CGARS, sez. I, sentenza 2022-03-29, n. 202200406

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-03-29, n. 202200406
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200406
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2022

N. 00406/2022REG.PROV.COLL.

N. 00372/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2021, proposto da
G.B. Pubblicità Snc di Buda e G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Agata di Militello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revocazione

della sentenza n. 67 del 1° febbraio 2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agata di Militello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022, il Cons. Roberto Caponigro;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Comune di Sant’Agata di Militello, con l’ordinanza n. 26 in data 16 aprile 2015, ha revocato l’autorizzazione edilizia n. 42/2001 ed ha disposto l’oscuramento degli impianti pubblicitari della ricorrente, nonché la loro demolizione e la riduzione in pristino stato dei luoghi.

Il Tar per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 2728 del 25 ottobre 2016, ha respinto il ricorso proposto dalla G.B. Pubblicità s.n.c. di Buda e G e questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 67 del 1° febbraio 2021, ha respinto il relativo appello.

La ricorrente in revocazione ha sostenuto che la statuizione contenuta nella sentenza di questo Cgars n. 67 del 2021 sarebbe affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

In particolare, la sentenza revocanda sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto, la morosità per l’anno 2001 per la somma di € 4.508.980, la cui verità è incontrastabilmente esclusa.

Il Comune di Sant’Agata di Militello ha analiticamente controdoedotto, eccependo anche l’inammissibilità dell’impugnazione per la mancanza di motivi di censura relativi alla eventuale fase rescissoria, ed ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto, inammissibile, improcedibile e infondato.

La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

2 La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto “revocatorio”, distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione (ex multis, tra le pronunce più recenti, Cgars n. 923 del 6 agosto 2021 e, del Consiglio di Stato, VI, n. 3321 del 26 aprile 2021;
IV, 29 ottobre 2020, n. 6621;
IV, 11 maggio 2020, n. 2952;
IV, 27 marzo 2019, n. 2024;
IV, 6 dicembre 2018, n. 6914;
IV, 7 novembre 2018, n. 6280).

In particolare, occorre considerare che l'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395, quarto comma, c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.

Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (ex multis: Cons. Stato, III, 3 maggio 2021, n. 3471;
Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021, n. 1644;
Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6621;
Cons. Stato, IV, 12 maggio 2020, n. 2977;
Cons. Stato, III, 24 ottobre 2018, n. 6061;
Cons. Stato, IV, 12 settembre 2018, n. 5347;
Cons. Stato, IV, 4 gennaio 2018, n. 35;
Cons. Stato, V, 21 ottobre 2010, n. 7599).

L'errore di fatto revocatorio, invece, si configura come un “abbaglio dei sensi”, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa.

Insomma, l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo, ma non espressamente controverso della causa.

In particolare, l'errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:

a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ;
tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221;
Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).

In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, V, 2840 dell’8 aprile 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).

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