Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-20, n. 201705343

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-20, n. 201705343
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705343
Data del deposito : 20 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2017

N. 05343/2017REG.PROV.COLL.

N. 07041/2013 REG.RIC.

N. 09812/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2013, proposto dal comune di Levanto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M A Q, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;

contro

società Hapax s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;

nei confronti di

Regione Liguria non costituitasi in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 9812 del 2016, proposto dalla società Hapax s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A R, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;

contro

Comune di Levanto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
Provincia di La Spezia non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Regione Liguria non costituitasi in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9812 del 2016:

della sentenza del T.a.r. per la Liguria –Sede di Genova - Sezione I n. 432/2016, resa tra le parti, concernente approvazione e adozione della variante al puc - disciplina urbanistica degli alberghi

quanto al ricorso n. 7041 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione I n. 829/2013, resa tra le parti, concernente approvazione e adozione della variante al puc - disciplina urbanistica degli alberghi.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Hapax s.r.l. e del comune di Levanto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il consigliere F T e uditi per le parti gli avvocati A.M. Quaglia, Corbyons su delega di A. Russo G. Corbyons, L. Cocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Ricorso r.g.n. 7041/2013;

Fatto

1.Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 829 del 27 maggio 2013 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Sede di Genova – ha scrutinato, previa loro riunione, due ricorsi, corredati da domande risarcitorie, proposti dalla società Hapax s.r.l. odierna parte appellata ed appellante incidentale volti rispettivamente ad ottenere:

a) (quanto al ricorso n. 1188 del 2010) l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Levanto 26.2.2009 n. 21 recante disciplina urbanistica degli alberghi ai sensi dell'art. 2 l.r. 07/02/2008, n. 1 e della deliberazione della Giunta regionale 23.7.2010 prot. 186901/03 di approvazione della variante al piano urbanistico comunale ai sensi dell’art. 2l.r. 1/08 nonché per il risarcimento del danno;

b) (quanto al ricorso n. 128 del 2012) l’annullamento della delibera del consiglio comunale 24.10.2011 n. 44 recante varianti al puc vigente - decisione sulle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 44 comma 4 l.r. 36/97.

2. Il comune di Levanto e la regione Liguria si erano costituiti in giudizio chiedendo che i ricorsi venissero dichiarati inammissibili e, comunque, respinti nel merito.

3. Il T.a.r. ha innanzitutto fatto presente che la vicenda concerneva la domanda di svincolo, presentata dalla società originaria ricorrente in data 29.1.2009 dell’immobile in cui veniva esercitata l’attività alberghiera all’insegna “Stella d’Italia”: detta istanza era stata respinta dal comune, ma –ad avviso del primo giudice- la reiezione era illegittima in quanto:

a) ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale della Liguria n. 1 del 2008 il comune doveva limitarsi a proporre lo svincolo dell’immobile mentre spettava alla Regione assumere la decisione costitutiva di non assoggettamento a vincolo;

b) lo svincolo delle strutture era consentito laddove fosse a diventato antieconomico lo svolgimento dell’attività alberghiera a condizione, tuttavia, che tale valutazione fosse ancorata ad elementi di fatto oggettivi;

c) l’attività alberghiera nello stabile in questione era cessata dal svariati anni (quantomeno a far data dal 23 agosto 2005) e ciò costituiva indice di non economicità della stessa: la società originaria ricorrente aveva inoltre dato conto dello stato di estremo degrado dell’immobile e del costo elevatissimo per renderlo nuovamente idoneo allo svolgimento dell’attività alberghiera;

d) a fronte di tali dati, la motivazione reiettiva del comune (secondo cui “ l’albergo costituiva un patrimonio storico dell’immagine turistica di Levanto, non risultano sussistere le condizioni previste dall’art. 2 della legge regionale di riferimento per consentirne lo svincolo dalla destinazione turistico ricettiva, sia per la pregiata localizzazione dell’immobile che per le sue dimensioni che ne fanno tuttora una potenziale risorsa rilevante nel campo di una qualificata ricettività turistica di Levanto, anche con l’applicazione delle innovative disposizioni in materia alberghiera introdotte dalla legge regionale n. 2/2008”) era - ad avviso del T.a.r. - insufficiente ed apodittica e dagli stessi vizi era affetta la valutazione regionale sostanzialmente confermativa di quella comunale (ancorchè la determinazione regionale, pur ammettendo in linea di principio la possibilità di un adeguamento avesse evidenziato che era necessaria una “previa verifica della compatibilità delle soluzioni progettuali, vista la tipologia e i caratteri storico – architettonici della struttura nonché la delicatezza del contesto paesistico in cui la struttura si colloca”, con ciò evidenziando la problematicità del contesto e la difficoltà di attuare concretamente anche gli interventi astrattamente ammissibili).

3.1. Dopo avere annullato quindi per difetto di istruttoria e di motivazione la deliberazione del consiglio comunale di Levanto 26.2.2009 n. e la deliberazione della Giunta regionale 23.7.2010 prot. 186901/03, nella seconda parte della decisione, il T.a.r. ha:

a) respinto per difetto di prova del danno la domanda risarcitoria sottesa a detto primo ricorso;

b) respinto integralmente il riunito ricorso con il quale era stato chiesto l’annullamento della delibera del consiglio comunale 24.10.2011 n. 44, in quanto:

I) la originaria ricorrente aveva presentato osservazioni relativamente all’assoggettamento a vincolo dell’immobile suindicato, nel contesto del procedimento di adozione di una variante al puc, ai sensi dell’art. 44 l.r. 36/97, finalizzata a precisare la norma riferita al sistema delle attività agricole;

II) era pertanto evidente l’inconferenza del contesto in cui era stata presentata l’osservazione.

4. L’amministrazione originaria parte resistente rimasta parzialmente soccombente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e dopo avere ripercorso anche sotto il profilo cronologico le principali tappe che avevano condotto alla deliberazione annullata e gli effetti discendenti dalla entrata in vigore della legge regionale della Liguria n. 1 del 2008 ha sostenuto che il T.a.r. non aveva colto che il diniego di vincolo si inquadrava perfettamente nella lettera e nella ratio della legge, volta ad evitare che per mere ragioni di convenienza economica strutture ricettive di prestigio e tradizione (quale indubbiamente era quella per cui è causa, ubicata nelle vicinanze del mare) venissero trasformate in abitazioni.

