Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202001227

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202001227
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001227
Data del deposito : 18 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2020

N. 01227/2020REG.PROV.COLL.

N. 10126/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10126 del 2009, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F, G T, E C, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

- Condominio Napoli Via Manzoni n. 121/C Parco Cafiero Parti Comuni, in persona dell’Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. L A, con domicilio eletto in Roma, alla via Sistina n. 121, presso Corrias Lucente;
- Condominio Napoli Via Manzoni n. 121/C Pal. A;
- Acampora Luisa, nella qualità di comproprietaria in proprio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe ed Orazio Abbamonte, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sistina n. 121;

nei confronti

Eurobox 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione IV) n. 19342/2008, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato Condominio, nonché della sig. Acampora Luisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il Cons. Roberto Politi e uditi per le parti gli avvocati E C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso n. 5411 del 2006, proposto innanzi alla Sede di Napoli del T.A.R. della Campania, gli odierni appellati hanno chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 114 del 27 febbraio 2006, con cui si autorizzava Eurobox 2000 s.r.l. a realizzare, su di un suolo sito in Napoli, alla via Manzoni n. 141/B, un parcheggio pertinenziale su quattro livelli per 43 posti auto articolati in box.

La predetta società, in data 8 settembre 2006, presentava istanza di variante in corso d'opera del permesso di costruire n. 114 sopra citato, respinta dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli con disposizione dirigenziale n. 656 del 21 novembre 2006.

Avverso la detta determinazione, Eurobox proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Campania (N.R.G. 3466/2007).

In pendenza del ricorso, tuttavia, la società presentava (21 marzo 2007) ulteriore istanza di variante, in ordine alla quale l'Ufficio competente si pronunciava positivamente, rilasciando l’atto dirigenziale n. 561 dell’11 dicembre 2007, di autorizzazione in via transitoria ai sensi dell'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Previa favorevole valutazione da parte della Soprintendenza, l’Amministrazione rilasciava ad Eurobox 2000, con disposizione dirigenziale n. 251 del 6 maggio 2008, permesso di costruire per il completamento delle opere in variante di cui al permesso di costruire n. 114 del 27 febbraio 2006.

Conseguentemente:

- il giudizio relativo al ricorso N.R.G. 3466/2007, proposto da Eurobox 2000 s.r.l., veniva definito con sentenza n. 9695/2008, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità del mezzo di tutela, “stante la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione del medesimo”;

- mentre, per quanto concerne il ricorso N.R.G. 5411/2006, proposto dal Condominio di Via Manzoni n. 141/c, la Sezione IV del T.A.R. Campania, con sentenza n. 19342 del 7 novembre 2008, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il Comune di Napoli al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.500,00.

2. Il presente appello è rivolto avverso la pronunzia da ultimo indicata, della quale l’Amministrazione comunale di Napoli assume l’erroneità, in quanto il permesso di costruire in variante n. 251 del 6 maggio 2008 troverebbe esclusivo fondamento nell’ulteriore istanza di variante presentata dal Eurobox;
a nulla rilevando, ai fini dell'adozione del provvedimento, che tale istanza contenesse modificazioni in linea con quanto auspicato dall'appellato Condominio.

In altri termini, la disposizione n. 251/2008 scaturirebbe da un’autonoma valutazione della P.A.;
e non è stata adottata dal Comune a seguito di una propria rideterminazione, indotta dal giudicato del giudice ordinario, bensì è dovuta solamente alla “ulteriore” richiesta di variante avanzata dalla Eurobox 2000 s.r.l.

Il giudizio non avrebbe, quindi, dovuto essere definito con una pronunzia di cessazione della materia del contendere (che, secondo quanto dalla parte sostenuto, si ha solo in caso di provvedimento di ritiro e satisfattivo, non riscontrabile nella fattispecie in esame), bensì di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Lamenta poi l’appellante Amministrazione l’iniquità della condanna al pagamento delle spese di giudizio, non giustificata dalla soccombenza della medesima, né da alcuna valutazione negativa degli atti impugnati da parte del Giudice di prime cure.

