Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200272

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200272
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200272
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00272/2022REG.PROV.COLL.

N. 08901/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8901 del 2011, proposto dal
Comune di Bassiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C B e L F, con domicilio eletto presso l’avv. A C in Roma, viale Regina Margherita 290;

contro

Acqualatina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio Pietrosanti Paparo &
Ass. Studio Legale in Roma, via Lazio n. 9;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio;
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio-Meridionale;

nei confronti

Depfa Bank Plc Filiale di Roma, Comune di Aprilia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum
FMS Wertmanagement Aor, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Catia Tomasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Angelo Raffaele Cassano in Roma, via Vittoria Colonna n. 39;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Latina, n. 1164/2010, resa tra le parti, concernente l’impugnazione dell’accordo diretto con gli enti finanziatori del servizio idrico integrato dell’ ATO 4 Lazio meridionale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Acqualatina S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato A C su delega degli avvocati C B e L F e gli avvocati F P e Angelo Raffaele Cassano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello il Comune di Bassiano ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Latina, n. 1164 del 15 luglio 2010, che ha respinto il ricorso proposto da detto Comune avverso la delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO 4 Lazio meridionale n. 8 del 22 dicembre 2008, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo con gli enti finanziatori del sistema idrico integrato dell’ATO 4 (accordo successivamente stipulato il 23 gennaio 2009) e avverso ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata tra l’ATO 4 e Acqualatina S.p.A. il 2 agosto 2002 e l’atto aggiuntivo del 25 gennaio 2007.

Con il ricorso - originariamente proposto come ricorso straordinario, notificato il 26 maggio 2009, poi trasposto a seguito di opposizione dell’Acqualatina s.p.a. - erano state proposte censure di violazione di legge, in relazione alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e di eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, contestando la legittimità dell’accordo, in quanto nel contesto di una operazione di finanza di progetto avrebbe previsto obblighi diretti dell’ATO 4 con gli enti finanziatori, la cessione in garanzia dei crediti di Acqualatina, nonché il preventivo consenso di Depfa Bank, in nome e per conto degli enti finanziatori, su alcune decisioni di Acqualatina relative alla gestione del suo rapporto con l’ATO4;
ciò in violazione dell’interesse pubblico, in difetto di motivazione e senza la previa approvazione dei consigli comunali;
era stata dedotta altresì la nullità della convenzione di gestione del 2 agosto 2002 e dell’atto aggiuntivo del 25 gennaio 2007, in quanto sottoscritta dal rappresentante dell’ATO senza la previa approvazione dei consigli comunali, come sarebbe previsto dall’art. 8 della convenzione di cooperazione tipo allegata alla legge regionale n. 6 del 1996;
inoltre, anche la delibera impugnata, comportando una modifica della convenzione avrebbe dovuto essere approvata dai consiglio comunali dei Comuni dell’ATO 4.

Nel giudizio di primo grado si erano costituiti Acqualatina s.p.a., l’ATO 4, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
era intervenuto ad adiuvandum il Comune di Aprilia.

Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio del Comune di Aprilia, in quanto cointeressato che avrebbe potuto impugnare in via autonoma;
ha estromesso l’ATO 4 per un difetto della costituzione in giudizio;
ha poi respinto l’eccezione di tardività del ricorso straordinario, in quanto ha ritenuto tempestiva la notifica effettuata il 120° giorno dalla scadenza del termine di pubblicazione della delibera impugnata all’Albo pretorio della Provincia;
ha respinto le censure, ritenendo che tendessero a sindacare le scelte di merito effettuate nella Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

Con l’atto d’appello sono state sostanzialmente riproposte le censure del ricorso, contestando le affermazioni del giudice di primo grado in ordine alla natura di queste, siccome tendenti a sindacare le scelte discrezionali e rientranti nel merito delle scelte amministrative, in particolare sostenendo che il contenuto della convenzione di gestione sarebbe definito dalla convenzione tipo indicata dall’art. 8 della legge regionale n. 6 del 1996 e quindi le questioni relative al contenuto della convenzione di gestione sarebbero relative alla violazione di tale disciplina e non alle scelte discrezionali dell’amministrazione;
dal combinato di tali norme della legge regionale e della convenzione tipo deriverebbe che anche la convenzione di gestione avrebbe dovuto essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni facenti parti dell’ATO 4.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo del tutto estraneo alla vicenda in questione.