5. In data 28.10.2013 la società originaria ricorrente Hapax s.r.l. rimasta parzialmente soccombente ha proposto un appello incidentale (da valere eventualmente anche come appello principale) impugnando i capi a se sfavorevoli della sentenza (reiezione della domanda risarcitoria proposta nell’ambito del riunito ricorso di primo grado r.g.n. 1188 del 2010 e reiezione integrale del riunito ricorso r.g.n. 128 del 2012) deducendo che:

a) già in passato con la sentenza n. 1449/2012 il Consiglio di Stato aveva annullato il Puc del comune di Levanto nella parte in cui aveva previsto un vincolo alberghiero a tempo indeterminato sull’immobile per cui è causa;

b) la odierna vicenda processuale costituiva una ulteriore manifestazione di pervicacia del comune, che aveva continuato ad imporre detto vincolo, a tempo indeterminato, reiterandolo in tutte le successive occasioni di varianti al Puc;

c) la sentenza era errata nella parte in cui aveva disatteso la domanda risarcitoria, e laddove non aveva accolto la domanda demolitoria della delibera del consiglio comunale 24.10.2011 n. 44 in quanto:

I) detta delibera del consiglio comunale 24.10.2011 n. 44 costituiva aggiornamento del Puc in seguito alla verifica di adeguatezza prevista dall’art. 45 della legge regionale n. 36/1997;

II) era perfettamente logico che in detta occasione si provvedesse ad escludere il vincolo sull’immobile per cui è causa;

III) la verifica doveva essere globale, ed invece il comune l’aveva immotivatamente ristretta ad alcuni profili tenendo in non cale la questione del vincolo imposto sull’immobile di pertinenza dell’appellante;

d) sono statti pertanto riproposti tutti i motivi di censura già contenuti del ricorso di primo grado r.g.n. 128 del 2012, volti ad evidenziare che la valutazione di “non pertinenza” della osservazione proposta dall’appellante fosse errata;

e) anche la reiezione della domanda risarcitoria proposta nell’ambito del riunito ricorso di primo grado r.g.n. 1188 del 2010 era errata, in quanto la originaria ricorrente aveva chiarito (e provato) che aveva sostenuto ingenti spese ed investimenti per acquisire, conservare e vigilare il detto immobile.

6. In data 1.9.2017 l’appellante principale comune di Levanto ha depositato una memoria conclusionale, deducendo che:

a) in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale n. 1 del 2008 con la legge regionale n. 4 del 2013, il comune di Levanto, in data 3 luglio 2013, con determinazione n. 161 del Responsabile del Settore, dovendo effettuare il censimento degli alberghi vincolati ex lege ed approvare il relativo elenco ai sensi dell’articolo 2, comma 1 ter della L.R. n. 1 del 2008, così come nel frattempo modificato aveva approvato “l’elenco degli immobili e delle relative aree asservite e di pertinenza, assoggettati al vincolo di destinazione d’uso alberghiero in quanto aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2 della L.R. 1/2008 come modificata dalla L.R. 4/2013”: in tale elenco non risultava inserita la struttura alberghiera denominata “Stella D’Italia”, di proprietà di Hapax s.r.l. ;

b) della circostanza che l’immobile non risultava più vincolato con destinazione alberghiera era stata data espressamente notizia alla predetta società con nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013, a riscontro di una Nota di Hapax S.r.l. del 30 agosto 2013, assunta a protocollo al n. 13314, con la quale erano state formulate osservazioni in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell’8 luglio 2013, avente ad oggetto “Adozione di varianti al P.U.C. vigente ai sensi dell’art. 44 della L.R. 36/97 e ss.mm. e i. per l’aggiornamento del Piano Urbanistico relativamente al sistema degli standard, modifiche normative e zonizzazione di un’area stralciata dal distretto di Trasformazione 2” ;

c) a cagione di tale sopravvenienza normativa l’appellante principale non aveva più interesse, quindi a coltivare l’appello, e lo stesso doveva dirsi dell’appellante incidentale, ad esclusione delle problematiche di natura risarcitoria;

d) quanto a tale ultimo profilo, doveva rilevarsi che:

I) i provvedimenti emessi dall’amministrazione comunale erano immuni da mende, per le ragioni chiarite nell’appello principale, (ed in parte recepite dalla sentenza del T.a.r., nella parte gravata da appello incidentale);

II) la tesi (prospettata nell’appello incidentale) secondo cui i provvedimenti impugnati avevano determinato l’impossibilità per Hapax di recuperare l’edificio e di operare la riqualificazione prefissata, era smentita per tabulas dalla circostanza che, a tutt’oggi, nessuna iniziativa in tale senso era stata intrapresa dall’appellante incidentale (l’imponente lasso temporale trascorso tra il provvedimento di svincolo del luglio 2013 e la data di presentazione della D.I.A. per la realizzazione di due appartamenti ad uso residenziale del novembre 2016, dava di ciò contezza, e comunque la D.I.A. non era stata coltivata);

III) peraltro la società Hapax s.r.l, nell’anno 2007, aveva presentato un progetto di recupero e riqualificazione a fini turistico-alberghieri dell’albergo in questione, (definito dalla stessa come soluzione urbanistica percorribile ed economicamente sostenibile, a testimonianza della non erroneità della posizione tenuta dal comune nella vigenza del testo originario della legge regionale del 2008);

IV) nessun danno era disceso in capo all’appellante incidentale dalla condotta del comune, e le spese da questa sostenute erano causalmente ricollegabili alla necessità di mantenere integro l’immobile (e quindi prescindevano del tutto dalla destinazione impressa al medesimo).

7. In data 4.9.2017 la società appellante incidentale Hapax s.r.l. ha depositato una memoria illustrativa puntualizzando e ribadendo le proprie difese ed insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

8. In data 12.9.2017 l’appellante principale comune di Levanto ha depositato una memoria di replica puntualizzando la tesi secondo cui era insussistente qualsivoglia profilo risarcitorio.

9. In data 4.9.2017 la società appellante incidentale Hapax s.r.l. ha depositato una memoria di replica, facendo presente che:

a) come poteva evincersi dagli atti dell’appello r.g.n. 9816/2016, del pari chiamato in decisione alla odierna udienza pubblica del 5.10 2017 proposto avverso la sentenza n.432/2016 sul ricorso al T.a.r. per la Liguria n. 1255/2013 la ricostruzione del comune di Levanto incentrata sul rilievo della nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013 era del tutto arbitraria, in quanto:

I) la determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013del Responsabile del Settore resasi necessaria a seguito alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale della Liguria n. 1 del 2008 con la legge regionale n. 4 del 2013, aveva mero valore ricognitivo;

II) ciò era tanto vero, che proprio la sentenza del T.a.r. n.432/2016 aveva delineato il percorso da seguire per rendere finalmente fruibile l’immobile;

III) la illegittimità dell’azione amministrativa spiegata dal comune era evidente, ed i danni cagionati perduravano sino al 2016, in quanto soltanto dopo il deposito della predetta sentenza del T.a.r. (e non quindi per un proprio colpevole ritardo) la società appellante incidentale aveva potuto presentare la D.i.a.;

IV) la domanda risarcitoria era quindi fondata e doveva essere accolta.