3. Si sono costituiti in giudizio:

- in data 2 marzo 2010, l’avv. Acampora Luisa, nella qualità di comproprietaria in proprio;

- in data 9 gennaio 2019, il Condominio Napoli Via Manzoni n. 121/C Parco Cafiero Parti Comuni;

entrambi opponendosi all’accoglimento dell’appello.

4. In vista della trattazione nel merito del ricorso, i suindicati appellati hanno svolto difese scritte (cfr. memorie depositate il 17 dicembre 2019), con le quali:

- eccepita l’inammissibilità dell’appello, notificato, come risulta dagli avvisi di ricevimento allegati, rispettivamente in data 9, 10 e 12 dicembre 2009;

- viene sostenuta la “pretestuosità” del mezzo di tutela, in quanto sia la sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sia la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non esimono l’adito organo di giustizia dall’esame delle questioni sollevate dalla parte ricorrente e dalla verifica della fondatezza delle stesse, quantunque al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio.

5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2020.

DIRITTO

1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, identicamente sollevata dal Condominio di Napoli – Via Manzoni n. 121/C e da Acampora Luisa, con memorie depositate in atti alla data del 17 dicembre 2019.

Con essa, come in narrativa illustrato, viene argomentata la carenza di interesse dell’appellante Amministrazione comunale di Napoli al fine di promuovere la riforma della sentenza indicata in epigrafe (recante declaratoria della cessazione della materia del contendere), nel senso della sostenuta improcedibilità del giudizio di prime cure per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che – omogeneamente – le pronunzie sopra indicate impongono all’adito organo di giustizia di esaminare le questioni sollevate dalla parte ricorrente e di vagliarne la fondatezza, quantunque al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza (virtuale), le spese del giudizio.

L’eccezione, come sopra illustrata, non merita condivisione.

E ciò in quanto, come noto, le due tipologie di pronunzie (estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse) muovono dalla constatazione (della presenza) di presupposti affatto inassimilabili.

Come, anche recentemente ribadito da questa Sezione (cfr. sentenza 20 dicembre 2019 n. 8615), per costante giurisprudenza la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, ad esempio con l’annullamento in autotutela degli atti impugnati (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, diversamente, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6952).

Conseguentemente (cfr. Sez. II, ord. II 18 novembre 2019 n. 7861):

- se la cessazione della materia del contendere incide sull’oggetto del giudizio – e quindi sul merito del processo – potendo essere pronunciata soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite;

- la carenza sopravvenuta, diversamente, incide sul mero presupposto processuale dell’interesse a ricorrere, impedendo il passaggio al merito e potendo allo scopo essere dichiarata dal difensore (cfr. al riguardo, rispettivamente, gli artt. 34, comma 5, e 35, comma 1, lett. c ), c.p.a. ed, ex plurimis , tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2019, n. 4491, e la conforme giurisprudenza sul punto ivi richiamata).

Ne consegue che, quantunque in entrambi i casi l’adito organo di giustizia, a fini regolatori delle spese di lite, sia egualmente onerato di verificare la (eventuale) fondatezza della domanda attorea, onde procedere sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, la rilevata non sovrapponibilità delle pronunzie di che trattasi riverbera attualità di interesse, in capo all’appellante, al fine di promuovere, attraverso la proposizione del mezzo di tutela all’esame, la riforma della pronunzia in prime cure resa dal T.A.R. della Campania.

2. È parimenti infondata l’ulteriore eccezione – sollevata dalle sopra indicate parti appellate – di irricevibilità dell’appello.

Risulta con esso gravata, giova precisarlo, la pronunzia del T.A.R. della Campania – Napoli, n. 19342 del 7 novembre 2008.

L’appello, come evidenziato dalle risultanze documentali depositate in atti, è stato alle controparti notificato in data 9, 10 e 12 dicembre 2009.