Si è costituita, altresì, la società Acqualatina S.p.A, che, nella relativa memoria, ha contestato la fondatezza dell’appello, deducendo che l’accordo stipulato il 23 gennaio 2009 era collegato ad un contratto stipulato il 23 maggio 2007 tra Acqualatina e Depfa Bank, nell’ambito di un’operazione di finanza di progetto, e in parte già eseguito, che prevedeva l’erogazione da parte della Depfa Bank di un consistente finanziamento(fino a 114.500.000 euro) per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito dell’ATO 4, nonché la cessione alla Depfa Bank dei crediti dell’Acqualatina derivanti dalla convenzione di gestione del servizio idrico, cessione successivamente accettata dall’ATO con atto del 24 luglio 2007 mai impugnato.

A seguito della udienza pubblica telematica del 10 novembre 2020, è stata disposta istruttoria al fine di acquisire dall’ATO 4 Lazio meridionale una dettagliata relazione avente ad oggetto gli specifici obblighi derivanti dall’accordo del 23 gennaio 2009 nonché di verificare le circostanze successive della presente vicenda, “ da cui risulti in particolare se l’Accordo stipulato il 23 gennaio 2009 abbia avuto effettivamente seguito e per quanto tempo, se successivamente siano stati stipulati ulteriori accordi e convenzioni e con quale assetto di interessi tra l’ATO 4 e l’Acqualatina s.p.a. ed eventuali altri soggetti ”.

Il 22 febbraio 2021 l’ATO 4 ha depositato una relazione istruttoria, allegando la relativa documentazione, da cui è risultato che l’esecuzione dell’accordo del 23 gennaio 2009 è tuttora in corso e prevista fino al 31 dicembre 2031;
che il 27 aprile 2012 è stata sottoscritta tra Acqualatina e Depfa Bank una modifica del contratto di finanziamento del 23 maggio 2007;
successivamente il 1 ottobre 2012 è stato sottoscritto l’atto di conferma della cessione dei crediti;
tale cessione è stata accettata dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti delle Province dell’ATO 4 con delibera del 19 aprile 2013 e il 4 giugno 2013 il Presidente dell’ATO ha sottoscritto l’accettazione;
successivamente i crediti sono stati ceduti da Depfa Bank ad un ulteriore soggetto FMS Wertmanagement Aor.

Con atto depositato in giudizio il 12 aprile 2021 è intervenuta in giudizio ad opponendum la società FMS Wertmanagement Aor, deducendo di essere subentrata alla Depfa Bank a seguito di atto di cessione di azienda del 31 gennaio 2014 e di essere cessionaria del contratto di finanziamento stipulato dalla Depfa Bank con l’Acqualatina con atto del 1 dicembre 2016, cessione accettata dall’ATO il 1 dicembre 2016;
nella memoria ha, poi, eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto meramente riproduttivo del ricorso di primo grado, per violazione dell’art. 101 c.p.a., l’inammissibilità del ricorso di primo grado con cui erano stati impugnati cumulativamente senza uno specifico profilo di connessione sia la delibera dell’ATO di approvazione dell’accordo sia la convenzione di gestione del 2002 e l’atto integrativo del 2007;
ha poi contestato la fondatezza dell’appello, in relazione alla natura di merito delle scelte contestate dal Comune di Bassiano.

La difesa del Comune di Bassiano ha depositato in giudizio ulteriore documentazione, in particolare la sentenza della V Sezione n. 4222 del 12 ottobre 2016, che ha dichiarato irricevibile l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Latina n. 437 del 28 maggio 2015, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nel ricorso proposto dal Comune di Aprilia avverso la deliberazione n. 7 del 19 aprile 2013;
il contratto di finanziamento del 23 maggio 2007;
la notifica all’ATO 4 dell’atto di cessione dei crediti del 18 giugno 2007;
la relativa accettazione del 19 giugno 2007;
l’accordo del 1 ottobre 2012 tra Depfa Bank e Acqualatina di modifica dell’accordo del 23 maggio 2007;
l’atto di conferma della cessione dei crediti del Presidente dell’ATO 4 del 4 giugno 2013;
la delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia del 19 aprile 2013 di presa d’atto dell’accordo di modifica del contratto di finanziamento del 27 aprile 2012 e di approvazione dello schema di accettazione dell’Atto di conferma della cessione dei crediti del 1 ottobre 2012;
la sentenza della V Sezione n. 5501 del 15 settembre 2009, che ha accolto l’appello del Comune di Aprilia avverso la sentenza del TAR Latina, che aveva accolto il ricorso della Provincia di Latina avverso le delibere n. 2 del 24 febbraio 2006 e n. 13 del 27 settembre 2007 del Consiglio comunale di Aprilia relative alla gestione del servizio idrico ovvero per la mancata approvazione delle modifiche alla convenzione di cooperazione e alla convenzione di gestione del servizio idrico;
l’atto del 3 maggio 2012 aggiuntivo alla convenzione del 2 agosto 2002, la convenzione di cooperazione dell’ATO 4.