10. Alla odierna pubblica udienza del 5 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.


ricorso r.g.n. 9812/2016;

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 432 del 5 maggio 2016 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Sede di Genova – ha dichiarato improcedibile il ricorso, corredato da due ricorsi per motivi aggiunti e dalla domanda risarcitoria, proposto dalla società Hapax s.r.l. odierna parte appellante principale volto ad ottenere:

a) (quanto al ricorso introduttivo del giudizio) l’annullamento delle deliberazioni 8.7.2013, nn. 22, 23 e 24 del consiglio comunale di Levanto;
della deliberazione 21.10.2013, n. 30 del consiglio comunale di Levanto;
della determinazione 3.7.2013, n. 161 del comune di Levanto;

b) (quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28.7.2014) l’annullamento della deliberazione 16.4.2014, n. 5 del consiglio comunale di Levanto;

c) (quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2.12.2014) l’annullamento della nota 27.6.2014, n. 31761 della provincia di La Spezia e del voto del CTU 25.6.2014, n. 392.

2.1. La società originaria ricorrente aveva prospettato i vizi di violazione della legge regionale della Liguria n. 36 del 1997, elusione delle sentenze 15.3.2012, n. 1449 del Consiglio di Stato e 27.5.2013, n. 829 del T.a.r. per la Liguria, eccesso di potere sotto varii profili sintomatici, violazione dell’art. 21 septies della legge 7.8.1990, n. 241 violazione delle leggi regionali della Liguria n. 1 del 2008 e 4 del 2013 e dell’art. 97 della costituzione.

2.2. Il comune di Levanto si era costituito in giudizio chiedendo che il ricorsi venisse dichiarato inammissibile e, comunque, respinto nel merito.

3. Il T.a.r. ha innanzitutto ricostruito la vicenda processuale, anche alla luce delle molteplici precedenti decisioni giurisdizionali, facendo presente che:

a) era stato chiesto l’annullamento degli atti con cui il comune di Levanto aveva rideterminato la disciplina urbanistica di taluni ambiti del territorio di pertinenza, ma non si era pronunciato sulla possibilità di mutamento della destinazione dell’immobile di proprietà della società interessata, che fu per molti anni utilizzato come albergo con l’insegna Stella d’Italia, ed era da tempo dismesso ed abbisognevole di ingenti investimenti per la sua eventuale riconversione in un moderno sito turistico;

b) a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1, che aveva introdotto il vincolo alberghiero per le strutture già destinate a tale utilizzo, la società originaria ricorrente aveva richiesto lo svincolo dell’immobile dalla pregressa destinazione, optando per quella abitativa;

c) a cagione dei dinieghi opposti dal comune erano stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali:

I) una prima tranche venne decisa con le sentenze n. 246 del 2009 del T.a.r. e 1449 del 15 marzo 2012 del Consiglio di Stato che stabilirono che la lesione della situazione soggettiva dedotta derivasse dalla disciplina vincolistica di piano più che dalla legge, posto che la norma locale imponeva un vincolo senza tempo alla destinazione del bene;

II) successivamente, con la sentenza n. 823 del 2013 il T.a.r. statuì l’illegittimità degli atti comunali attuativi della legge regionale 2 del 2008 nella parte in cui era stato confermato il vincolo alberghiero insistente sull’immobile di proprietà;

d) nel frattempo la legislazione in argomento era mutata (legge della regione Liguria 18.3.2013, n. 4 che aveva tra l’altro introdotto i commi 2-bis e 3 all’art. 2 della legge regionale 7.2.2008, n. 1) con la previsione della decadenza del vincolo alberghiero imposto nel 2008 e l’applicabilità del comma 2 bis agli immobili che erano stati oggetto della pregressa disciplina restrittiva.

3.1. Nella seconda parte della impugnata decisione il T.a.r. ha quindi esaminato il contenuto e la portata degli atti impugnati, deducendo che:

a) il comune di Levanto aveva stabilito con l’atto consiliare 8.7.2013, n. 23 di mantenere sostanzialmente immutata la destinazione alberghiera del fabbricato, non già in forza di legge, ma in conseguenza della solo parziale modificazione della disciplina di piano (proposta di variante all’art. 46 per i distretti di trasformazione);

b) con la comunicazione 12.9.2013, n. 14099 del dirigente di settore aveva poi comunicato che “…l’immobile denominato ex Stella d’Italia … non risulta vincolato con destinazione alberghiera…”;

c) con la deliberazione consiliare 16.4.2014, n. 5 impugnata con i primi motivi aggiunti l’amministrazione aveva poi pianificato diversamente taluni ambiti del territorio, ma non aveva preso in considerazione le richieste delle società originaria ricorrente volte ad ottenere una nuova disciplina anche per l’immobile di proprietà.

3.2. Alla stregua delle superiori emergenze processuali, il T.a.r. ha quindi dedotto che:

a) la comunicazione 12.9.2013, n. 14099 chiariva che il comune di Levanto aveva preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato, del T.a.r. e delle modificazioni apportate alla materia dalla legge regione Liguria 4/2013;

b) sebbene la società originaria ricorrente si dolesse dell’omessa attività ripianificatoria che sarebbe stato onere del comune porre in essere, e del mancato adeguamento della disciplina locale alle decisioni giudiziali, poteva concordarsi con la tesi dell’amministrazione comunale secondo cui l’intervenuta modificazione legislativa aveva comportato un nuovo regime per l’immobile, non più vincolato ai sensi della legge regionale e neppure in forza delle regole del piano;

c) tale tesi, doveva però essere integrata con il richiamo a quanto introdotto dal comma 2 bis dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1: in forza di tale disposizione, quindi, l’amministrazione era tenuta a compiere un’attività procedimentale - a seguito della domanda della parte proprietaria di un bene oggetto del pregresso vincolo -, che poteva comportare anche la presentazione di un progetto da valutare nella sede conferenziale prevista;

d) ed era stata comunque legislativamente individuata la possibilità di utilizzo del bene che il comune aveva ormai censito come albergo non più da assoggettare alla restrizione (il bene doveva essere conformato secondo la normativa prevalente nell’ambito contiguo del PUC, od in quello finitimo e prevalente in termini di superficie);

e) ciò comportava che le domande di annullamento proposte dovessero essere dichiarate improcedibili per carenza di interesse, e la originaria ricorrente non poteva essere seguita laddove invocava la disciplina applicabile alle c.d. “zone bianche” (id est: necessità di una nuova attività di pianificazione dopo la scadenza di un vincolo), in quanto nella specie l’esistenza della normativa specifica sulla fase successiva alla decadenza del vincolo alberghiero elideva la necessità della nuova deliberazione consiliare richiesta dall’istante.

3.3. Nell’ultima parte della sentenza il T.a.r. ha invece respinto la domanda risarcitoria, alla stregua del convincimento per cui la stessa era carente della prova del danno subito, e per quel che riguarda le ultime memorie notificate era superata dalla composizione della vicenda per via legislativa.

