TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-11-14, n. 201905359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-11-14, n. 201905359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905359
Data del deposito : 14 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2019

N. 05359/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01405/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2019, proposto da
A G e F D, rappresentati e difesi dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio Capotorto - Sito in Napoli, Centro Direzionale Isola E/2, Scala A;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“1. dell’ordinanza n. 7 del 06.02.19, prot. Comune di Casapesenna n. 1042 del 06.02.19, notificata in data 07.02.19 al sig. G A, in qualità di committente dei lavori e proprietario, avente ad oggetto lo sgombero, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’irrogazione della sanzione amministrativa ed immissione in possesso delle opere abusive realizzate dal sig. G A in Casapesenna, alla Via Croce s.n.c. (lato sud confinante con Strada Provinciale ex Cavone Calitta), all’interno della particella distinta in catasto terreni al F. 6 Particella n. 5300, di proprietà del sig. G A e della sig.ra D F, dell’area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive da reperire all’interno della predetta particella e/o su eventuali successivi frazionamenti/variazioni della stessa.

- dell’ordinanza n. 7 del 06.02.19, prot. Comune di Casapesenna n. 1042 del 06.02.19, notificata in data 07.02.19 alla sig.ra D F, in qualità di proprietaria dell’immobile, avente ad oggetto lo sgombero, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’irrogazione della sanzione amministrativa ed immissione in possesso delle opere abusive realizzate dal sig. G A in Casapesenna, alla Via Croce s.n.c. (lato sud confinante con Strada Provinciale ex Cavone Calitta), all’interno della particella distinta in catasto terreni al F. 6 Particella n. 5300, di proprietà del sig. G A e della sig.ra D F, dell’area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive da reperire all’interno della predetta particella e/o su eventuali successivi frazionamenti/variazioni della stessa.

- dell’ordinanza n. 13 del 13.02.19, prot. N. 1278 del 13.02.19 notificata al sig. G A in data 19.02.19, in qualità di committente dei lavori e proprietario, avente ad oggetto la rettifica dell’ordinanza n. 7 del 06.02.19 prot. N. 1042, per la parte dispositiva in cui si ingiunge di provvedere, ai ricorrenti, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 anziché di euro 4.000,00 nonché la conferma dell’ordinanza n. 7 del 06.02.19 prot. N. 1042 in tutte le altre sue parti;

- dell’ordinanza n. 13 del 13.02.19, prot. N. 1278 del 13.02.19 notificata alla sig.ra D F in data 19.02.19, in qualità di proprietaria dell’immobile, avente ad oggetto la rettifica dell’ordinanza n. 7 del 06.02.19 prot. N. 1042, per la parte dispositiva in cui si ingiunge di provvedere, ai ricorrenti, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 anziché di euro 4.000,00 nonché la conferma dell’ordinanza n. 7 del 06.02.19 prot. N. 1042 in tutte le altre sue parti;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso il verbale, prot. 1018 del 05.02.19 P.M., di constatazione di inottemperanza Ordinanza di demolizione opere abusive.

nonchè per l’accertamento

dell’inesistenza dei presupposti per la immissione nel possesso nonché per la trascrizione immobiliare di acquisizione gratuita al patrimonio comunale

e per la condanna

dell’amministrazione resistente alla cancellazione a sua cura e spese della trascrizione immobiliare se eseguita nelle more.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato il 2 aprile 2019 e depositato l’8 aprile 2019, G A e D F, comproprietari del fondo sito in Casapesenna, alla Via Croce s.n.c., (lato sud confinante con Strada Provinciale ex Cavone Calitta), all’interno della particella distinta in catasto terreni al foglio 6, particella n. 5300, con sovrastante fabbricato, hanno chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti: dell’ordinanza del Comune di Casapesenna n. 7, prot. n. 1042, del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto lo sgombero, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’irrogazione della sanzione amministrativa ed immissione in possesso delle opere abusive da lui realizzate nel suddetto fondo, dell’area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive da reperire all’interno della predetta particella e/o su eventuali successivi frazionamenti/variazioni della stessa, notificata in data 7 febbraio 2019 a G A in qualità di committente dei lavori e proprietario e a D F, in qualità di proprietaria dell’immobile, dell’ordinanza n. 13, prot. n. 1278, del 13 febbraio 2019, avente ad oggetto la rettifica della precedente ordinanza n. 7, prot. n. 1042, del 6 febbraio 2019 limitatamente alla parte dispositiva in cui si ingiunge loro di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 anziché di € 4.000,00, notificata a G A in data 19 febbraio 2019, in qualità di committente dei lavori e proprietario e a D F in qualità di proprietaria dell’immobile, nonché del verbale di constatazione di inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. 1018 del 5 febbraio 2019;
hanno chiesto altresì l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la immissione nel possesso nonché per la trascrizione immobiliare di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la condanna dell’amministrazione intimata alla cancellazione a sua cura e spese della trascrizione immobiliare se eseguita nelle more.

