TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300553
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00553/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2023, proposto dal Centro per i diritti del cittadino –-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. C d S, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 24;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. A C e A C Egeo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura civica in Latina, viale IV novembre 25;
Segretario generale e dirigente del Servizio attività produttive del Comune di Latina, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Dora 2;

per

A) l’annullamento:

1) della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Segretario generale del Comune di Latina nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cui è stata parzialmente accolta la richiesta di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dall’associazione ricorrente con nota prot. n.-OMISSIS-;

2) della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Segretario generale del Comune di Latina, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella parte in cui, “in riferimento alla documentazione di cui al punto 4) dell’istanza di riesame” , ha indicato un link anziché trasmettere direttamente i documenti;

3) della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del dirigente del Servizio attività produttive, di rigetto dell’ “istanza di accesso civico generalizzato” ;

B) l’accertamento del diritto dell’associazione ricorrente ad accedere a quanto richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e di -OMISSIS-.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con istanza allibrata al prot. n.-OMISSIS-, il Centro per i diritti del cittadino –-OMISSIS- ha chiesto al Comune di Latina, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, l’accesso alla seguente documentazione, comprensiva di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa la delibera di Giunta municipale n. -OMISSIS-: 1) titolo unico n. -OMISSIS- rilasciato alla società controinteressata -OMISSIS-.;
2) “ ‘comunicazione’ di ignoti estremi che dalla nota del -OMISSIS- risulterebbe essere stata inoltrata alla società ”;
3) nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
4) provvedimento o provvedimenti relativi alla cancellazione del nulla osta alberghiero.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, il dirigente del Servizio attività produttive ha denegato totalmente quanto richiesto a titolo di accesso civico semplice e generalizzato, rilevando che: a) l’avviso di rilascio del titolo unico de quo pubblicato sull’albo pretorio l’11 agosto 2022 è sufficiente per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge per l’accesso civico semplice; b) gli atti relativi alla eliminazione del vincolo alberghiero e cioè le delibere giuntali n. -OMISSIS- e n. 89 del 26 aprile 2021 sono state pubblicate sull’albo pretorio; c) gli atti di cui ai punti 2) e 3) dell’istanza costituiscono mera corrispondenza interna rispetto alla quale non sussistono esigenze conoscitive di tipo generale; d) ai sensi dell’art. 36 della delibera consiliare n. -OMISSIS-, recante il regolamento locale in materia di accesso, sottrae all’ostensione gli “ atti riguardanti controversie pendenti ” quali sono quelli richiamati al punto 1) dell’istanza.

In conseguenza di ciò, l’associazione odierna ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS- ha chiesto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il riesame della determinazione assunta dal suddetto ufficio. All’esito del procedimento di secondo grado, con nota prot. n. -OMISSIS- la predetta istanza del -OMISSIS- è stata accolta limitatamente di documenti di cui al punto 4) attraverso la comunicazione del link di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Latina. Per il resto, quanto al titolo unico del 9 agosto 2022, all’esito di una rinnovata e più completa istruttoria è stato confermato il rigetto già disposto il -OMISSIS-, sottolineandosi come, anche per l’accesso civico generalizzato, nel bilanciamento tra l’interesse conoscitivo della ricorrente e quello alla riservatezza dei dati personali della controinteressata è stata ritenuto prevalente il secondo, tenuto conto che l’art. 20, comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 prevede che il regime di pubblicità del permesso di costruire non consista nella messa a disposizione dell’intero provvedimento e che, ai sensi dell’art. 5- bis , comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33 del 2013, l’eventuale accesso civico generalizzato creerebbe un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, non eliminabile mediante la tecnica dei c.d. omissis . Anche in merito ai documenti di cui ai punti nn. 2) – i.e. la nota prot. n. -OMISSIS- – e 3) dell’istanza è stato confermato che si tratta di corrispondenza interna per la quale non sussiste alcun interesse conoscitivo meritevole di tutela. Da ultimo, è stato confermato che le delibere giuntali nn. -OMISSIS- sono state pubblicate nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale comunale, ove sono liberamente accessibili per chiunque, indicandosi il relativo link .