4. La società originaria ricorrente Hapax s.r.l. rimasta soccombente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e dopo avere ripercorso anche sotto il profilo cronologico le principali tappe che avevano condotto alla deliberazione annullata e gli effetti discendenti dalla entrata in vigore della legge regionale della Liguria n. 1 del 2008 ha sostenuto che:

a) la statuizione di improcedibilità era errata ed infondata, in quanto il rilievo attribuito dal T.a.r alla nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013 era del tutto arbitraria, in quanto:

I) la determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013del Responsabile del Settore resasi necessaria a seguito alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale n. 1 del 2008 con la legge regionale n. 4 del 2013, aveva mero valore ricognitivo;

II) era stato obliato che il comune in sede di variante aveva mantenuto il vincolo a destinazione alberghiera insistente sull’immobile, e che con la deliberazione 16.4.2014, n. 5 del consiglio comunale di Levanto erano stati pianificati diversamente alcuni ambiti territoriali, senza –nuovamente- contemplare in detta ri-pianificazione l’immobile dell’appellante società;

b) la sentenza era contraddittoria, in quanto:

I) dapprima aveva prestato adesione alla tesi del comune;

II) poi aveva ritenuto di “integrarla” attraverso “il richiamo a quanto introdotto dal comma 2 bis dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1: si tratta di un’attività procedimentale che l’amministrazione era tenuta a compiere a seguito della domanda della parte proprietaria di un bene oggetto del pregresso vincolo e che può comportare anche la presentazione di un progetto da valutare nella sede conferenziale prevista.”;

III) con ciò, il T.a.r. non aveva colto che tale omissione era proprio ciò di cui si doleva l’appellante, e che pertanto gli atti impugnati erano illegittimi;

IV) e che pervicacemente le varianti avevano omesso di provvedere a tale “presa d’atto” imposta invece dal T.a.r. in via “integrativa”;

c) risultava quindi che il rigetto delle osservazioni a più riprese presentate dall’appellante era ingiusto, ed immotivato;
ciò tanto più considerato che lo stesso comune aveva espressamente escluso che la nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013 avesse valenza di pianificazione urbanistica;

d) neppure era vero che il comune, con la predetta nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013 avesse preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato, del T.a.r. e delle modificazioni apportate alla materia dalla legge regione Liguria 4/2013: ove ciò fosse realmente avvenuto, il comune avrebbe dovuto provvedere ad imprimere la destinazione all’immobile, e non lasciare invece la questione indefinita;
invece non era tata colta neppure l’occasione dell’adozione delle varianti per rimuovere tale aporia;

e) la sentenza era parimenti errata, laddove aveva disatteso la domanda risarcitoria per difetto di prova, in quanto la società appellante aveva fornito analitica indicazione delle spese fino a quel momento sostenute per un investimento del tutto improduttivo

5. In data 4.7.2017 il comune di Levanto si è costituito depositando atto di stile e chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato.

6. In data 1.9.2017 il comune di Levanto ha depositato una memoria, deducendo che:

a) l’appellante non aveva più alcun interesse a coltivare l’appello, a cagione delle modifiche –anche normative- sopraggiunte;

b) in ogni caso, non necessitava alcuna variante al puc, in quanto la sentenza n. 1449/2012 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il Puc del comune di Levanto nella parte in cui aveva previsto un vincolo alberghiero a tempo indeterminato sull’immobile per cui è causa, era autoesecutiva, e la legge sopravvenuta aveva chiarito quale fosse la disciplina applicabile all’immobile;

c) infatti l’immobile non era rimasto privo di disciplina: caducatosi il vincolo a destinazione alberghiera, esso era assoggettato alla disciplina d’ambito;

d) difettava qualsivoglia prova del danno subito.

7. In data 4.9.2017 la società appellante incidentale Hapax s.r.l. ha depositato una memoria illustrativa puntualizzando e ribadendo le proprie difese ed insistendo per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

8. In data 14.9.2017 l’appellato comune di Levanto ha depositato una memoria di replica puntualizzando la tesi secondo cui era insussistente qualsivoglia profilo risarcitorio in quanto:

a) non sussisteva alcuna illegittimità degli atti impugnati:

b) l’appellante aveva tentato di “stimolare” il comune a provvedere in ordine alla destinazione del proprio immobile, in occasione di varianti parziali aventi ad oggetto ambiti territoriali e fattispecie diverse, od estranee;

c) ma tale preteso diritto era insussistente, in quanto:

I) né l’immobile né l’area ove esso sorge erano divenuti “zona bianca” a seguito della decadenza del vincolo alberghiero, stante la chiara previsione del comma 2 bis dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008, siccome novellata dalla legge regionale della Liguria n. 4 del 18 marzo 2013;

II) né l’appellante vantava alcuna legittimazione ad ottenere la richiesta variante, stante la circostanza che tale posizione di cui ai commi 2 e 2 bis dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008 era attribuita ai proprietarii di immobili ancora assoggettati al vincolo alberghiero: ma tale evenienza era insussistente, visto che la delibera 111 del 2013 aveva dato atto della decadenza di tale vincolo e di ciò era stata data comunicazione all’appellante con la nota comunale 12.9.2013, n. 14099.

9. In data 14.9.2017 la società appellante incidentale Hapax s.r.l. ha depositato una memoria di replica, ribadendo le proprie tesi facendo presente che:

a) la Dia da essa presentata nel 2016 non importava acquiescenza rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata nel giudizio (e ciò era stato espressamente precisato nella Dia medesima);

b) la determinazione n. 161/2013 (recante elencazione degli immobili vincolati ad albergo ed in tesi - quanto non comprensiva dell’immobile per cui è causa- atto con il quale il comune aveva svincolato l’immobile dalla avversata destinazione alberghiera) aveva carattere ricognitivo (penultimo considerando della delibera succitata) e non anche valore di atto di programmazione e pianificazione, come anche ribadito nella nota comunale 12.9.2013, n. 14099 (ove si citava l’art.2 comma 1 ter della legge regionale n. 1/2008 siccome modificato dalla legge n. 4/2013).

10. Alla odierna pubblica udienza del 5 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.Va preliminarmente disposta la riunione dei suindicati appelli in quanto, sebbene non diretti ad impugnare la stessa sentenza, sono all’evidenza soggettivamente ed oggettivamente connessi (le parti sono identiche, e trattasi di una vicenda unica, afferente alla destinazione da imprimere ad un unico immobile).

1.1.Parimenti in via preliminare, il Collegio evidenzia che procederà dapprima ad esaminare l’appello principale e l’appello incidentale iscritti al r.g.n. 7041/2013 e successivamente il ricorso in appello r.g.n. 9812/2016.

