Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-13, n. 202205920
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 05920/2022REG.PROV.COLL.
N. 07156/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7156 del 2020, proposto dalla società L.A.V.I.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G R N, C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 446/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno il Cons. U M e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa LAV.I.T. ha gestito in regime di proroga sia il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana sia il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria confezionata per conto dell’Azienda Sanitaria per la provincia di Bari, in cui sono confluite le ex AA.UU.SS.LL. BA/2, BA/3 e BA/5.
1.1. In prime cure, la suddetta società impugnava la delibera del direttore generale dell’ASL di Bari n. 1965 del 23 ottobre 2014, di proroga del contratto di appalto fino al 31 ottobre 2014, nonché il provvedimento dell’Area gestione patrimonio dell’ASL di Bari prot. n. 2102/5 del 7 gennaio 2016, la delibera del direttore generale n. 2167 del 29 dicembre 2015, le note prott. nn. 17293/5 del 28 gennaio 2016 e 27537/UOR5 del 10 febbraio 2016.
Segnatamente, contestava, in particolare, il fatto che, nel disporre in ordine alla proroga del contratto di appalto, l’ASL intimata avesse omesso di provvedere in merito alle ripetute istanze medio tempore avanzate al fine di ottenere il riconoscimento della revisione prezzi relativamente al periodo dall’1 luglio 2010 al 30 settembre 2015.
La società ricorrente deduceva, invero, la violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, della clausola del contratto stipulato in data 26 luglio 2004 relativa alla revisione prezzi, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erronea presupposizione e contraddittorietà.
Con lo stesso mezzo chiedeva di accertare il proprio diritto ad ottenere la revisione del prezzo d’appalto previa declaratoria di illegittimità del mancato riconoscimento dello stesso da parte dell’ASL di Bari.
2. Con la sentenza n. 446/2020, pubblicata in data 25.3.2020, il TAR per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato.
2.1. Secondo il giudice di prime cure, l’ASL di Bari avrebbe operato una rinegoziazione del prezzo d’appalto, in applicazione dell’art. 9 ter, comma 1, del d.l. n. 78/2015, che la società avrebbe ben potuto non accettare esercitando la facoltà di recesso.
2.2. Il TAR evidenziava, inoltre, che la proroga del contratto è un istituto, per sua natura, “ incompatibile con la revisione delle condizioni economiche, che sono cristallizzate al tempo del contratto scaduto e che costituiscono l’unico parametro possibile per la remunerazione del provvisorio negozio prorogato, a fortiori quando si tratta di remunerare ex post un rapporto negoziale di fatto svolto, in continuità al precedente rapporto già oggetto di proroga. Pertanto, non può l’appaltatore ricorrente ex post dolersi, nel caso di rapporto negoziale prorogato e poi addirittura continuato in via di fatto, delle nuove condizioni proposte (…) , proprio perché la cooperativa le ha comunque accettate nell’atto di proroga ”.
3. Avverso il suindicato decisum , con ricorso depositato il 15 settembre 2020, la società cooperativa LAV.I.T. ha interposto appello deducendo, in apice, che, in forza dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, sussista l’obbligo in capo all’Amministrazione, a fronte delle ripetute istanze e sollecitazioni ad essa inoltrate, di porre in essere l’attività istruttoria necessaria per provvedere in ordine alla richiesta di revisione dei prezzi.
3.1. Soggiunge, inoltre, l’appellante che la decisione qui gravata sarebbe frutto di confusione tra le diverse questioni, in fatto e diritto, poste a fondamento di due differenti giudizi introdotti dalla società cooperativa, quello oggetto del presente appello concernente la revisione dei prezzi e altro procedimento, avente RGN 338/2016, concernente la rinegoziazione disposta con la delibera del D.G. n. 2178 del 30.12.2015.
3.2. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, inoltre, le diverse proroghe del contratto disposte durante il periodo per il quale è stato richiesto il compenso revisionale sarebbero state disposte alle medesime condizioni economiche e normative originarie.
3.3. L’Amministrazione appellata avrebbe unilateralmente modificato il corrispettivo dovuto soltanto con la deliberazione del D.G. n. 2178 del 30 dicembre 2015, mediante l’imposizione di un prezzo pari ad euro 4,20 a giornata (inferiore a quello precedente di euro 4.56) per il periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 marzo 2016. Tale determinazione, tuttavia, sarebbe del tutto estranea rispetto all’oggetto del presente giudizio siccome impugnata con separato ricorso RGN 338/2016, deciso dal medesimo TAR con sentenza n. 447/2020.