A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Casapesenna eccependo l’inammissibilità del ricorso per inoppugnabilità del verbale di accertamento di inottemperanza in quanto avente natura meramente dichiarativa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Con ordinanza n. 745 del 9 maggio 2019 questa Sezione,

RITENUTO che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, sussiste il fumus boni iuris, in quanto l’ordinanza di demolizione n. 9 del 5 maggio 2003 non risulta notificata alla ricorrente, F D, che ha provato di essere comproprietaria in comunione legale dell’immobile oggetto del provvedimento impugnato alla data di adozione del suddetto provvedimento sanzionatorio (TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 30 dicembre 2016, n. 6009, TAR, Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, 30 agosto 2018, n. 9082); ”,

ha accolto la domanda incidentale di sospensione ed ha fissato l’udienza pubblica del 16 ottobre 2019 per la discussione del ricorso nel merito.

Il Comune resistente ha depositato una memoria in data 12 settembre 2019 con la quale ha rappresentato di aver effettuato la notifica dell’ordinanza di demolizione n. 9 del 5 maggio 2003 a D F in data 24 luglio 2019, depositata in giudizio il 4 settembre 2019, e che pertanto, in caso di mancata impugnazione dell’ordinanza stessa nei 60 giorni dalla notifica alla ricorrente D (termine ultimo per la notifica del ricorso 23 ottobre 2019), e decorsi altri 30 giorni senza che la ricorrente medesima ottemperi all’ordinanza di demolizione, si sarebbe prodotta automaticamente l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere oggetto del provvedimento ablatorio, tenuto conto del solo valore dichiarativo del provvedimento di acquisizione.

In data 26 settembre 2019 i ricorrenti hanno prodotto una memoria di replica e in data 1° ottobre 2019 l’ente locale resistente ha depositato note di udienza chiedendo lo stralcio della memoria di replica depositata dai ricorrenti il 26 settembre 2019, in quanto prodotta oltre il termine previsto di 20 giorni, termine scaduto il 25 settembre 2019.

All’udienza pubblica del 16 ottobre 2019 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio deve preliminarmente rilevare, anche alla luce della eccezione sul punto sollevata dal Comune di Casapesenna, la tardività del deposito della memoria di replica prodotta dai ricorrenti per l’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., essendo stata prodotta in data 26 settembre 2019 e, quindi, oltre il termine perentorio previsto di 20 giorni liberi prima dell'udienza di discussione, celebrata il 16 ottobre 2019, ed in assenza di prova che la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile, come previsto dall’art. 54, comma 1, c.p.a..

A questo riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335, TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661).

La giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione, condivisa dal Collegio, ha puntualizzato che, sebbene in generale i termini previsti dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti e memorie siano perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, tuttavia il loro deposito tardivo deve ritenersi ammesso in via del tutto eccezionale nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 916 del 2013, TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 17 maggio 2018, n. 3247, 23 gennaio 2017, n. 450 e 28 agosto 2017, n. 4125), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Il Collegio passa ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento di inottemperanza prot. n. 1018 del 5 febbraio 2019 del Comando di Polizia Locale del Comune di Casapesenna, in quanto avente natura meramente dichiarativa, pure sollevata dal suddetto Comune.

L’eccezione è fondata.

Ed invero per pacifica giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia Municipale non riveste portata lesiva avverso la quale si renda concreto ed attuale l'interesse ad ottenere tutela giurisdizionale, portata lesiva che si può ravvisare soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, con cui l'autorità amministrativa comunale recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma, conseguentemente, il titolo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al proprio patrimonio.

Ne consegue l'autonoma inoppugnabilità di un simile atto, non essendo dal suo annullamento ritraibile alcuna utilità effettiva, stante la sua non lesività rispetto all'interesse al mantenimento della titolarità dell'immobile abusivo (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 febbraio 2015, n. 918 e Sez. VIII, 30 settembre 2013 n. 4481).

Il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Comune di Casapesenna n. 7, prot. n. 1042, del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto lo sgombero, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’irrogazione della sanzione amministrativa ed immissione in possesso delle opere abusive e l’ordinanza n. 13, prot. n. 1278, del 13 febbraio 2019, avente ad oggetto la rettifica della precedente ordinanza n. 7, prot. n. 1042, del 6 febbraio 2019 limitatamente alla parte dispositiva in cui si ingiunge loro di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 anziché di € 4.000,00, è fondato e, in quanto tale, va accolto.

