TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-03-04, n. 202400584
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 00584/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2023, proposto da
Plastica Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in LE, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Provincia di LE, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tekla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 4 del 18.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno e della Tekla S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10 ottobre 2023 e depositato il 20 ottobre 2023, la Plastica Sud s.r.l. (in appresso, P. S.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - il permesso di costruire (PdC) n. 4 del 18 aprile 2023, rilasciato in favore della Tekla s.r.l. (in appresso, T.), in accoglimento dell’istanza del 30 settembre 2022, prot. n. 41668, sulla scorta della relazione istruttoria del 6 aprile 2023, prot. n. 14632 e del parere del Settore Urbanistica del 13 aprile 2023, dal Responsabile dell’Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Sarno, ed avente per oggetto l’ampliamento di un opificio adibito all’attività di produzione di infissi, di estrusione profili di alluminio, di lavorazione di materiali metallici ed in legno, di verniciatura di semilavorati, di stampaggio di materie plastiche, ubicato nel lotto n. 54 dell’area perimetrata dal Piano di insediamenti produttivi (PI) di Sarno, località IN (in appresso PI IN), censito in catasto al foglio 18, particelle 309, 447, 596, 597, 797, 1925, 1927, 1931, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, nonché ricadente in zona classificata ATP08 (“Aree di trasformazione per attività produttive e servizi IP1 – Insediamenti a prevalente destinazione produttiva di cui all’art. 51 delle NTA”) dal Piano urbanistico comunale (PUC) di Sarno; - ove occorrente, le Norme tecniche di attuazione (NA) del PI IN, laddove scomputanti dalla volumetria e dalla superficie urbanisticamente rilevante le tettoie a sbalzo nel limite del 10% della superficie consentita; - la nota della Regione Campania prot. n. 4131 del 31 gennaio 2023, secondo cui «le norme previste dall’art. 8 della legge regionale n. 19/2009 trovano la medesima possibilità di applicazione e definizione, già indicata per gli artt. 4, 5, 6 bis e 7, relativamente alle istanze comunque presentate entro il termine del 30 settembre 2022».
2. A sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente, in veste di proprietaria di un opificio produttivo insediato nel lotto PI n. 55, confinante con quello in titolarità della T., lamentava, in estrema sintesi, che: a) l’ampliamento legittimato col PdC n. 4/2023, siccome riconducibile all’orbita della nuova costruzione, non sarebbe ammesso dall’art. 51.2 delle NTA del PUC di Sarno in zona ATP08; b) anche a volerlo configurare a guisa di ristrutturazione edilizia, esso non risponderebbe ai requisiti all’uopo richiesti dal citato art. 51.2 delle NTA del PUC di Sarno, non essendo stato rispettato il prescritto rapporto di copertura del 50% né essendo stata stipulata alcuna convenzione per la cessione gratuita ovvero per la monetizzazione delle aree da riservare a standard né essendo stato progettato alcun intervento di permeabilizzazione di almeno il 30% della superficie residua e di armonizzazione della parte nuova rispetto a quella esistente; c) in violazione del combinato disposto della variante alle Tavole 9 (“Planovolumetrico insediamenti produttivi”) e n. 12 (NA) del PI IN, approvata con delibera del Consiglio comunale (DCC) di Sarno n. 18 del 23 maggio 2008 e dell’art. 14 del Regolamento urbanistico-edilizio comunale di Sarno (RUEC, così come modificato dalla DCC di Sarno n. 12 del 9 febbraio 2018), il progetto approvato col PdC n. 4/2023 contemplerebbe la non consentita costruzione (non già lungo un solo lato, bensì) lungo due lati del confine del lotto; d) il titolo edilizio controverso sarebbe stato rilasciato, in luogo del prescritto provvedimento autorizzativo unico (PAU) e in assenza del prescritto parere