3.4. In sostanza, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che anche per i periodi interessati dalla mera proroga dovessero trovare applicazione le disposizioni che disciplinano la diversa fattispecie della rinegoziazione.
Il d.l. n. 79 del 19 giugno 2015 non inciderebbe in alcun modo, da un lato, sulla titolarità dell’appaltatore a percepire il compenso revisionale già maturato per le prestazioni precedentemente effettuate nell’ambito di un contratto di servizi in regime di proroga e, dall’altro, sull’obbligo a carico dell’Amministrazione di porre in essere la relativa attività istruttoria a seguito della domanda in tal senso avanzata dal privato contraente con riferimento a quel determinato regolamento negoziale.
Sarebbe, dunque, ultroneo il riferimento alla facoltà di recesso contenuto nella sentenza di primo grado, il quale presuppone la manifestazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di riduzione del corrispettivo, evenienza questa non attinente con l’oggetto del presente contenzioso.
3.5. Secondo la società appellante, infine, contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’istituto della proroga non si porrebbe in contrasto con la revisione dei prezzi. Il regime di proroga renderebbe, infatti, ancor più evidente l’esigenza, sottesa all’istituto revisionale, di ridurre l’alea propria dei contratti di durata nei confronti dell’appaltatore e, per altro verso, di tenere indenne la stazione appaltante dal rischio di un peggioramento della qualità o quantità di una prestazione divenuta per il medesimo appaltatore, nel tempo, eccessivamente onerosa o, comunque, non remunerativa. La piena compatibilità della revisione dei prezzi con il regime di proroga troverebbe conferma nella circostanza per cui l’Amministrazione resistente ha già riconosciuto la revisione prezzi fino a tutto il 30 giugno 2010 e dunque anche con riferimento a periodi coperti da proroghe.
4. Resiste in giudizio l’ASL di Bari, che ha eccepito l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza dell’appello.
4.1. Nella prospettazione della suddetta parte resistente, la domanda volta ad ottenere la revisione dei prezzi articolata con il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile in quanto “ non avendo l’Amministrazione, con gli atti gravati, provveduto in tema di compenso revisionale, per un verso gli stessi non possono essere censurati per un contenuto che gli atti non hanno;per altro verso, non può nemmeno trovare ingresso una domanda di accertamento dell’asserito diritto al compenso revisionale, essendo la posizione dell’appaltatore ancora di interesse legittimo ”.
4.2. Il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile per intervenuto giudicato. La deliberazione n. 2178/2015, infatti, sarebbe stata impugnata dinanzi al TAR Puglia sia con il ricorso di primo grado (RGN 339/2016), sia con distinto ricorso (RGN 338/2016) deciso dal TAR con sentenza n. 447/2020 mai appellata e dunque passata in giudicato.
4.3. Il ricorso sarebbe anche irricevibile per tardività nella parte in cui è diretto a contestare le deliberazioni del D.G. n. 1317 del 16.05.2008, n. 1639 del 07.11.2008, n. 95 del 29.01.2009, n. 796 del 26.03.2009, n. 270 del 18.04.2011, n. 2279 del 19.12.2012, n. 1008 del 03.06.2013, n. 1755 del 19.09.2013, n. 2492 del 27.12.2013, n. 1965 del 23.10.2014, nonché le determine dirigenziali n. 227 del 21.07.2009, n. 3287 del 05.02.2010 e n. 2241 del 15.02.2012, circostanza questa che, secondo la prospettazione dell’appellata, renderebbe il gravame “ inammissibile con riguardo alla pretesa di veder accertato il compenso revisionale che fonda su atti e provvedimenti che l’operatore economico non ha per tempo gravato, prestandone acquiescenza ”.
4.4. Nel merito, l’appello sarebbe infondato poiché il contratto d’appalto, scaduto il 1 agosto 2007, è proseguito in regime di mero fatto e per tale ragione non sarebbe idoneo a legittimare la corresponsione del compenso revisionale, che afferisce esclusivamente ai contratti validi ed efficaci. A tutto voler concedere, si sarebbe al cospetto di un sostanziale affidamento ex novo , riveniente da rinegoziazione del corrispettivo ed acquisizione di un nuovo CIG, non ricorrendo per l’effetto le condizioni per la erogazione del compenso revisionale.