A sostegno del gravame G A e D F hanno dedotto le seguenti censure:

I) Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere, carenza di istruttoria.

I ricorrenti lamentano che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata notificata al G e non alla D, nella sua qualità di comproprietaria del bene oggetto di acquisizione, così come il verbale di accertamento di inottemperanza del 5 febbraio 2019. Tale omissione sarebbe rilevante in quanto determinerebbe la illegittimità del successivo provvedimento di acquisizione del bene. Sostengono inoltre che, pur risultando dai dati catastali G A e D F quali comproprietari, l’ordinanza di demolizione e il successivo verbale di inottemperanza sarebbero stati notificati esclusivamente al responsabile dell’abuso nonché proprietario, G A, e non anche alla comproprietaria D F. Inoltre, sotto diverso profilo, lamentano che, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, l’amministrazione non avrebbe alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati tra autore dell’abuso e proprietari, ma solo l’onere di individuare il proprietario catastale. Pertanto l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto adottata sia in violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in mancanza di notifica dell’ordinanza di demolizione al proprietario del bene che degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e, quindi, sarebbe viziata da eccesso di potere per istruttoria incompleta e superficiale.

II) Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, difetto assoluto del presupposto, degli artt. 3 e ss. della L. n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione.

Parte ricorrente lamenta che l’amministrazione resistente avrebbe posto a fondamento dell’acquisizione “il verbale di accertamento dell’ordine di demolizione delle opere abusive redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Casapesenna del 05.02.19”, verbale con cui si accerterebbe genericamente che il responsabile dell’abuso, G A, non avrebbe ottemperato all’ordinanza di demolizione notificata nel 2001 ma da cui non si evincerebbe che siano state accertate e, dunque, individuate, attraverso precisi rilievi planimetrici, le aree da acquisire. Tale difetto di istruttoria si riverberebbe sul successivo provvedimento di acquisizione che sarebbe estremamente generico, non essendo in esso individuate precisamente le aree da acquisire al patrimonio comunale, la loro esatta perimetrazione topografica e mancando di una qualunque motivazione che dia conto delle modalità attraverso le quali l’Amministrazione ha computato l’“area di pertinenza” ulteriore a quella di sedime su cui insiste il manufatto abusivo.

Ad avviso di parte ricorrente, essendo del tutto assenti i presupposti per lo sgombero, l’acquisizione e l’immissione in possesso delle opere abusive realizzate, ne verrebbero meno anche i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 745 del 9 maggio 2019, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti, ritiene fondate le censure di cui al primo motivo di ricorso con le quali sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e la violazione del principio del giusto procedimento.

Ed invero è pacifico in atti che l’ordinanza di demolizione n. 9 del 5 maggio 2003 sia stata notificata prima dell’adozione delle ordinanze di acquisizione oggetto di impugnazione unicamente nei confronti di G A, mentre risulta notificata a D F solo in data 24 luglio 2019, come peraltro espressamente rappresentato nella memoria del 12 settembre 2019 dell’ente locale resistente e, quindi, solo dopo la proposizione del presente ricorso.

Né rileva la circostanza evidenziata dal Comune di Casapesenna nella medesima memoria del 12 settembre 2019 e cioè che in caso di mancata impugnazione dell’ordinanza stessa nei 60 giorni dalla notifica (termine ultimo per la notifica del ricorso 23 ottobre 2019), e decorsi altri 30 giorni senza che la ricorrente D ottemperi all’ordinanza di demolizione, si sarebbe prodotta automaticamente l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere oggetto del provvedimento ablatorio, tenuto conto del solo valore dichiarativo del provvedimento di acquisizione. Ciò per la risolutiva circostanza che alla data dell’udienza pubblica del 16 ottobre 2019 non è ancora spirato il termine decadenziale di 90 giorni per ottemperare spontaneamente all’ordinanza di demolizione n. 9 del 5 maggio 2003 decorrente dalla data di avvenuta notifica in quanto, come detto, l’ordinanza risulta in atti notificata a D F in data 24 luglio 2019.

Ne consegue che la mancata notifica di tali ordinanze ad entrambi i proprietari del terreno determina l’illegittimità della successiva acquisizione disposta nei confronti di quest’ultimi.