1.2.Sempre preliminarmente, il Collegio evidenzia che:

a) a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015);

b) in punto di fatto la situazione è incontroversa: le parti concordano in ordine alla ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda infraprocedimentale siccome descritta nella parte in fatto delle decisioni di primo grado impugnate, per cui, anche al fine di non appesantire il presente elaborato, ed in ossequio al principio di sinteticità, si farà integrale riferimento sul punto alle affermazioni del T.a.r..

1.3. Ancora in via preliminare, evidenzia il Collegio che il ricorso in appello incidentale proposto dalla società originaria ricorrente (al r.g.n. 7041/2013) ha natura di appello incidentale improprio, per cui non ne potrebbe essere dichiarata la improcedibilità a cagione della eventuale reiezione dell’appello principale;
evidenzia però immediatamente il Collegio che il detto appello incidentale è tardivo, in quanto passato per notifica soltanto il 16.10.2013 (e poi depositato in data 28.10.2013).

Infatti, posto che la sentenza del T.a.r. n.829 del 27 maggio 201 3 venne notificata dalla società Hapax al comune di Levanto in data 5 luglio 2013 e che per giurisprudenza costante l’avvenuta notificazione dell’impugnazione fa decorrere il termine anche per la proposizione dell’appello incidentale ad opera del soggetto che ebbe a notificare la sentenza, ne discende che non può dubitarsi in ordine alla tardività dell’appello incidentale medesimo.

1.3.1. Come è noto (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2013, n. 5342) ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.a., è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva anche contro capi autonomi della sentenza ed è quindi consentito l'appello incidentale autonomo raccordandone la notifica al termine di cui al comma 5 (sessanta giorni dalla notificazione dell'impugnazione principale);
tale regola, è sempre stata applicabile al rito processuale amministrativo.

Sotto l'impero della normativa antecedente, la giurisprudenza amministrativa prevalente escludeva invece la possibilità di un appello incidentale tardivo proposto ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. anche su capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal relativo appello principale, reputando, di contro, che l'appello incidentale autonomo dovesse comunque rispettare gli ordinari termini di impugnativa (cfr. in particolare C.d.S., IV, 7 settembre 2006, n. 5196;
V, 29 marzo 2010, n. 1785;
24 aprile 2009, n. 2588;
VI, 17 aprile 2007, n. 1736).

Il comma IV dell’art. 96 c.p.a., ha profondamente innovato la materia, ed ammette oggi espressamente la possibilità di un appello incidentale tardivo proposto ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. anche su capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal relativo appello principale.

V’è accordo in dottrina ed in giurisprudenza (civile ed amministrativa) nel ritenere che:

a) la regola generale scolpita nell’art.334 del c.p.c. (“ Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia” ) risponde al principio c.d. della “parità delle armi”;

b) in virtù di tale principio, si vuole garantire alla parte che non aveva ritenuto di impugnare la sentenza “accontentandosi” delle statuizioni ivi contenute, di proporre essa stessa impugnazione, laddove la controparte abbia ritenuto di impugnare la sentenza medesima;

c) tuttavia, l’interesse azionato dalla parte che impugna tardivamente, tende a “rispondere” (non già alle statuizioni contenute nella sentenza, in ordine alle quali la parte medesima aveva ritenuto di non proporre tempestiva impugnazione ma) alla iniziativa impugnatoria della controparte, che ha impugnato principaliter la sentenza;

d) discende da ciò che, laddove venga meno detto presupposto (perché l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile) viene meno il presupposto della proposizione della impugnazione incidentale tardiva, che diviene pertanto “inefficace”;

e) sul punto, la giurisprudenza amministrativa (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 12/03/2015, n. 1298 “l'impugnazione incidentale di cui all'art. 334 c.p.c., che è proponibile entro sessanta giorni dalla notificazione di altra impugnazione, anche se a tale data è decorso il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o quello lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, può essere proposta dalla parte in via subordinata all'accoglimento di quella principale o in via autonoma, ma è comunque condizionata all'esito di quella principale, nel senso che perde ogni efficacia se quella principale è dichiarata inammissibile;
in definitiva, la notificazione di altra impugnazione sortisce l'effetto di rimettere in termini la parte che era decaduta dal termine di impugnazione breve o lungo, ma ne condiziona anche la successiva sorte processuale.”) e la giurisprudenza civile di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 05/07/2016, , n. 13650 “ Una volta ritenuto inammissibile il ricorso principale, quello incidentale tardivo, come nel caso in questione, va dichiarato inefficace posto che "in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371 c.p.c.. comma 2 -quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale-") esprimono un consolidato orientamento pienamente sovrapponibile;

e) la giurisprudenza civile si è anche interrogata sulla latitudine della espressione “inammissibile” contenuta nell’art. 334 c.pc. ed oggi, come si è visto, traslata nel processo amministrativo, pervenendo al condivisibile approdo secondo cui (si veda Cassazione civile, sez. II, 04/06/2014, n. 12569 Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2014, n. 2381 ) “qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

f) il Collegio condivide tale interpretazione sistematica, che appare trasponibile al processo amministrativo e da essa discende che laddove l’appello principale sia dichiarato inammissibile, ovvero improcedibile, ciò precluda la disamina dell’appello incidentale tardivo che diviene, in tale evenienza, inefficace.

1.4. Si anticipa che questa ipotesi, ad avviso del Collegio si è verificata nel caso di specie, come meglio si chiarirà di seguito.

2. Armonicamente con quanto prima illustrato, seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico, anche per verificare la scrutinabilità dell’appello principale e di quello incidentale sotto il profilo della tempestività è quindi prioritaria la verifica in ordine alla permanenza – o meno – in capo alle parti dell’interesse a coltivare l’ impugnazione: ciò alla luce della considerazione che il quadro normativo e fattuale è stato modificato in corso di causa dalle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale della Liguria n. 1 del 2008 con la legge regionale n. 4 del 2013 e dalla circostanza che il comune, con la nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013 (dando seguito alla determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 del Responsabile del Settore resasi necessaria a seguito alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale n. 1 del 2008 con la legge regionale n. 4 del 2013) aveva comunicato alla ditta Hapax che l’immobile non era più assoggettato al vincolo alberghiero.

2.1.Ciò premesso, osserva in proposito il Collegio quanto segue:

a)con riferimento alla posizione dell’appellante incidentale Hapax:

I) per tradizionale quanto granitica giurisprudenza, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 475/92).