4.5. La pretesa fatta valere dalla società appellante, inoltre, sarebbe indubbiamente prescritta in quanto il diritto al pagamento dei singoli ratei del corrispettivo contrattuale, comprensivi della revisione prezzi, è soggetto a prescrizione quinquennale. L’ASL appellata ha sottolineato, in ultimo, che la revisione dei prezzi dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione si applica soltanto alle proroghe contrattuali e non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
5. Con successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive tesi e replicato a quelle avversarie.
5.1. All’udienza del 23 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello va respinto.
6.1. Ai fini di una compiuta perimetrazione dell’ambito cognitivo del presente giudizio deve, anzitutto, rilevarsi come non risulti assistita da uno specifico interesse ad agire – e pertanto si riveli inammissibile - la domanda spiegata dall’appellante le avverso le deliberazioni del D.G. dell’ASL di Bari n. 1317 del 16.05.2008, n. 1639 del 07.11.2008, n. 95 del 29.01.2009, n. 796 del 26.03.2009, n. 270 del 18.04.2011, n. 2279 del 19.12.2012, n. 1008 del 03.06.2013, n. 1755 del 19.09.2013, n. 2492 del 27.12.2013, n. 1965 del 23.10.2014, nonché avverso le determine dirigenziali n. 227 del 21.07.2009, n. 3287 del 05.02.2010 e n. 2241 del 15.02.2012, in relazione alle quali l’Azienda intimata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso.
Sul punto, si rivelano dirimenti le stesse precisazioni operate dall’appellante nella memoria del 23 maggio 2022 in cui giustappunto la parte appellante chiarisce che tali provvedimenti, aventi ad oggetto le proroghe del contratto in questione per i periodi in ciascuno di essi specificati, sono stati impugnati per mero tuziorismo difensivo e non hanno portata concretamente lesiva della sfera giuridica della cooperativa appellante.
Nella prospettazione attorea “ l’unico atto concretamente lesivo della posizione dell’odierna deducente è quello gravato, adottato in data 29.12.2015, siccome successivo alle note del 9.10.2014, 30.3.2015 e 29.10.2015 con cui la Lav.I.T. ha intimato alla Asl di provvedere con riferimento alla corresponsione del compenso revisionale.
Ebbene, se con il menzionato provvedimento si è preso atto dell’espletamento del servizio di lavanolo in regime di proroga da parte della concludente dall’1.11.2014 a tutto il 30.9.2015, nulla si è ivi disposto con riferimento alla revisione prezzi benchè questa fosse stata formalmente richiesta con l’esplicitazione degli importi maturati in relazione ai singoli periodi cui ciascuna delle predette richieste afferisce ”.
7. Tanto premesso, il Collegio ritiene suscettivi di favorevole delibazione gli ulteriori rilievi in rito svolti dall’ASL di Bari nei termini di seguito indicati.
7.1. Come anticipato nella narrativa in fatto, l’Amministrazione appellata sostiene, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla società appellante sulla base del duplice rilievo per cui esso ha ad oggetto, da un lato, la richiesta di annullamento di provvedimenti che nulla dispongono in tema di compenso revisionale e, dall’altro, la richiesta di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi nonostante la situazione giuridica soggettiva dell’appellante abbia la consistenza di mero interesse legittimo.
7.2. L’assunto si rivela fondato.
7.3. Com’è noto, l’istituto della revisione dei prezzi consiste in un procedimento finalizzato al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente. Per cui la posizione di quest’ultimo si articola nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all’ an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa, una volta risolto in senso positivo il riconoscimento della spettanza del compenso revisionale ( cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III 22 giugno 2018, n. 3827;sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207;sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465;sez. V, 3 agosto 2012, n. 4444;Corte di Cassazione, SS.UU., 30 ottobre 2014, n. 23067;15 marzo 2011, n. 6016;12 gennaio 2011, n. 511;12 luglio 2010, n. 16285).
La consistenza di interesse legittimo della situazione soggettiva tutelata non muta per la previsione di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 del cod. proc. amm comma 1 lettera e). È chiaro, infatti, che la cognizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone necessariamente il concorso per determinate materie di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo agli effetti della tutela giurisdizionale, che il legislatore risolve con l'individuazione del giudice competente, senza che ciò incida sui mezzi di tutela, che vanno coniugati con la natura della posizione soggettiva che si assume lesa.
7.4. Lo schema procedimentale descritto comporta, dunque, che il privato contraente, in relazione all’esercizio di tale potere, potrà avvalersi unicamente dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo.
Ne deriva che sarà sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce o meno il diritto al compenso revisionale e che, nel primo caso, ne stabilisce anche l’importo.
7.5. La qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi comporta - in ipotesi di condotta inerte dell'amministrazione compulsata - la necessità di avvalersi dei rimedi previsti a tutela dell'interesse legittimo nella forma del silenzio - rifiuto conseguente ad istanza formale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.1.2013, n. 465).