Se, come dall’appellante affermato – e, in punto di fatto, non contestato dalla difesa degli appellati – la pronunzia di prime cure non ha formato oggetto di notificazione nei confronti dell’Amministrazione comunale partenopea, viene allora in considerazione, ai fini della verifica della tempestività della proposizione del presente mezzo di tutela, il rispetto del c.d. “termine lungo”:

- ora, fissato in mesi sei dal comma 3 dell’art. 92 c.p.a.;

- e, antecedente all’entrata in vigore del c.p.a., omogeneamente commisurato a pari durata ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c., come modificato (con riduzione del termine lungo da un anno a mesi sei) dal comma 17 dell’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

In ordine all’applicabilità al giudizio amministrativo, anteriormente al codice del 2010, del termine fissato dalla disciplina processual-civilistica, è appena il caso di rammentare il costante orientamento di questo Consiglio, con il quale è stato ripetutamente ribadito che, nel caso di mancata notifica della sentenza di definizione del giudizio di primo grado, il termine impugnatorio è di un anno (ridotto, appunto, a sei mesi dalla legge 69/2009) dalla data del deposito;
al quale va aggiunto il termine feriale (commisurato a giorni quarantasei, anteriormente alla modifica introdotta dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Orbene, il quadro normativo vigente all’epoca della proposizione dell’appello (si deve rammentare che la riduzione a sei mesi del termine lungo, come sopra operata dall’art. 46 della legge 69 del 2009, è entrata in vigore il 16 settembre 2010) evidenzia la proponibilità dell’appello, in difetto di notificazione della pronunzia gravanda, entro il termine di un anno dalla pubblicazione di quest’ultima, implementato dell’ulteriore termine di giorni 45 relativo alla sospensione feriale sopra richiamata.

Ne deriva la piena tempestività del mezzo di tutela all’esame, atteso che, a fronte della pubblicazione della sentenza del T.A.R. Napoli alla data del 7 novembre 2008, la notificazione dell’appello (9, 10 e 12 dicembre 2009) è tempestiva, ove si sommi al termine annuale il termine di sospensione feriale di giorni 45.

3. Quanto al merito del giudizio, va, innanzi tutto, osservato come il giudice di prime cure:

- preso atto che il procuratore del ricorrente Condominio aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione intimata alle spese processuali per soccombenza virtuale, allegando che “nelle more del giudizio la stessa Amministrazione aveva rilasciato alla controinteressata Società Eurobox il definitivo permesso di costruire in variante, n. 251 del 6 maggio 2008, in conformità delle indicazioni date dal giudice ordinario per la tutela del diritto del ricorrente Condominio, avanzata con ricorso ex art. 696 c.p.c.”;

- ha ritenuto che “l’avvenuta sostituzione dell’atto impugnato con il permesso di costruire in variante n. 251/08, in quanto idonea ad elidere completamente l’oggetto del presente giudizio, concreta una causa di cessazione della materia del contendere”;

omogeneamente pronunziando, con condanna del resistente Comune di Napoli al pagamento, nei confronti del ricorrente stesso, delle spese e competenze di lite, liquidate complessivamente in € 1.500,00.

4. Osserva parte appellante che “nel caso di specie, l'amministrazione non ha ritirato in autotutela l'atto impugnato – vale a dire la disposizione dirigenziale n. 114 del 27/02/2006 – né ha provveduto ad annullarlo o revocarlo: lo stesso risulta invece superato dalla ulteriore richiesta di variante presentata dalla Eurobox”.

Se l’appellato Condominio “ha … conseguito un effetto satisfattorio, … non ad opera di un provvedimento dell'amministrazione espressamente diretto a tale scopo, bensì solo di riflesso, a seguito dell’ulteriore variante al permesso di costruire presentata dalla controinteressata società Eurobox”, assume il Comune appellante che “gli atti adottati dall’Amministrazione … non sono stati originati da valutazioni inerenti le pretese del condominio ricorrente”; ma, piuttosto, “sono stati originati dalle successive istanze presentate dalla soc. Eurobox, modificative delle precedenti”.

