorso, riguardante l’omesso esame delle osservazioni partecipative e la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis, l. n. 241 cit., non può trovare accoglimento.

Infatti, con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità che all’aggiudicazione provvisoria non faccia seguito quella definitiva è un evento del tutto fisiologico e inidoneo ad ingenerare qualunque affidamento tutelabile;
proprio per tale ragione la revoca, come pure il ritiro o l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endo-procedimentale che si inserisce nell’ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo, essendo solamente l’aggiudicazione definitiva ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare così un legittimo affidamento in capo all’aggiudicatario, sì da imporre l’instaurazione del contraddittorio procedimentale (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2017 n. 5689;
sez. V, 2 maggio 2017 n. 1987;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 settembre 2016 n. 1670).

Con riguardo al c.d. preavviso di rigetto, invece, il Comune di Latina risulta aver comunicato alla Ditta Gini, con nota prot. n. 21085 del 13 febbraio 2017, la sussistenza di motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241 cit. e risulta, altresì, aver valutato le osservazioni da essa fatte pervenire in data 21 febbraio 2017, come si evince dalla lettura (pag. 4) della impugnata determinazione dirigenziale n. 342/2017.

In merito, poi, alle ragioni del mancato accoglimento di tali osservazioni, valgono le superiori considerazioni circa la legittimità e doverosità della esclusione dalla procedura competitiva per accertate violazioni in materia previdenziale e fiscale. Pertanto, nessuna argomentazione di parte ricorrente, inclusa la regolarizzazione postuma di violazioni comunque esistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, avrebbe potuto cancellare il fatto storico delle predette infrazioni e comportare così ex post il venir meno della causa di esclusione. In questo ordine di idee, tra l’altro, è stato proprio affermato in giurisprudenza che è legittimo il provvedimento con il quale la p.a. appaltante revoca in autotutela l’aggiudicazione provvisoria della gara, che sia motivato con riferimento al fatto che la ditta interessata, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si trovava in una situazione di irregolarità fiscale (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 novembre 2017 n. 1380).

6. Stante tutto quanto sopra, si ritiene non fondato anche il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l’irragionevole, illegittimo, ingiustificato ed immotivato ritardo del Comune di Latina nella conclusione del procedimento.

In realtà, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nessuna violazione dei principi di cui agli artt. 97 Cost., 1 e ss. l. n. 241 del 1990 – ovvero degli artt. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 8, d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 – o anche dei principi generali di affidamento, correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), legalità, imparzialità e ragionevolezza, può ritenersi esistente nella specie.

Infatti, la lunghezza della tempistica di svolgimento della procedura trova giustificazione non solo nei tempi fisiologici di svolgimento dei controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria, ma anche nella singolare presenza di una successione di rinunce all’assegnazione di un’area pubblica, che ha comportato la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria e che è stata anche oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

7. Da ultimo, l’infondatezza dei motivi di ricorso afferenti al provvedimento di esclusione dalla procedura rendono carente di interesse il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità ed arbitrarietà in merito al riparto di competenze tra Giunta e dirigente di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento alla delibera della G.M. n. 229 del 25 maggio 2017 ed alla conseguente determinazione dirigenziale n. 984/2017 del 6 giugno 2017, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura.

Sul punto, è ben vero che, in caso di impugnativa del provvedimento di esclusione dalla gara, vada impugnata anche la aggiudicazione definitiva sotto pena di inammissibilità del ricorso (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017 n. 2458;
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 27 maggio 2017 n. 231). Nondimeno, appurato che la Ditta Gini è stata legittimamente esclusa dalla procedura con provvedimento del 27 febbraio 2017, notificato il 6 marzo 2017, per difetto dei requisiti di partecipazione, essa non ha più interesse a contestare né gli indirizzi impartiti dalla Giunta agli uffici con la successiva delibera del 25 maggio 2017, né la conseguente aggiudicazione definitiva della gara, disposta da parte del dirigente competente il 6 giugno 2017. Infatti, l’annullamento di questi ultimi atti non potrebbe comunque avere per effetto la riammissione della ricorrente alla gara, con attribuzione del bene finale della concessione di bene pubblico da essa preteso con il presente ricorso.

8. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e vanno conseguentemente respinte le domande di riammissione alla gara de qua e di risarcimento del danno.

Alla soccombenza in giudizio segue l’obbligo di rifusione della spese di giudizio a carico di parte ricorrente ed in favore dell’Amministrazione resistente.

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