Avuto riguardo a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 9 marzo 2023 e depositato il successivo giorno 15, il Centro per i diritti del cittadino ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) quanto alla nota del -OMISSIS-, violazione degli artt. 5 e 43, d.lgs. n. 33 cit., per incompetenza del dirigente che l’ha adottata;

II) in relazione alla medesima nota del -OMISSIS-, violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 cit., oltre ad eccesso di potere sotto svariati profili;

III) sempre riguardo alla nota del -OMISSIS-, violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 cit., nonché eccesso di potere per diversi indici sintomatici;

IV) in merito alla stessa nota del -OMISSIS-, eccesso di potere sotto differenti profili e violazione del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 26 del 18 gennaio 2018;

V) ancora in riferimento alla nota del -OMISSIS-, violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 cit. ed eccesso di potere;

VI) violazione della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017, pubblicata sulla GU n. 162 del 13 luglio 2017.

Parte ricorrente ha, altresì, precisato che il proprio interesse all’ostensione non riguarda più le note di cui ai punti nn. 2) e 3) dell’istanza del -OMISSIS- e che ritiene non satisfattiva la comunicazione di un mero link , avendo a suo dire l’Amministrazione l’obbligo di trasmettere integralmente le delibere giuntali n. 457 del 2018 e n. 89 del 2021 ed i loro allegati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Latina che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso, nella parte in cui si rivolge nei confronti della nota municipale del -OMISSIS-, che è stata superata dalla successiva nota del -OMISSIS-, emanata all’esito di una rinnovata istruttoria;
nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle censure rivoltegli, rivendicando la correttezza delle valutazioni svolte, specialmente in tema di limitazioni all’accesso civico generalizzato. Si è, altresì, costituita con memoria di puro stile la controinteressata -OMISSIS-.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è in parte improcedibile e in altra parte fondato, nei sensi che sono di seguito illustrati.

2.1 In primo luogo, si richiamano le nozioni generali circa la distinzione tra conferma in senso proprio e atto meramente confermativo, osservandosi che la prima è un atto adottato in esito a una rinnovata istruttoria che sostituisce integralmente quello precedente nella disciplina del rapporto controverso (Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2020 n. 4525;
sez. II, 12 giugno 2020 n. 3746;
sez. II, 8 maggio 2019 n. 2969;
sez. V, 17 gennaio 2019 n. 432;
sez. III, 9 luglio 2014 n. 3491;
sez. III, 2 settembre 2013 n. 4358). Infatti, il provvedimento di conferma riflette nuove valutazioni dell’Amministrazione e implica il definitivo superamento di quelle poste a base di quello confermato, sicché il ricorrente non ha più interesse alla coltivazione del gravame proposto avverso quest’ultimo, non potendo conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 luglio 2021 n. 485;
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 18 febbraio 2020 n. 70;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 12 gennaio 2016 n. 19;
nel medesimo senso: TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 15 gennaio 2015 n. 116;
TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 20 novembre 2014 n. 811;
TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 luglio 2013 n. 3649;
TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 7 marzo 2013 n. 145).

Alla stregua di ciò, avuto riguardo al tenore delle note municipali del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, si osserva che la seconda, essendo stata adottata in esito ad una richiesta di riesame ed essendo corredata da una motivazione molto più ampia e dettagliata, costituisce espressione di una rinnovata edizione della potestà pubblicistica, sì che sostituisce integralmente la prima nella disciplina del rapporto con l’associazione ricorrente. Ne consegue che, in accoglimento della specifica eccezione preliminare sollevata dal Comune di Latina, i primi due motivi di ricorso vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

2.2 La rimanente materia del contendere è, quindi, costituita dalla pretesa conoscitiva della ricorrente circa il titolo unico del 9 agosto 2022 nonché dall’affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di trasmettere per intero la documentazione pubblica il cui accesso è stato già assentito, non ritenendo parte ricorrente sufficiente, come detto, un mero link alle relative pagine internet .

Si premette che a termini dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33 cit., “ 1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

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