Nella memoria, la difesa del Comune ha sostenuto la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse al ricorso, in relazione alla natura di modulo organizzativo dell’ATO e agli obblighi di restituzione gravanti sul gestore del servizio idrico nei confronti dell’ATO e quindi dei Comuni;
ha contestato la relazione istruttoria dell’ATO e ha insistito per la fondatezza dell’appello.

Ha presentato memoria, altresì, la Acqualatina S.p.A. insistendo per l’inammissibilità dell’appello per la genericità dei motivi, essendo meramente riproduttivo del ricorso di primo grado, e per l’infondatezza dello stesso;
la FMS Wertmanagement Aor ha presentato memoria di replica, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

La difesa del Comune di Bassiano ha presentato memoria di replica, nella quale in via preliminare ha dichiarato di estendere le censure anche alla intervenuta cessione dei crediti alla FMS;
ha poi insistito nelle proprie argomentazione;
ha successivamente depositato note d’udienza con ulteriori argomentazioni a sostegno dell’appello.

Con ordinanza n. 4946 del 30 giugno 2020 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. dei possibili profili di improcedibilità dell’appello, in quanto, dalla relazione dell’ATO depositata in giudizio in adempimento della istruttoria, nonché, dalla stessa documentazione depositata in giudizio dalla difesa appellante (in particolare dalla delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia del 19 aprile 2013, che ha preso atto degli accordi di modifica dell’atto di cessione dei crediti del 27 aprile e ha approvato l’ Atto di conferma della cessione dei crediti del 1 ottobre 2012, delegando alla sottoscrizione della accettazione della cessione il Presidente della Provincia di Latina, per conto dell’ATO 4, che l’ha poi sottoscritto il 4 giugno 2013, nonché dalla successiva accettazione del 1 dicembre 2016 da parte dell’ATO della cessione dei crediti dalla Depfa Bank alla FMS Wertmanagement Aor) potrebbe derivare una conferma dell’intera operazione di finanziamento con una nuova manifestazione di volontà della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia di approvazione dell’operazione di finanziamento posta in essere e la successiva stipula di atti vincolanti anche per l’ATO;
nonché della inammissibilità della estensione - formulata dalla difesa appellante nella memoria di replica - delle censure già formulate anche alla cessione dei crediti alla FMS Wertmanagement Aor.

Il Comune di Bassiano ha presentato memoria, deducendo che la delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia del 19 aprile 2013 è stata impugnata dal Comune di Bassiano al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, che, con la sentenza n. 436 del 28 maggio 2015 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;
la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4223 del 12 ottobre 2016, che ha dichiarato irricevibile l’appello per tardività;
ha poi sostenuto che, comunque la delibera del 19 aprile 2013 non avrebbe inciso sulle clausole del precedente accordo impugnate nel presente giudizio.

La FMS Wertmanagement Aor ha presentato memorie eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non essendo mai stato impugnato il contratto di cessione dei crediti in garanzia accettato dall’ATO 4 il 24 luglio 2007, nonché l’inammissibilità delle censure relative alla cessione dei crediti, essendo queste dipendenti dall’accettazione della cessione non impugnata;
inoltre ha insistito per l’inammissibilità della estensione delle censure alla interveniente.

Anche la società Acqualatina ha presentato memorie insistendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’appello.