In caso di inerzia da parte della Stazione Appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione ed ottenere, se del caso, una pronuncia che imponga all’Amministrazione di provvedere sulla domanda di revisione dei prezzi.
7.6. Ebbene nel caso in esame è senz’altro vero che la società appellante ha sollecitato più volte l’Amministrazione a provvedere in ordine alla richiesta di revisione dei prezzi (in particolare, con note del 9 ottobre 2014;30 marzo 2015;29 ottobre 2015;8 gennaio 2016;25 febbraio 2016).
La società cooperativa, tuttavia, con il ricorso azionato in prime cure, RGN 339/2016, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, due delibere – e le determine ad esse connesse -che nulla dispongono in punto di compenso revisionale.
Tale circostanza può ritenersi acquisita ai sensi delle stesse deduzioni delle parti, dalle quali si evince che la delibera del D.G. dell’ASL di Bergamo n. 1965 del 23 ottobre 2014 si limita a “ prendere atto, quale mero riconoscimento del debito e al sol fine di evitare ulteriori aggravi di spesa a carico di questa ASL, che il servizio di lavanolo dal 28/02/014, data di fine proroga di cui alla deliberazione del direttore generale n. 292 del 27/12/2013, è stato effettuato dalla….LAVIT….sino alla data odierna ”.
Parimenti, la delibera del D.G. dell’ASL di Bergamo n. 2167 del 29 dicembre 2015, anch’essa impugnata, utilizza la medesima formula sopra trascritta, con la quale l’Azienda si limita semplicemente a prendere atto, ex post , del servizio espletato dalla cooperativa nel periodo intercorrente tra il 1 novembre 2014 ed il 30 settembre 2015, “ alle condizioni riportate nel presente provvedimento, così come rivenienti dai contratti di appalto oggetto di proroga essendo l’unica soluzione percorribile in considerazione dell’esistenza di un procedimento di gara, medio tempore, in corso di espletamento ”.
7.7. A conferma di quanto fin qui evidenziato occorre poi richiamare la nota prot. n. 2101/5 del 7 gennaio 2016 con cui l’ASL comunicava di aver disposto, con delibera di D.G. n. 2178 del 30 dicembre 2015, la proroga del servizio per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2015 e il 31 marzo 2016, “ ferma restante ogni successiva determinazione dell’Azienda in merito alla revisione prezzi ”.
E d’altro canto, anche nel corpo del suddetto deliberato l’ASL espressamente faceva riserva “ di ogni successiva determinazione dell’Azienda in merito alla revisione prezzi ”.
A seguito della sopra richiamata determinazione, con nota dell’8 gennaio 2016, la società appellante ha richiesto all’ASL la convocazione di un incontro finalizzato alla risoluzione della questione. Nonostante la fissazione della riunione, e dunque un apparente riscontro da parte dell’ASL, tale incontro non si teneva, cosicché la richiesta di revisione dei prezzi non veniva mai analizzata né valutata da parte dell’Amministrazione.
7.8. Orbene, i provvedimenti avversati non recano alcun formale diniego né statuizioni di per sé stesse incompatibili con le rivendicazioni di parte ricorrente, emergendo anzi dagli atti versati in giudizio la prova positiva che sul punto l’Amministrazione non ha preso una posizione definitiva.
È, dunque, di tutta evidenza come il potere spettante in subiecta materia dall’Amministrazione non sia stato mai esercitato avendone essa fatto esplicita riserva, giammai però sciolta.
In tale quadro, dunque, deve ritenersi che si versi in una situazione di silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione, silenzio che poteva e doveva essere impugnato da parte della società cooperativa attraverso il rimedio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. In altri termini, in luogo della pretesa di annullamento degli atti gravati, che nulla dispongono sul punto e il cui annullamento pertanto non gioverebbe all’appellante, la società cooperativa aveva l’onere di richiedere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ASL di Bari sulla richiesta di revisione dei prezzi e, dunque, l’accertamento della violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di provvedere su tale domanda attraverso un provvedimento espresso.
7.9. E’ al contempo necessario soggiungere che la diversa azione proposta dalla società cooperativa, di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi, parimenti deve essere dichiarata inammissibile, avendo essa ad oggetto una situazione giuridica che ha la consistenza di interesse legittimo e non essendo ancora stata svolta, da parte dell’Amministrazione – alla quale il giudice amministrativo non può sostituirsi – un’apposita istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.
