TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000548
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2020
N. 00548/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02752/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2752 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F E S, E O B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv F E S in Vigevano (PV), via Mulini n. 11;
contro
Ministero dell’Interno-U.T.G. Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 12B7/201245364 dell'11.10.17 – Comunicazione emissione informazione antimafia interdittiva -OISSIS-;
- della conseguenziale cancellazione dalla White List comunicata con PEC del 30.10.2017;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, o connesso.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento numero 0192527, prot. n. 12B7/2012045364, notificato via PEC in data 21/12/2017, con cui la Prefettura di Milano ha respinto l'istanza di aggiornamento e riesame dell'interdittiva antimafia presentata dall'Impresa -OISSIS- in data 18/12/2017 e, per l'effetto, confermato il provvedimento interdittivo n. 12B7/2012045364 del 10/10/2017 e la contestuale cancellazione della medesima impresa dalla c.d. white list;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, ancorché non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Milano e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, -OISSIS- impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge, sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.
Si costituisce in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza delle impugnazioni avversarie di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza n. 264/2018, depositata in data 22 febbraio 2018, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Le parti producono memorie e documenti.
All’udienza del 29 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con il provvedimento prot. n. 12B7/201245364, in data 11.10.2017, il Prefetto di Milano ha disposto l’interdittiva antimafia a carico della società -OISSIS-, ai sensi degli artt. 67, comma 8, 84, comma 4, e 91, comma 6, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 e ne ha disposto la cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. White List), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. del 18 aprile 2013.
A seguito dell’istanza di aggiornamento presentata dalla società interessata, il Prefetto di Milano, con provvedimento numero 0192527, prot. n. 12B7/2012045364, ha confermato l’interdittiva evidenziando l’irrilevanza ai fini dell’accertamento del pericolo di infiltrazione delle variazioni nell’organizzazione societaria consistenti in: a) -OISSIS- non ricopre più il ruolo di direttore tecnico; b) dal 25/09/2017, in sostituzione di -OISSIS-, la carica di amministratore unico della -OISSIS- è ricoperta da -OISSIS-, rappresentante e direttore tecnico della società, nonché titolare del 66,67 %, pari ad euro 30.000,00 di quote nominali e padre di -OISSIS-.
Nel contempo è stata confermata la cancellazione della società dalla white list.
-OISSIS- contesta, con le impugnazioni in esame, i provvedimenti suindicati, formulando più censure, da trattare congiuntamente, perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, con le quali lamenta che l’interdittiva, oltre ad essere stata adottata in violazione delle garanzie partecipative, sarebbe supportata da un quadro probatorio inadeguato rispetto al paradigma normativo, dettato dagli artt. 84 e seguenti del d.l.vo n. 159/11.
Insomma, secondo la prospettazione della ricorrente, l’interdittiva esprimerebbe delle mere congetture, elaborate solo in forza dei rapporti di parentela esistenti tra i soci di -OISSIS-, uno dei quali condannato per traffico illecito di rifiuti, senza dimostrare una concreta contiguità della società con ambienti malavitosi.
2) Le censure, formulate tanto con il ricorso principale, quanto con il ricorso per motivi aggiunti, sono infondate.
In primo luogo non sussiste la dedotta violazione delle garanzie partecipative.
Sul punto, il Tribunale si limita ad evidenziare che, secondo la prevalente giurisprudenza, in relazione all'informazione antimafia la Pubblica Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicare l’avvio del procedimento.
L'art. 93, comma 7, del codice antimafia prevede, invero, la mera facoltatività dell’audizione dell’impresa interessata.
La norma richiamata recita: “Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile”.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che “l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'informativa antimafia e al successivo provvedimento di revoca un'aggiudicazione rilasciata, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 2 marzo 2009, n. 1148; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 2006, n. 6555)” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 gennaio 2019, n. 58; Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4454).
In ogni caso, ai fini dell’art. 21 octies della legge 1990 n. 241, va osservato che la ricorrente neppure in sede processuale ha offerto elementi di fatto idonei a scalfire il quadro indiziario posto dalla Prefettura a fondamento delle determinazioni adottate.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censure in esame.
Sotto altro profilo, ricorrente contesta in generale il modus operandi della Prefettura di Milano, che avrebbe posto a fondamento dell’interdittiva elementi di fatto privi di pregnanza dimostrativa dell’attuale esistenza di un pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata.
Non solo, l’amministrazione avrebbe assunto un’interpretazione dei presupposti di adozione della misura non coerenti con i criteri individuati dalla giurisprudenza amministrativa.
Il contenuto delle doglianze induce il Tribunale ad evidenziare, in generale, quali siano, da un lato, la ratio e i presupposti necessari per l’adozione dell’interdittiva antimafia, dall’altro, quali siano gli elementi di fatto idonei ad assumere - sempre secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit e nel contesto della complessiva consistenza, anche sociale, del fenomeno “mafioso” - un valore indiziario del pericolo di infiltrazione mafiosa, sulla scorta di consolidati principi enucleati nella materia de qua dalla giurisprudenza, cui aderisce.
2.1) In particolare, la giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214; Consiglio di Stato, sez. III, 23 ottobre 2017, n. 4880; Consiglio di Stato, sez. III, 20 luglio 2016, n. 3299; Consiglio di Stato, sez. III, 03 maggio 2016, n. 1743; Consiglio di Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3754; Tar Campania Napoli, sez. I, 06 febbraio 2017, n. 731; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 6 ottobre 2017, n. 1908; Tar Campania Napoli, sez. I, 7 novembre 2016, n. 5118) precisa che:
- l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.l.vo n. 159/2011, presuppone “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”;
- per quanto riguarda la ratio dell’istituto della interdittiva antimafia, va premesso che si tratta di una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza, l’interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti “affidabile”) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge;
- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.l.vo. n. 159 del 2011 - come già avevano disposto l'art. 4 del d.l.vo 8 agosto 1994, n. 490, e il d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 - ha tipizzato un istituto mediante il quale si constata un’obiettiva ragione di insussistenza della perdurante “fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell'imprenditore”, che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte una amministrazione (e di per sé rilevante per ogni contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1674 c.c.), ovvero comunque deve sussistere affinché l’imprenditore risulti meritevole di conseguire un titolo abilitativo, ovvero di