Al riguardo il Collegio condivide la giurisprudenza formatasi sul punto (cfr., ex multis , TAR, Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, 30 agosto 2018, n. 9082, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1927) che ha evidenziato che, “poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area per opere analoghe) e postulante un volontario inadempimento da parte dell'obbligato, occorre - in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità - che la persona del proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'abuso (o comunque a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso ed abbia avuto modo di collaborare con l'Amministrazione per ripristinare la legalità violata a mezzo dell'intervento abusivo non direttamente a lui ascrivibile”. Nell’ipotesi in cui il proprietario sia del tutto ignaro dell'abuso e dell'ordine demolitorio adottato dall’Amministrazione quale misura sanzionatoria, si configura quindi l'illegittimità del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale quale conseguenza dell'inadempimento rispetto all'ordine di demolizione (cfr., sul tema, altresì, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1951). Più in generale, “la mancata notifica del provvedimento demolitorio al proprietario del fondo non incide sulla legittimità del provvedimento stesso, attenendo la notificazione dell'atto non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia, sicché l'unica conseguenza derivante dalla mancata notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario sarà l'impossibilità di pretenderne l'esecuzione da parte di quest'ultimo e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita in caso di mancata spontanea ottemperanza dell'autore dell'abuso. Il responsabile dell'abuso, quindi, è comunque tenuto ad eseguire la demolizione anche nel caso in cui l'ordine sia stato rivolto solo nei suoi riguardi, fermo restando che, in caso di inerzia, l'amministrazione non potrà acquisire l'area al proprio patrimonio in danno del proprietario ignaro del provvedimento” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2017, n. 437).

Perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Ciò perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio nei riguardi dei comproprietari che non abbiano ricevuto regolare notifica dell'ordinanza di demolizione, l'inottemperanza alla quale costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione acquisitiva;
nonché perché con la sanzione dell'acquisizione si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (e cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso, e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 08/11/2017, n. 5245).

Tale essendo il pacifico orientamento giurisprudenziale, non giova al Comune sostenere che la ricorrente, F D, essendo moglie convivente, come risulta dal certificato di stato di famiglia depositato in giudizio, fosse comunque a conoscenza dell’esistenza dell’ordinanza di demolizione.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza in materia ha stigmatizzato l’insufficienza della notifica dell’ordinanza di demolizione a familiare convivente, rilevando che tale adempimento “costituisce una condizione legale di efficacia dell'ingiunzione di demolizione (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi), vale a dire un presupposto di operatività dell'atto nei confronti del suo diretto destinatario (T.A.R. Lazio, Latina, 3 gennaio 2008 n. 1). È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell'immobile costituisce una garanzia per lo stesso visto che quest'ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.P.R. 380/2001. Diversamente opinando si finirebbe infatti per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell'area di sedime. Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione che, si rammenta, assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale;
ciò, come si è visto, in ragione della funzione assolta dall'istituto consistente nella esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario onde ottenere da lui la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine di ripristino della legalità violata” (TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 7 aprile 2016, n. 1758 e 24 luglio 2013, n. 3818).

L’Amministrazione, in definitiva, deve accertare in capo a chi sia la proprietà effettiva del bene interessato dalle opere abusive, estendendo l’ingiunzione di demolizione a tutti i comproprietari, la cui eventuale inottemperanza legittima poi l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale (cfr. TAR Napoli, Sezione VIII, 30 dicembre 2016, n. 6009 e 13 ottobre 2016, n. 4708).

Va quindi ribadita, nello specifico caso in esame, l’illegittimità dell’atto di acquisizione gratuita in mancanza di previa notifica all’interessata dell’ordinanza di demolizione.

Come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione determina l’illegittimità del provvedimento impugnato anche nella parte relativa alle irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ben potendo all’attualità il Pagano, alla luce di quanto sopra esposto, ancora provvedere alla demolizione spontanea ed evitare la sanzione pecuniaria prevista espressamente in caso di constatata inottemperanza all’ordinanza di demolizione stessa.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano una indubbia valenza assorbente, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento, nei limiti esposti, della domanda di annullamento proposta avverso l’ordinanza del Comune di Casapesenna n. 7, prot. n. 1042, del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto lo sgombero, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’irrogazione della sanzione amministrativa ed immissione in possesso delle opere abusive e l’ordinanza n. 13, prot. n. 1278, del 13 febbraio 2019, avente ad oggetto la rettifica della precedente ordinanza n. 7, prot. n. 1042, del 6 febbraio 2019, con l’assorbimento delle ulteriori censure, e, conseguentemente, l’annullamento delle predette ordinanze impugnate.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente nell’importo liquidato in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

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