In ordine alla fissazione dell’adeguamento spettante, infatti, è da escludere che la pretesa vantata dal privato fornitore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo;invero, le disposizioni normative vigenti in materia prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827;9 gennaio 2017, n. 25).
8. D’altro canto, anche nel merito, la premessa da cui prende abbrivio il costrutto giuridico dell’appellante non può essere qui condivisa, evenienza questa che preclude, in apice, l’utilità della conversione dell’azione, da azione di annullamento ad azione dichiarativa dell’illegittimità del silenzio, rendendo di per sé inconfigurabile un obbligo di provvedere.
8.1. E, invero, nel caso qui in rilievo va revocata in dubbio la stessa configurabilità di una proroga suscettiva di legittimare il ricorso all’istituto della revisione prezzi.
8.2. Com’è noto, la revisione dei prezzi può, anzitutto, applicarsi solo in caso di proroga, ma non anche in quello di rinnovo del contratto (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3478/2019;Cons. Stato, sez. V, n. 5021/2019;Cons. Stato, sez. III, n. 5059/2018).
Occorre, inoltre, soggiungere, in aderenza con un indirizzo già di recente espresso da questa Sezione (cfr. Cons. St., sez. III, 3 marzo 2020 n. 1571), e da cui non vi è ragione di discostarsi che: a) la revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso a monte (Cons. Stato, sez. III, n. 209/2016; b) la proroga interviene prima della scadenza, in quanto fa seguito ad un'intesa tra le parti che, senza incidere sull'oggetto del provvedimento autorizzatorio, abbia di mira il semplice spostamento in avanti del termine (non scaduto) di efficacia dell'originario provvedimento autorizzatorio (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, n. 1013/2014 e sez. VI, n. 1502/2013).
8.3. Di contro, nel caso di specie la proroga non era prevista nel contratto originario del 26 luglio 2004 e la prosecuzione del rapporto è stata disposta, con i deliberati qui impugnati, solo dopo la sua scadenza.
E, infatti, quanto al primo punto, il contratto stipulato con società cooperativa di produzione e lavoro “tre fiammelle” fissava la durata del contratto in anni tre, salvo eventuale rinnovo qualora consentito dalle normative in vigore al momento della scadenza. Né indicazioni in merito si rinvengono nella deliberazione commissariale n. 2324 del 7 giugno 2007.
Rispetto al secondo tema, entrambi i deliberati fatti oggetto di impugnativa, n. 2167 del 29 dicembre 2015 e n. 1965 del 23 ottobre 2014, si limitano a prendere atto, come sopra già ricostruito, del servizio precedentemente svolto in epoca ben successiva alla scadenza del rapporto e tanto “ quale mero riconoscimento del debito ed al sol fine di evitare ulteriori aggravi di spesa ”.
8.4. In siffatte evenienze, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il servizio non sia stato mai interrotto e che si sia fatto riferimento alla “ proroga”, trattandosi di elementi estrinseci, di rilievo indiziario in un’ottica di corretto inquadramento della fattispecie ma comunque superabili da indici interpretativo di maggior rilievo sostanziale, quali quelli poc’anzi segnalati.
E nella detta prospettiva, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia inteso piuttosto rinnovare, ancorché alle medesime condizioni, un rapporto che si era già esaurito per decorso dei termini di efficacia e che si era protratto nel tempo solo in via di fatto.
8.5.D’altro canto, come efficacemente opposto dall’Azienda appellata, il meccanismo revisionale di adeguamento del prezzo deve ritenersi esigibile solo per il periodo di durata del contratto di appalto e non può trovare applicazione per il tempo in cui il rapporto continua di fatto sulla base di successive proroghe o rinnovi taciti, che sono di diritto nulli, posto che vero è che il contraente privato, in forza della proroga nulla, ha comunque espletato il servizio oltre la scadenza contrattuale, ma per tale periodo non può invocare l’applicazione della clausola revisionale che afferisce esclusivamente ai contratti validi ed efficaci (arg. ex Cons. St., sez. II, 18 novembre 2019, n. 7859;cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 28 giugno 2018, n. 1078;T.A.R., Roma, sez. III, 19/07/2019, n. 9691 e giurisprudenza ivi citata TAR Sicilia sez. I, 24 luglio 2013, n. 1524, TAR Campania, sez. III, 30 gennaio 2017 n. 651, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 28 giugno 2018 n. 1078;TAR Lombardia, sez. III, 5 maggio 2014 n. 1152).
In definitiva, l’appello va respinto.
La peculiarità della vicenda scrutinata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.