TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-07-08, n. 202104689
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Pubblicato il 08/07/2021
N. 04689/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05337/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5337 del 2016, proposto da
R R, rappresentato e difeso dagli avvocati R S, C S, con domicilio eletto presso lo studio C S in Napoli, Centro Direz. Is E/2 Sc. A, rappresentata e difesa dall'avvocato F S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria Tar;
per l'annullamento dell'ordinanza n. 83/2016 adottata dall'ufficio tecnico del comune di bacoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 luglio 2021 il dott. Carlo Buonauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente, in punto di fatto, di essere conduttrice di un immobile sito in Bacoli alla via Castello 39/a.
Nel presente giudizio, la ricorrente agisce al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza prot. 83 del 29.08.2016, notificata in data 01.09.2016, con la quale il comune di Bacoli ha ingiunto la demolizione di pretese opere abusive.
Viene dedotta l’illegittimità della misura demolitoria sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione dell’obbligo di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (art. 3 legge 241/90), sia sotto il profilo dell’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche dell’omessa motivazione, omessa istruttoria e carenza dei presupposti in quanto priva di motivazione sulla concreta sussistenza dell’interesse pubblico leso a fronte di opere realizzate negli anni novanta;
b) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo stato omesso l’invio del preavviso di diniego;
c) violazione dei doveri di correttezza e buona fede che dovrebbero presidiare lo svolgimento del rapporto tra P.A. e cittadino, non avendo l’organo emanante il provvedimento chiesto al privato di partecipare al procedimento amministrativo.
Si è costituito il Comune di Bacoli, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Non una delle censure articolate in ricorso è meritevole di accoglimento, ove si consideri che, per costante giurisprudenza condivisa dal Collegio:
- “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9);
- “anche nel caso di abuso risalente nel tempo l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto, non potendo il semplice trascorrere del tempo giustificare il legittimo affidamento del contravventore, poiché il potere di ripristino dello status quo non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, né è tacitamente rinunciabile” (Cons. Stato, sez. V, n. 3435/2016;sez. VI, 05/01/2015, n. 13), ed ancora “Il decorso del tempo dal momento in cui è stato realizzato l’abuso edilizio non può conferire legittimità ad un’opera realizzata sine titulo, pertanto l’adozione del provvedimento di demolizione della stessa non richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che la assistono.” (Consiglio di Stato sez. II, 18/02/2020, n.1223).
- quanto alle censure di violazione del giusto procedimento, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 febbraio 2018, n. 1093), l’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime;l’irrogazione della sanzione demolitoria, pertanto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, così come rende irrilevante la mancanza del cd. preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 (così, tra le tante, Cons. giust. amm. Sicilia, 02/11/2020, n. 1003;T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 25/09/2020, n. 4021).
Peraltro, per effetto del principio sostanzialista introdotto dall'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, nei procedimenti preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, l'asserita violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non produce l'annullamento del provvedimento, specie quando emerga che il contenuto del provvedimento conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2016 n. 3620;TAR Liguria, Genova, sez. I, 22 aprile 2011 n. 666).
Invero, nella fattispecie viene in rilievo la totale abusività dell’opera contestata trattandosi di incremento di volume realizzato in zona definita dal P.R.G. “verde vincolato”, per la quale vige l’inedificabilità assoluta.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Attesa la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.