II) parimenti, costituisce jus receptum quello per cui eventuali cause di improcedibilità dedotte dalle parti vadano valutate con rigore, al fine di evitare che simili pronunce inverino, nella sostanza, un diniego di giustizia;

III) nel caso di specie, è ben vero che il vincolo imposto sull’immobile di pertinenza della società Hapax s.r.l. è venuto meno: ma è altresì rimarchevole che essa ha ribadito il proprio permanente interesse alla decisione della causa in quanto l’eventuale declaratoria di illegittimità degli atti emessi dal comune costituisce presupposto essenziale ed imprescindibile per l’attribuzione della tutela risarcitoria (negata dal T.a.r.);

IV) vi sarebbe quindi in capo ad Hapax il permanente interesse alla decisione del proprio appello incidentale improprio e, posto che un segmento di esso riposa nella richiesta risarcitoria conseguente al diniego del comune alla richiesta di “svincolo” dell’immobile dalla destinazione alberghiera (deliberazione del consiglio comunale di Levanto 26.2.2009 n. 21 recante disciplina urbanistica degli alberghi ai sensi dell'art. 2 l.r. 07/02/2008, n. 1 e della deliberazione della Giunta regionale 23.7.2010 prot. 186901/03 di approvazione della variante al piano urbanistico comunale ai sensi dell’art. 2l della legge regionale della Liguria n.1/08)ciò implicherebbe la necessità di scrutinare tutti gli argomenti critici prospettati dalle parti, seppur nella consapevolezza che la problematica concernente la destinazione dell’immobile è ormai venuta meno.

b) con riferimento alla posizione dell’appellante principale comune di Levanto:

I) come da questo a più riprese sottolineato nelle proprie memorie l’interesse a coltivare l’appello è del tutto venuto meno: anzi, ritiene il Collegio che tale interesse fosse assente già al momento della proposizione dell’appello principale da parte dell’amministrazione comunale: il comune, infatti con la nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013 (dando seguito alla determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 del Responsabile del Settore resasi necessaria a seguito alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale n. 1 del 2008 con la legge regionale n. 4 del 2013) ha comunicato alla ditta Hapax che l’immobile non era più assoggettato al vincolo alberghiero;

II) esso quindi non ha alcun attuale interesse a difendere la legittimità del diniego allo svincolo dell’immobile da esso opposto alla società Hapax e quindi ad appellare la sentenza in epigrafe impugnata n. 829 del 27 maggio 2013 che tale diniego ha annullato, in quanto seppur per fatti e circostanze sopravvenute (determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013) è venuto meno il vincolo alberghiero sull’immobile predetto: per essere più chiari, le avversate delibere imponevano il permanere della destinazione alberghiera sull’immobile;
il T.a.r. le ha annullate, ed il comune ha impugnato la sentenza contestando che i propri atti finalizzati ad affermare la persistente destinazione alberghiera del plesso fossero illegittimi;
lo stesso comune, successivamente ha escluso il permanere del vincolo sull’immobile, tanto che, dopo l’adozione degli atti suindicati (nota prot. n. 14099 del 16 settembre 2013;
determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013), la società Hapax ha presentato nel 2016 una D.i.a. presupponente la destinazione residenziale dell’immobile e tale D.i.a., sebbene non abbia avuto seguito, non è stata respinta dal comune a cagione di una qualche asserita persistente destinazione alberghiera del plesso (invero il comune non ha mai nemmeno accennato ad un siffatto impedimento in sede di procedimento di esame della D.i.a.).

III) e per il vero tale interesse era carente già al momento della proposizione della impugnazione, per cui il relativo appello principale del comune deve essere dichiarato inammissibile: invero il predetto appello principale venne spedito per notifica il 16.9.2013 e depositato il 27.9.2013;
a detta data il comune aveva già svincolato l’immobile con la determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013;
è evidente pertanto che l’appello principale fosse ab origine inammissibile e ciò comporta, per le già chiarite ragioni la inefficacia dell’appello incidentale tardivo proposto da Hapax.

2.2.Accertato quindi che l’appello principale r.g.n. 7041/2013 deve essere dichiarato inammissibile, ne consegue la non scrutinabilità dell’appello incidentale, in quanto tardivo e pertanto inefficace.

3. Possono adesso essere esaminate le censure prospettate dalla società Hapax s.r.l. nell’ambito del ricorso in appello r.g.n. 9812/2016, laddove questa si duole della statuizione di improcedibilità resa dal T.a.r. della Liguria in seno alla sentenza n. 432 del 5 maggio 2016 , e della reiezione della domanda risarcitoria prospettata in primo grado

3.1. La critica della originaria ricorrente è chiara e semplice: il comune non si era risolto ad imprimere la destinazione residenziale al proprio immobile, sebbene procedesse ad adottare varianti sulla scorta dell’art. 45 della legge urbanistica della regione Liguria illo tempore vigente 4 settembre 1997, n.36: detta disposizione, prevedeva, nella parte di interesse, che “1. Il PUC deve essere verificato in ordine alla sua adeguatezza decorsi dieci anni dalla sua approvazione o dalla verifica dello stesso a norma del presente articolo.

2. La verifica di adeguatezza viene condotta in relazione:

a) allo stato di attuazione del piano;

b) ai fabbisogni nel frattempo maturati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche territoriali e socio-economiche del contesto;

c) ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale sovracomunale.

3. Il Comune provvede alla verifica di adeguatezza con deliberazione consiliare, da adottare entro il semestre precedente la scadenza del termine decennale.

4. Il Comune, ove accerti la totale inadeguatezza del piano vigente in rapporto agli elementi individuati al comma 2, deve procedere alla formazione di un nuovo piano nei modi e nei termini indicati dall'articolo 46.

5. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 risulti la parziale inadeguatezza del piano superabile mediante ricorso alle varianti di cui all'articolo 44, il Comune procede secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, contestualmente alla verifica stessa.”.

3.2. In sostanza, l’”accusa” mossa all’operato del comune (riposava -e riposa, stante la integrale riproposizione dei motivi di censura di primo grado-) nella circostanza che quest’ultimo, si fosse limitato ad approfondire taluni aspetti, e non quello relativo alle destinazioni alberghiere (ed in particolare al vincolo imposto sull’immobile dell’appellante ): l’appellante società si duole della circostanza che il comune abbia “perduto” numerose occasioni per svincolare l’immobile dalla destinazione alberghiera, a fronte delle reiterate richieste in tal senso rivolte dalla ditta medesima.

Inoltre, si sostiene che la determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 del Responsabile del Settore e la successiva comunicazione 12.9.2013, n. 14099 del dirigente di settore che aveva poi fatto presente alla società Hapax che “…l’immobile denominato ex Stella d’Italia … non risulta vincolato con destinazione alberghiera…” non erano satisfattorie in quanto aventi mero valore ricognitivo.

