Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-17, n. 202107677
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Pubblicato il 17/11/2021
N. 07677/2021REG.PROV.COLL.
N. 09125/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9125 del 2016, proposto dal sig. A C, in proprio e quale legale rappresentante
pro tempore
della società Eugenio Cetrullo s.a.s. di A C &C., rappresentato e difeso dall'avvocato C R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47;
contro
la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Vasto, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina D'Orsogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Pescara (sezione prima), n. 122 del 7 aprile 2016, non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 156 del 2020;
Vista la dichiarazione di persistenza dell’interesse al ricorso del 27 febbraio 2020;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avv. C R C e l’avv. Loredana Giani su delega dell’avv, Marina D'Orsogna;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara - depositato il 18 marzo 2015, proposto a seguito della sentenza del Tribunale civile di Vasto n. 10 del 2015 di difetto di giurisdizione del giudice ordinario - il sig. A C, in proprio e quale legale rappresentante della società Eugenio Cetrullo s.a.s. di A C &C., ha chiesto:
- l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità, nei confronti del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo, per l’errata perimetrazione ed inclusione dell’area di proprietà della società ricorrente, situata nel predetto Comune e catastalmente identificata al foglio 31, particella n. 199, all’interno della “ zona perimetrata come di pericolosità idrogeologica ” ai fini dell’imposizione dei vincoli di salvaguardia previsti dalle n.t.a. del p.a.i. e per la conseguente errata apposizione su detta area del correlato vincolo idrogeologico e di inedificabilità;
- l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità, nei confronti del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo, per il tardivo avvio del procedimento amministrativo volto alla modifica della cartografia del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Abruzzo, ai fini della eliminazione del vincolo idrogeologico erroneamente ed illegittimamente apposto sul menzionato bene immobile di proprietà della società ricorrente;
- l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità, nei confronti del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo, per l’errato ed illegittimo procedimento adottato ai fini della modifica della cartografia della Carta di pericolosità allegata al Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Abruzzo;
- la condanna del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo al risarcimento, in favore della società ricorrente, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificati in euro 3.449.128,40, oltre rivalutazione ed interessi;
- la condanna del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo al risarcimento, in favore dell’arch. A C, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno morale, esistenziale, di immagine ed alla vita di relazione, il danno biologico e quello per la compromissione della serenità e della qualità della vita personale e familiare, nonché il danno da perdita di chance .
2. Come rilevato in punto di fatto dal primo giudice nell’impugnata sentenza – T.a.r. per l'Abruzzo, Pescara (sezione prima), n. 122 del 7 aprile 2016 -: “ Nella generica esposizione ci si lamenta di omissioni e illegittimità, limitandosi per lo più ad un mero elenco di fatti e circostanze, quali sostanzialmente l’approvazione da parte del Comune di Vasto, con deliberazione di c.c. n. 98 del 20 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 20 comma 3 delle NTA del PAI, della corretta trasposizione di tale cartografia nel proprio PRG, a seguito della quale emergevano alcuni errori nell’individuazione del vincolo di scarpata morfologica nella cartografia del PAI (adottato con le relative misure di salvaguardia in data 4 febbraio 2005) in cui era stato peraltro erroneamente incluso il terreno della ricorrente;il conseguente rilascio del permesso di costruire n. 514 del 16 maggio 2006 in favore della propria dante causa;la voltura di detto permesso in proprio favore in data 28 settembre 2006;la domanda di variante in corso d’opera del 10 gennaio 2007;il sequestro preventivo del cantiere ad opera della Procura della Repubblica in data 10 luglio 2007, nell’ambito del procedimento penale per i reati di cui agli articoli 323 e 110 c.p. nei confronti di M U e C A, i quali avrebbero indotto in errore il dirigente del settore urbanistica del Comune di Vasto circa il fatto che il terreno della ricorrente non rientrasse nel vincolo di scarpata del PAI, inducendolo così al rilascio dell’anzidetto permesso di costruire;la nota del 24 dicembre 2007 della direzione dei lavori pubblici della Regione Abruzzo, nella quale si precisava che al momento del rilascio del permesso di costruire in questione le misure di salvaguardia del PAI dovevano ritenersi vigenti in quanto detto piano era stato redatto sulla base delle conoscenze al momento possedute e la trasposizione delle scarpate morfologiche adottata dal Comune di Vasto con delibera di c.c. n. 98 del 20 dicembre 2005 “non poteva essere considerata ammissibile” ai sensi dell’articolo 20 comma 3 delle NTA del PAI, perché in virtù di tale disposizione detta trasposizione doveva avvenire entro 90 giorni dall’adozione del piano e poi di fatto era stata adottata come mera osservazione al piano stesso;il rilascio del permesso di costruire in variante in data 16 febbraio 2009, a seguito del dissequestro del cantiere da parte dell’Autorità giudiziaria e delle numerose diffide da parte della ricorrente ”.