Nella memoria depositata l’8 ottobre 2021 il Comune di Bassiano ha dedotto che il ricorso riguardava l’intera operazione di finanziamento e quindi anche l’atto di cessione dei crediti in garanzia e tutti gli obblighi assunti dall’ATO 4;
con riferimento ai profili di improcedibilità ha insistito per la irrilevanza degli atti del 27 aprile e del 1 ottobre 2012 oggetto della delibera del 19 aprile 2013, in quanto “ modifiche riferite al solo contratto di finanziamento ” e “ mera conferma dell’accordo di cessione dei crediti in garanzia ” che non inciderebbero sulla legittimità delle clausole impugnate nel presente giudizio;
ha fatto poi riferimento all’atto di conferma allegato alla delibera n. 7 del 2013 come atto “ sostanzialmente reiterativo e confermativo ” delle precedenti determinazioni “ che lascia immutato il testor originario dell’Accordo ” ;
ha dedotto poi che la delibera n. 7 del 2013 è stata comunque impugnata dal Comune di Aprilia davanti al Tribunale di Latina, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4222 del 12 ottobre 2016, che aveva confermato la sentenza del T.A.R Latina, n. 437 del 28 maggio 2015, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, giudizio allo stato pendente del quale sono stati depositati alcuni atti difensivi;
ha insistito nella fondatezza delle censure avverso la FMS Wertmanagement Aor, in quanto la cessione del contratto di finanziamento stipulato tra Acqualatina e Depfa Bank sarebbe avvenuto senza l’intervento di una delibera dell’ATO.

La Acqualatina ha presentato memoria di replica eccependo la tardività del deposito documentale e insistendo per l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell’appello.

La FMS Wertmanagement Aor nella memoria di replica ha insistito per l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del contratto di cessione dei crediti in garanzia e delle censure relative alla cessione dei crediti, nonché delle estensione di tali censure all’interveniente;
ha poi dedotto l’irrilevanza del giudizio pendente davanti al Tribunale civile di Latina, essendo stato proposto dal Comune di Aprilia e non essendo parte il Comune di Bassiano.

All’udienza pubblica del 9 novembre 2021 il giudizio è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che non risulta parte interessata al presente giudizio.

Poi, l’appello non può che essere dichiarato improcedibile.

E’, infatti, evidente dagli atti di causa nonché dalle difese dello stesso Comune di Bassiano, che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4 Lazio meridionale abbia confermato ancora nel 2013 l’intera operazione di finanziamento esprimendo all’unanimità dei presenti (risultando assente il Comune di Bassiano) una nuova volontà di consentire tale operazione, approvando l’atto di conferma della cessione dei crediti dell’Acqualatina a cui è seguita la sottoscrizione dell’atto di cessione da parte del Presidente dell’ATO 4 a ciò autorizzato con la detta delibera e, successivamente, l’accettazione da parte del Presidente dell’ATO 4 dell’ ulteriore cessione di crediti a favore della FMS Wertmanagement Aor il 1 dicembre 2016.

Il ricorso era stato, infatti, proposto avverso la delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 4 Lazio meridionale n. 8 del 22 dicembre 2008, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di Accordo con gli enti finanziatori del sistema idrico integrato dell’ATO 4, in particolare contestando le clausole dell’Accordo relative agli obblighi dell’ATO nei confronti degli enti finanziatori.

Anche a prescindere dal rilievo della mancata formale impugnazione dell’Accordo, poi successivamente stipulato il 23 gennaio 2009, e della mancata impugnazione del Contratto di finanziamento del 23 maggio 2007, che condurrebbero alla inammissibilità della impugnazione, l’operazione di finanziamento e gli obblighi da essa derivanti a carico dell’ATO risultano espressamente confermati dagli atti successivi, in primo luogo dalla delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia del 19 aprile 2013 che ha preso atto dell’Accordo di modifica della contratto di cessione del 27 aprile 2012 e ha approvato lo schema di accettazione della cessione dei crediti del 1 ottobre 2012.

Nelle premesse della delibera del 19 aprile 2013 sono stati richiamati espressamente sia la precedente delibera del 22 dicembre 2008 (oggetto del presente giudizio) di approvazione dello schema di Accordo diretto con gli Enti finanziatori sottoscritto dal Presidente della Provincia di Latina il 23 gennaio 2009, sia gli atti del 27 aprile e del 1 ottobre 2012, rispettivamente di modifica di alcune condizioni del contratto di finanziamento e di “ Conferma dell’Accordo di cessione dei crediti in garanzia ”. Inoltre nello schema di accettazione dell’atto di Conferma dell’Accordo cessione dei crediti in garanzia – approvato con la delibera del 19 aprile 2013 e poi sottoscritto dal Presidente dell’ATO il 4 giugno 2013 - si prendeva formalmente atto che “ a decorrere dal 1 ottobre 2012 ogni riferimento all’Accordo di cessione dei crediti in garanzia dovrà intendersi riferito all’Accordo di cessione dei crediti in garanzia come confermato dall’atto di Conferma ”.