3.3. Si osserva in proposito che:

a) tutte le deliberazioni impugnate risalgono ad epoca successiva al luglio 2013;

b) con riferimento alle deliberazioni impugnate con il ricorso introduttivo, a quella data, erano quindi già intervenuti i seguenti accadimenti:

I) era stata pubblicata (in data 15.3.2012) la sentenza di questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1449 che aveva riformato la statuizione di improcedibilità contenuta nella sentenza del T.a.r. della Liguria n. 246 del 19 febbraio 2009 ed aveva altresì annullato il punto 2. “Disposizioni a carattere generale” dell’art. 29 delle Norme tecniche di attuazione di conformità e di congruenza del progetto definitivo del Piano urbanistico comunale del Comune di Levanto, nella parte in cui, disponendo che: “Le superfici di solaio aventi all’atto dell’adozione del Piano funzione turistico ricettiva in tutte le forme e categorie disciplinate dalla L.R. 11/82 e s.m. non possono esse oggetto di interventi che ne comportino il mutamento della destinazione d’uso” e che: “In assenza di specifiche diverse disposizioni contenute negli articolati d’ambito o nelle schede di settore l’impegno a non variare la destinazione ricettiva attribuita è da intendersi a tempo indeterminato, con conseguente attribuzione definitiva della destinazione stessa agli immobili interessati”, introduceva un vincolo di destinazione permanente ed immodificabile.

II) era stata pubblicata (in data 27.5.2013) la sentenza del T.a.r. della Liguria n. 829 del 2013 che, come si è prima fatto presente, aveva annullato il diniego del comune allo “svincolo” dell’immobile per cui è causa dalla destinazione alberghiera impressavi;

III) era stata approvata la legge regionale della Liguria n. 4 del 18 marzo 2013 che aveva novellato il testo originario della legge regionale n. 1 del 2008;

c) con riferimento alle deliberazioni impugnate con i due ricorsi per motivi aggiunti (tutte rese nel 2014), era anche sopravvenuta la comunicazione 12.9.2013, n. 14099 del dirigente di settore che aveva poi fatto presente alla società Hapax che “…l’immobile denominato ex Stella d’Italia … non risulta vincolato con destinazione alberghiera…” (nota, questa, conseguente alla determinazione n. 161/2013 – del pari impugnata dall’appellante- recante elencazione degli immobili vincolati ad albergo e non comprensiva dell’immobile per cui è causa ed integrante atto con il quale il comune aveva “svincolato” l’immobile dalla avversata destinazione alberghiera.

4. Ritiene il Collegio che debbano essere innanzitutto esaminate le censure proposte avverso la statuizione di improcedibilità (argomento, questo, strettamente connesso alla disamina nei riproposti motivi di doglianza prospettati in primo grado).

5. In sostanza, il quesito cui si deve rispondere presenta una duplice problematica:

a) Deve in primo luogo acclararsi se, alla data del 2013, e tenuto conto degli accadimenti medio tempore occorsi, e prima sintetizzati, l’appellante vantava una posizione giuridica tutelata a che il comune provvedesse con riferimento al proprio immobile, in occasione dell’adozione delle varianti impugnate.

b) Va, in secondo luogo, verificato se la determina n. 161/2013 recante elencazione degli immobili vincolati ad albergo – e pacificamente non comprensiva dell’immobile per cui è causa - costituisce atto satisfattorio della pretesa dell’appellante (tenendo conto che esso era stata espressamente impugnata in primo grado).

5.1. Osserva in proposito il Collegio quanto segue:

a) innanzitutto, se è vero che la determina n. 161/2013 cita soltanto la sentenza del T.a.r. della Liguria n. 829 del 2013 che aveva annullato il diniego del comune allo “svincolo” dell’immobile per cui è causa dalla destinazione alberghiera impressavi, la successiva nota di comunicazione 12.9.2013, n. 14099 citata anche la sentenza di questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1449 per cui, dal dato testuale non possono trarsi le indicazioni pretese dall’appellante società, secondo cui il comune non avesse inteso conformarsi a detta sentenza in ultimo citata;

b) la sentenza di primo grado (non censurata incidentalmente dal comune di Levanto in parte qua) ha:

I) da una parte attribuito effetto satisfattorio alla comunicazione 12.9.2013, n. 14099;

II) per altro verso, ritenuto che tale prospettazione dovesse essere “integrata con il richiamo a quanto introdotto dal comma 2 bis dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1” e, cioè, con una “attività procedimentale che l’amministrazione era tenuta a compiere a seguito della domanda della parte proprietaria di un bene oggetto del pregresso vincolo e che poteva comportare anche la presentazione di un progetto da valutare nella sede conferenziale prevista”;

III) il citato comma 2 bis della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1 introdotto dalla legge regionale n. 4/2013così prevede: “2 bis. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d’uso che, in base all’istanza, s’intende insediare nell’immobile oggetto della richiesta di svincolo non risulti già ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione, previo assenso del Consiglio comunale, la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora il Comune ritenga che non ricorrano le condizioni per l’applicazione della disciplina urbanistico- edilizia della contigua zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l’approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di svincolo”-

5.2. Ora, sostiene l’appellante la contraddittorietà della sentenza, la cui statuizione dispositiva avrebbe dovuto essere di accoglimento, visto che le plurime e reiterate istanze dell’appellante erano proprio finalizzate a stimolare tale “ripianificazione” da parte del comune.

5.2.1.Osserva il Collegio che l’appellante società non aveva e non ha alcun interesse a contestare la sentenza, in quanto una considerazione si impone:

a) non è seriamente contestabile che il comune , sia nella determina n. 161/2013 che nella successiva nota di comunicazione 12.9.2013, n. 14099 avesse attribuito alle medesime carattere ricognitivo (penultimo considerando della delibera succitatata) e non anche valore di atto di programmazione e pianificazione, come anche ribadito nella nota comunale 12.9.2013, n. 14099 (ove si citava l’art.2 comma 1 ter della legge regionale n. 1/2008 siccome modificato dalla legge n. 4/2013 :“I comuni effettuano il censimento degli alberghi assoggettati al vincolo di destinazione d’uso ad albergo di cui al comma 1 e approvano l’elenco degli immobili vincolati e delle relative aree asservite e di pertinenza”);

b) il comune però fondatamente richiama il tenore letterale del comma 2 bis dell’art. 2 della legge regionale della Liguria 7.2.2008, n. 1 introdotto dalla legge regionale n. 4/2013, per affermare che l’appellante non fosse legittimata ad avanzare la richiesta di provvedimento in seno alle varianti, né che vi fosse necessità di provvedimento alcuno, in tale senso, in quanto:

I) la richiamata norma prevede che, laddove l’immobile sia svincolato, trovi applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC);

II) l’istanza della parte appellante è sempre stata diretta ad ottenere che l’immobile fosse svincolato, e che gli fosse attribuita una destinazione residenziale;

II) al momento della adozione della determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 l’immobile non rientrava (più) tra quelli vincolati;

f) caducato il vincolo, la disciplina applicabile ai sensi della succitata norma fa si che allo stesso si applicasse la destinazione di piano, e che pertanto la destinazione del medesimo fosse quella residenziale, da sempre auspicata dall’appellante società;

g) e la prova piena di quanto sinora rilevato, si rinviene per tabulas nel processo: invero l’appellante ha avanzato una D.i.a. residenziale in data 14 novembre 2016, ed il comune non vi ha opposto alcunchè in relazione alla destinazione dell’immobile;
posto che nessun atto pianificatorio era nelle more sopravvenuto, è evidente che la D.i.a. residenziale in oggetto trovava il suo presupposto proprio nella determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 e della successiva comunicazione della stessa all’appellante, da parte del comune, con la nota 12.9.2013, n. 14099;

h) la D.i.a. presentata dalla società appellante soltanto nel 2016 trova, pertanto, “fonte” nella pregressa determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 e la condotta del comune è stata conseguente a tale determina ed alla circostanza che all’immobile si applicasse la destinazione residenziale (è evidente infatti che, diversamente argomentando, il comune avrebbe dovuto dichiarare inassentibile la D.ia. per tale motivo, il che non è avvenuto);

i) a questo punto, non è dato comprendere quale dovesse essere l’oggetto dell’auspicata pronuncia sull’istanza dell’appellante, e quale interesse essa avesse ad ottenerla.