3. Il T.a.r., conseguentemente:
a) ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., per difetto di specificità dei motivi “ atteso che ci si limita ad una ridondante elencazione dei provvedimenti e dei fatti senza individuare in modo specifico e dettagliato quale sarebbe il puntuale comportamento illegittimo fonte del danno ed il legame eziologico di questo con il sequestro penale e quindi con le conseguenze economiche negative da quest’ultimo derivate ”;
b) ha comunque dichiarato il ricorso infondato, poiché:
b.1) il potere di disapplicazione del giudice penale può avere ad oggetto anche le disposizioni del piano regolatore generale, con la conseguenza che il predetto giudice “ non appare vincolato alle statuizioni in materia delle Autorità amministrative, sicché non vi è correlazione immediata e diretta, cioè nesso di causalità necessaria, tra errata previsione di piano e sequestro penale ”;
b.2) il danno non è comunque risarcibile ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., poiché il ricorrente “ non risulta aver tempestivamente intrapreso le azioni di impugnazione del PAI per l’errata perimetrazione del vincolo di scarpata morfologica;né quella avverso il silenzio del Comune nella riperimetrazione di propria competenza ”;
c) ha assorbito le restanti censure;
d) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
4. Con appello notificato il 4 novembre 2016 e depositato il 1° dicembre 2016, il sig. A C, in proprio e quale legale rappresentante della predetta società, ha impugnato la citata sentenza articolando i seguenti quattro motivi di gravame (estesi da pagina 5 a pagina 37 del ricorso):
4.1. – violazione dell’art. 40 c.p.a. e dell’art. 156 c.p.c. e di ogni norma e principio in materia di ricorso alla giustizia amministrativa, per aver erroneamente il Tar dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, contenendo il ricorso la ricostruzione dei fatti sui quali si è basata la domanda risarcitoria;
4.2. – sull’assunta infondatezza del ricorso, violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in tema di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale, violazione degli articoli 4 e 5 dell’allegato E alla legge n. 2248/1865;
4.3. – violazione e falsa applicazione di legge e del principio sulla “ successione della legge nel tempo ”, violazione dell’art. 30 c.p.a. e di ogni norma in tema di impugnazione degli atti illegittimi e della sua tempestività, violazione dell’art. 11 delle disp. prel. al codice civile, violazione dell’art. 2 c.p. e dell’art. 2 delle disp. trans. del c.p.a., violazione dell’art. 1227 c.c., dell’art. 117 c.p.a. e di ogni norma e principio avverso il silenzio della p.a., violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 21- bis della legge n. 1034/1971 applicabile ratione temporis ;
4.4. – erroneità della sentenza di primo grado, laddove il T.a.r. non ha pronunciato sul danno e sulla sua quantificazione.
5. In data 27 febbraio 2020 l’appellante, a seguito dell’ordinanza presidenziale n. 156 del 2020, ha depositato la dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.
6. Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo ed il Comune di Vasto, chiedendo entrambi il rigetto dell’appello.
7. Tutte le parti, nelle date del 12 e 13 settembre 2021, hanno depositato memorie illustrative, insistendo ciascuna nelle rispettive difese.
8. Il Comune di Vasto e l’appellante, rispettivamente in data 22 e 23 settembre 2021, hanno altresì depositato memorie di replica.
9. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il primo motivo d’appello è infondato.
10.1. Al riguardo, con riferimento alla necessaria specificità dei motivi di ricorso, la Sezione si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 6470 del 2021 (§§ 35.4 e seguenti): “ Va osservato, infatti, in linea generale, che, attraverso l’enunciazione dei motivi di ricorso, il ricorrente individua la causa petendi del giudizio proposto, costituente la ragione o titolo posto a fondamento della domanda (di annullamento) prospettata al giudice adito (per Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413, sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4888, sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 295, sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636, gli artt. 3, 40 e 101 c.p.a., “intendono definire gli elementi essenziali del ricorso, con riferimento alla causa petendi (i motivi di gravame) ed al petitum, cioè la specifica decisione richiesta al giudice”;sull’inammissibilità del ricorso, anche in appello, per difetto di specificità, Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 8, indica, quale fondamento normativo, il combinato disposto degli artt. 38, 40 e 101 c.p.a.;ad avviso del Collegio, per delimitare, in negativo, il perimetro della causa petendi [e dunque della cognizione del decidente] del processo di appello, alle norme suindicate va aggiunto anche l’art. 104, sul divieto di “nova” in appello).
Affinché un vizio di illegittimità possa essere conosciuto ed accertato dal Giudice amministrativo, e posto a fondamento della pronuncia di annullamento, si rende dunque necessario che il ricorrente esprima una censura puntuale, articolata in un motivo che contenga la specificazione del vizio dal quale ritenga inficiata la legittimità del provvedimento impugnato (sulla “specificità”, quale regola “generalissima” del sistema processuale amministrativo, cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2016, n. 610).
Al Giudice amministrativo è pertanto preclusa l’individuazione di un eventuale profilo di illegittimità che non sia stato “specificamente” allegato dalla parte, a partire dal primo grado del giudizio, ritualmente, con il ricorso introduttivo, con quello incidentale o con la proposizione di motivi aggiunti (cfr., sulla giurisdizione amministrativa quale “giurisdizione soggettiva”, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2021, n. 2669;ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2637;sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2004;sez. VI, 2 ottobre 2020, n. 5763;sez. VI, 17 luglio 2020, n. 4617;nonché le fondamentali Cons. Stato, Ad. plen., nn. 4 e 5 del 2015 che hanno ribadito e chiarito come il giudice amministrativo sia “legato” al principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) ”.
10.2. Inoltre il menzionato onere di sinteticità dei motivi di ricorso, a pena di inammissibilità dei motivi stessi, operava anche antecedentemente al d.P.C.S. 22 dicembre 2016 attuativo dell’art. 13- ter delle disposizioni attuative al c.p.a., come già rilevato da questo Consiglio (sez. IV, sent. n. 4636 del 2016, sent. n. 2866 del 2016;sez. V, sent. n. 5459 del 2015).
10.3. Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso di primo grado, come correttamente rilevato dal T.a.r., emerge una mera e prolissa elencazione di fatti e di date, senza che sia possibile evincere con chiarezza quale sia lo specifico comportamento o provvedimento illegittimo, fonte di danno ingiusto, tenuto dalle amministrazioni regionale e comunale, considerato oltretutto che il Comune di Vasto, propria sulla base della riscontrata inesistenza del vincolo idrogeologico, aveva rilasciato il permesso di costruire n. 514 del 16 maggio 2006 e che la società ricorrente ha avuto a disposizione quasi un anno (decorrente dalla voltura del predetto permesso di costruire, avvenuta nel settembre del 2006) per effettuare i lavori prima del sequestro preventivo del cantiere, disposto nel luglio del 2007 dall’autorità giudiziaria.
10.4. Il primo motivo d’appello deve quindi essere respinto.
11. Stante il rigetto del primo motivo d’appello, con conseguente conferma della statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di specificità dei motivi, si possono assorbire i restanti motivi di gravame, concernenti il merito della controversia (assorbimento per economia processuale, cfr. Cons. Stato, ad. plen., sentenza n. 5 del 2015, § 9.3.4.3).
12. In definitiva l’appello deve essere respinto.
13. Le spese di lite del grado d’appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.