I Comuni e le Province partecipanti all’ATO hanno, quindi, confermato, approvando tale nuovo schema di accettazione, la volontà di accettare l’operazione di finanziamento e la cessione dei crediti dell’Acqualatina s.p.a.

Anche a prescindere dalla natura novativa di tali modifiche - eventualmente rilevante sotto il profilo civilistico - rispetto al presente giudizio, ciò che rileva è la esclusione della natura meramente confermativa della delibera del 19 aprile 2013 rispetto a quella del 22 dicembre 2008 (impugnata in questa sede), essendo tesa all’approvazione di nuovi atti negoziali ed essendo quindi necessariamente espressione di una nuova autonoma manifestazione di volontà dell’organo assembleare dell’ATO.

Tradizionalmente la distinzione tra atti confermativi e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata;
mentre ricorre invece l’atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l’Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4157;
Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5977;
Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172;
Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341;
Sez. IV 27 gennaio 2017, n. 357, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207 12 ottobre 2016, n. 4214 e 29 febbraio 2016, n. 812).

Adattando tali consolidati principi giurisprudenziali alla presente vicenda, in cui si tratta della approvazione di un atto civilistico, non si può negare che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia abbia espresso una nuova valutazione dell’operazione negoziale conclusa da parte del gestore del servizio idrico Acqualatina S.p.A., manifestando una nuova volontà di accettazione dello schema contrattuale in parte modificativo del precedente e nel quale si dà espressamente atto che i rapporti tra le parti sono regolati anche dall’Accordo di conferma.

A sostegno di tale ricostruzione deve evidenziarsi che nel giudizio proposto dal Comune di Bassiano avverso la delibera del 19 aprile 2013 (concluso con la sentenza di difetto di giurisdizione n. 436 del 2016 confermata in appello) si facevano valere, tra le altre, anche le medesime contestazioni proposte nel presente giudizio, relative alla intera operazione di finanziamento sottoscritta dalla Acqualatina;
cosi come analoghe contestazioni risultano proposte dal Comune di Aprilia nel giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Latina.

Peraltro, la delibera del 19 aprile 2013 è divenuta inoppugnabile nei confronti del Comune di Bassiano, che non ha riassunto il giudizio davanti al giudice ordinario né si può giovare dell’azione civile proposta dal Comune di Aprilia, non essendo prevista alcuna estensione soggettiva del giudicato civile.

Non può, dunque, che pronunciarsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non potendo l’invocato annullamento avere effetti caducanti sulla delibera successiva adottata dalla Conferenza di Sindaci e dei Presidenti della Provincia, che rimarrebbe comunque l’atto di approvazione degli Accordi in corso.

Rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse del presente giudizio è irrilevante la questione della estensione delle censure proposta nella memoria del Comune di Bassiano nei confronti della ulteriore cessione del credito alla intervenuta FMS Wertmanagement, estensione che comunque non può che ritenersi inammissibile essendo stata proposta in grado di appello e con atto non notificato alla controparte.

Quanto alla impugnazione della convenzione di gestione del 2 agosto 2002 e dell’atto aggiuntivo del 25 gennaio 2007, non è stato dedotto in giudizio alcun interesse autonomo alla impugnazione di tali convenzioni da parte del Comune di Bassiano, che possa sorreggere il giudizio, in presenza dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione della delibera del 22 dicembre 2008;
in ogni caso, qualora si considerassero autonomamente impugnati i relativi gravami non potrebbero che essere dichiarati tardivi, trattandosi di atti del 2002 e del 2007, impugnati con il ricorso straordinario notificato il 26 maggio 2009.

Né vi sono motivi per ritenerne la nullità, dedotta peraltro genericamente nell’atto di appello, in quanto la patologia che comporta la nullità scaturisce da fattispecie tipiche individuate dal legislatore, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui “ è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge ”;
né si può ritenere un difetto assoluto di attribuzione la mancata approvazione della convenzione di gestione da parte dei consigli comunali partecipanti all’ATO dedotta dall’appellante.

Come è noto, la nullità del provvedimento di cui all’art. 21- septies citato ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l’Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi “ di scuola ” in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un’altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266;
Sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5671;
Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5228;
Sez. V, 10 gennaio 2017, n. 45).

In conclusione l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della particolarità della vicenda le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

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