in materia di sicurezza antincendio (a cura dei Vigili del Fuoco), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 151/2011 (necessario in ragione delle progettate modifiche all’impianto esistente e dell’eliminazione delle uscite di emergenza sui lati costeggianti i confini con le proprietà altrui), e in materia igienico-sanitaria (a cura dell’ASL LE), ai sensi dell’art. 220 del r.d. n. 1265/1934, dal SUE, anziché dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), a tanto competente ai sensi 2, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010; e) la T. avrebbe quantificato la superficie suscettibile di copertura basandosi non già sulla consistenza catastale, bensì sulla consistenza – a suo dire – reale del lotto PI n. 54, senza che tale dato fosse stato verificato dall’amministrazione comunale; f) e si sarebbe, inoltre, avvalsa del parametro derogatorio (0,60 mq/mq) previsto dall’art. 8, comma 3, della l. r. Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa regionale), ma ormai divenuto inapplicabile dopo il decorso di 18 mesi dall’entrata in vigore della l. r. Campania n. 1/2011 (ossia dopo la data del 5 luglio 2012), siccome non più reiterato all’indomani della novella introdotta dall’art. 2, comma 2, lett. f, della l. r. Campania n. 26/2018; g) in ogni caso, il rapporto di copertura di 0,60 mq/mq non sarebbe stato direttamente ed automaticamente applicabile in sede di rilascio del titolo edilizio, ma avrebbe dovuto essere previsto in sede di pianificazione urbanistica; h) per di più, in violazione del Regolamento edilizio tipo (RET, approvato con delibera della Giunta regionale della Campania, DRGC, n. 287 del 23 maggio 2017), prevalente sulla diversa disposizione delle NA del PI IN, la T. avrebbe calcolato la superficie coperta del proprio opificio produttivo (mq 11.000,92) scomputando le tettoie aventi profondità superiore a m 1,50; i) ed ancora, in violazione dell’art. 51.2 delle NTA del PUC di Sarno, non avrebbe scomputato dalla superficie fondiaria edificabile le aree da cedere a standard; l) ai fini della quantificazione delle aree da riservare a parcheggi pubblici avrebbe erroneamente applicato il parametro previsto dall’art. 5 del d.m. n. 1444/1968 (0,10 mq/mq), anziché quello previsto dall’art. 41 sexies della l. n. 1150/1942 (0,10 mq/mc) ovvero dalle NTA del PI IN (1 mq/3 mq); m) il rilascio del PdC n. 4/2023 non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento abilitativo con esso definito.
3. Costituitisi in resistenza sia l’intimato Comune di Sarno sia la controinteressata T, eccepivano l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
4. All’udienza pubblica del 31 gennaio 2024, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, l’eccezione di tardività del gravame sollevata dalle parti resistenti non può riscuotere favorevole apprezzamento.
1.1. In argomento, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo, la “piena conoscenza” del provvedimento non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale dello stesso, ma quale percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (cfr., ex multis Cons. Stato, sez. IV, n. 5232/2917; n. 1532/2018). Per “piena conoscenza” deve, cioè, intendersi la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell'azione, l'interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4642/2015; n. 1459/2016; n. 5754/2017).
In particolare, in materia edilizia, qualora si assuma la radicale inattuabilità del progetto assentito (‘an’ dell’edificazione), si è individuato il dies a quo per impugnare il permesso di costruire nell'inizio dei lavori; mentre, qualora si contesti il contenuto del progetto assentito (‘quomodo’ dell’edificazione: ad es., distanze, consistenza, ecc.), si è individuato il medesimo dies a quo nel completamento o nello stato avanzato dei lavori, a partire, cioè, da quando si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 15/2011; sez. VI, n. 2209/2012; sez. V, n. 2107/2013; sez. IV, n. 6337/2014; sez. IV, n. 4910/2015; n. 1135/2016; n. 4274/2018; n. 4583/2018; sez. II, n. 5462/2019; n. 6769/2019; sez. IV,