5. Quantunque non veicolata, come correttamente osservato dal Comune, dall’esercizio del potere di autotutela, la successiva attività amministrativa posta in essere dalla parte pubblica comunque si rivela nondimeno integralmente satisfattiva dell’interesse del quale il Condominio ha sostenuto di essere portatore.

Va, in proposito, rammentato che:

- con atto n. 114 del 27 febbraio 2006, Eurobox 2000 s.r.l. era stata autorizzata a realizzare, su di un suolo sito in via Manzoni n. 141/B, un parcheggio pertinenziale su quattro livelli per 43 posti auto articolati in box;

- la stessa Eurobox, in data 8 settembre 2006, presentava istanza di variante in corso d'opera dell’anzidetto permesso di costruire, negata dal Comune di Napoli con provvedimento n. 656 del 21 novembre 2006;

- in pendenza del ricorso proposto da Eurobox innanzi al T.A.R. Campania (N.R.G. 3466/2007), quest’ultima presentava, in data 21 marzo 2007, ulteriore istanza di variante;
a fronte della quale, veniva rilasciato, con determinazione dirigenziale n. 251 del 6 maggio 2008, permesso di costruire per il completamento delle opere in variante del permesso di costruire n. 114 del 27 febbraio 2006.

5. Diversamente rispetto a quanto sostenuto dall’appellante, tale variante si dimostra pienamente satisfattiva rispetto all’interesse del quale era portatore il Condominio ricorrente in prime cure;
per l’effetto, l’adozione di essa correttamente ponendosi, come ritenuto dal T.A.R. Campania, quale presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Erra, quindi, l’Amministrazione comunale nell’assumere che tale pronunzia possa essere inalveata unicamente dall’esercizio del potere di autotutela;
in proposito, assumendo che l’atto approvativo, da essa adottato, sia dovuto “solamente alla ulteriore richiesta di variante avanzata dalla Eurobox 2000 s.r.l.”.

Come, ex multis, puntualizzato dalla Sezione V di questo Consiglio (sentenza 9 luglio 2018 n. 4191), la cessazione della materia del contendere:

- può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135;
sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383;
sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);

- si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);

- è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343;
sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426).

Quindi, impregiudicato il fondamento dell’attività amministrativa che ha condotto all’adozione della variante (comunque satisfattiva per la posizione giuridica in giudizio fatta valere dal Condominio, nel giudizio a quo ricorrente ed odierno appellato), proprio il conseguimento del bene della vita al quale era preordinato l’esperimento della tutela in sede giurisdizionale determina la cessazione della materia del contendere;
senza che, in proposito, possa avere rilevanza la conformità – dal giudice di prime cure sostenuta – dell’ agere amministrativo rispetto alle indicazioni somministrate dal giudice ordinario per la tutela del diritto del Condominio, a fronte di ricorso da quest’ultimo avanzato ex art. 696 c.p.c.

6. Piuttosto – ed esclusivamente nell’ambito di quell’apprezzamento in ordine alla verifica della (eventuale) fondatezza del mezzo di tutela rilevante, nel quadro della c.d. soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese di lite – la valutazione delle ragioni fatte valere dallo stesso Condominio sia in sede giurisdizionale amministrativa, che (come si è visto) dinanzi al giudice ordinario, ben si pone quale (ancorché inespresso) antecedente logico alla modificazione dell’originario titolo, di cui alla variante in contestazione: sì da integrare, sempre ed esclusivamente ai fini in discorso, idoneo fondamento per porre a carico dell’Amministrazione in prime cure resistente le spese del giudizio.

7. Le svolte considerazioni impongono la reiezione dell’appello.

La peculiarità della controversia integra idoneo presupposto al fine di disporre l’integrale compensazione inter partes delle spese inerenti il presente grado di giudizio.

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