5.2.2. Dalla superiore esposizione discende che correttamente il T.a.r. non ha dichiarato illegittimi gli atti comunali impugnati,e che semmai l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ab origine, e non già improcedibile (tutti gli atti impugnati sono successivi alla determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013) in quanto il ricorso di primo grado è stato passato per notifica il 8.11.2013 e depositato il 5.12.2013, quando, cioè l’appellante società già conosceva la nota del comune del 12.9.2013, n. 14099.

5.2.3. Non a diverse considerazioni può giungersi analizzando il tenore della suindicata determina del 3 luglio 2013 (e della successiva nota del comune di comunicazione all’appellante del 12.9.2013, n. 14099) nella parte in cui ad essa si attribuisce dallo stesso comune emanante mero valore ricognitivo: ciò in quanto, il precedente Puc del comune era stato annullato in parte qua dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2012, e l’effetto dello svincolo era espressamente normato dalla legge regionale del 2013, che aveva modificato la prescrizione della legge regionale n. 1 del 2008. La disposizione del 2013, in concreto, consentendo che all’immobile venisse “attribuita” destinazione residenziale era pienamente satisfattoria della posizione dell’appellante, sicché la D.i.a. – inoltrata soltanto nel 2016 - avrebbe potuto essere utilmente presentata già immediatamente dopo la determina n. 161 del 3 luglio 2013.

5.2.4. E’ peraltro il caso di precisare che le statuizioni in punto di cessata materia del contendere, contemplate dall’art. 34 c.p.a. relativo alle “ sentenze di merito ”, hanno portata di merito (tra le tante Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332) per cui l’appellante non potrebbe temere che venga in alcun modo revocata in dubbio dal comune la destinazione residenziale del proprio immobile, potendo in simile evenienza ricorrere al rito dell’ottemperanza per fare valere detto assetto di interessi.

5.3. Per mera completezza espositiva (ed in considerazione della circostanza che gli argomenti che verranno di seguito esaminati sono strettamente connessi alla riproposta domanda risarcitoria ) si osserva altresì che alla conferma in parte qua della sentenza di primo grado si perverrebbe anche laddove si accedesse alla ricostruzione alternativa che a tratti traspare negli scritti dell’appellante.

5.3.1.Se anche si dovesse ritenere, infatti, che sulla scorta della previsione normativa di cui all’ introdotto dal comma 2 bis dell’art. 2 della legge regione Liguria 7.2.2008, n. 1 fosse lecito attendersi una espressa pianificazione comunale (dal che conseguirebbe che l’inerzia della società appellante nel presentare la D.i.a. fosse dipesa da tale convincimento, e che pertanto essa soltanto successivamente alla pubblicazione della sentenza del T.a.r. n. 432/2016 si fosse risolta a presentare la D.i.a.) se ne dovrebbe convenire che la impugnata sentenza n. 432/2016 ha comunque attribuito all’appellante società una tutela della propria posizione giuridica attiva addirittura maggiore di quella che lo stesso si sarebbe aspettata, per cui essa non avrebbe alcun interesse ad impugnarla, essendo appena il caso di osservare che in quanto il comune non ha impugnato incidentalmente la detta sentenza n. 432/2016 le statuizioni ivi contenute integrano giudicato irrefragabile.

5.3.2. In parte qua l’appello sarebbe pertanto inammissibile.

6. Il Collegio è poi persuaso che debba altresì disporsi la reiezione della domanda risarcitoria.

6.1. Innanzitutto si evidenzia che dalla statuizione di inefficacia dell’appello incidentale proposto nell’ambito del ricorso r.g.n. 7041/2013 consegue che la domanda risarcitoria contenuta nel riunito ricorso in appello r.g.n. 9812/2016, oggetto di disamina concerna unicamente i danni asseritamente subiti successivamente al 2013: in quanto altrimenti argomentando si violerebbe il principio del bis in idem;
la parte appellante ha infatti proposto nell’odierno appello una domanda risarcitoria comprensiva –nella sua quantificazione- di tutti i danni asseritamente verificatisi nel torno temporale antecedente al 2013, e ricomprensiva di quelli lamentati già nel ricorso in appello incidentale proposto nell’ambito del riunito ricorso in appello r.g.n. 7041/2013: dichiarato inefficace quest’ultimo, il Collegio non potrebbe pronunciarsi sui danni richiesti per il periodo antecedente al 2013, senza con ciò violare il principio del bis in idem.

6.1.1. Ciò premesso, una volta escluso che l’appellante avesse diritto (e prima ancora, interesse) ad ottenere una espressa statuizione del comune in sede di adozione ed approvazione delle varianti contestate, discende che – per il periodo successivo al luglio 2013 - nessuna illegittimità possa al comune imputarsi, e che pertanto ciò imponga la reiezione della domanda.

6.1.2.Il Collegio è persuaso della circostanza che certamente non fossero ascrivibili al comune la circostanza che soltanto nel 2016 la parte appellante presentò la D.i.a., né alcun danno da omessa indicazione della destinazione residenziale sull’immobile nel periodo che va dal luglio 2013 alla data di presentazione della D.i.a.;
posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado venne passato per notifica in data 8 novembre 2013, a quella data l’appellante non aveva certamente alcun interesse a proporre l’impugnazione né a dolersi della determinazione n. 161 in data 3 luglio 2013 e della successiva nota del comune di comunicazione all’appellante del 12.9.2013, n. 14099 (atti del pari impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

6.1.3. Non può, inoltre riconoscersi, un danno da ritardo - per il periodo che intercorre tra il 8/7/2013 (data di pubblicazione delle delibere impugnate) ed il 19.9.2013 (data di ricezione della nota del comune del 12.9.2013, n. 14099) – visto che l’appellante non ha specificamente proposto domande sul punto.

Parimenti non può riconoscersi un danno risarcibile fondato sulla tesi per cui l’interpretazione della disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 2 della legge regionale della Liguria 7.2.2008, n.

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