Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-21, n. 202304050
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Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 04050/2023REG.PROV.COLL.
N. 06367/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6367 del 2020, proposto da:
Bad 3 S.r.l., R S.r.l., Ipm Coetus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D L, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D L in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Alesii, Gloria Di Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 7706/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Asl Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Polinari, in delega dell'Avv. Lipani, Siracusa e Di Gregorio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con atto notificato in data 3 agosto 2020 e depositato in pari data Bad 3 S.r.l., R S.r.l. e Ipm Coetus S.r.l. hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 7706/2020 con cui:
-è stato considerato inammissibile e comunque infondato nel merito il ricorso introduttivo proposto avverso la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, prot. CA/12335/2018 del 22 gennaio 2018, avente ad oggetto “ Ordine di Cessazione attività di cottura in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carico della BAD 3 SRL - Locale sito in Piazza di Pasquino n. 1 ang. Via del Governo Vecchio n. 81 ”, con cui è stata ordinata “ la cessazione dell'attività di cottura in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Piazza di Pasquino n. 1, ang. Via del Governo Vecchio n. 81, entro quindici (15) giorni dalla data di notifica del presente atto ” ed i relativi atti presupposti;
- è stato dichiarato inammissibile, quanto alla posizione della Bad 3 s.r.l., ed improcedibile nei confronti della R s.r.l. ed, in ogni caso, infondato nel merito il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la nota di Roma Capitale, Municipio Roma I, prot. n. CA/2018/53154, avente ad oggetto “ comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. Ca/2018/31219 del 17/02/2018 presentata da RODSTER S.R.L. ”;
- è stato in parte accolto ed in parte rigettato il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la nota di Roma Capitale prot. n. CA/2018/84450, avente ad oggetto “ Comunicazione di inefficacia della SCIA prot. n. CA/2018/57241 del 27/03/2018 ” e, per l’effetto, è stata annullata detta nota comunale nella (sola) parte in cui estendeva la propria portata interdittiva ad attività di somministrazione non collegata a processi di cottura;
- è stata rigettata la domanda risarcitoria azionata.
2. Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato.
2.1. Con contratto d’affitto d’azienda rogato in data 23 novembre 2016 per atto Notar P, la Geri 2003 S.r.l. (di seguito anche solo “Geri”) ha concesso in affitto alla Società Bad 3 S.r.l. (di seguito anche solo “Bad 3”) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande corrente in Roma, alla Piazza Pasquino n. 1, sotto l’insegna “Ristorante-Pizzeria Pasquino” (di seguito anche solo “Attività”).
Prima ancora che la Geri la concedesse alla Bad 3, l’Attività era stata concessa in affitto d’azienda, dalla stessa GERI, alla Gia.Ro. 2012 S.r.l. (di seguito anche solo “Giaro”).
L’attività in questione era ed è svolta in un immobile che non dispone di canna fumaria, né presenta la possibilità di installarla. Pertanto i fumi prodotti dall’attività di cottura vengono convogliati in un apposito impianto a carboni attivi che, dopo averli depurati, li espelle all’esterno.
2.2. In data 15 settembre 2016, quando ancora l’attività era gestita dalla Giaro, la Polizia di Roma Capitale notificava alla stessa il Verbale di accertamento n. 81150030000, con il quale veniva contestata “ la violazione amministrativa di cui all’art. 64, regolamento d’igiene del Comune di Roma, in relazione alla norma 10683/12 perché, quale legale rappresentante della suindicata Società autorizzata all’esercizio di ristorante disponeva di una cucina in esercizio allestita con macchina di cottura alimentata a gas ed altre apparecchiature di cottura, forno elettrico, bollitore, privo di canna fumaria ”, con irrogazione di sanzione in misura ridotta, pari ad euro cento, provvedimento questo impugnato con ricorso mero gerarchico.
2.3. Successivamente, con nota prot. 5311 del 12 gennaio 2017, notificata in data 6 febbraio 2017, Roma Capitale, Municipio Roma I, Unità Organizzativa Amministrativa Sportello Unico per le Attività Produttive comunicava alla Giaro l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività di somministrazione, limitatamente all’attività di cucina con cottura dei cibi.
In particolare l’Ufficio rappresentava che la ASL Roma A, con nota prot. 19880 del 9 marzo 2015 aveva evidenziato che “ la normativa vigente, art. 64 del regolamento di igiene del Comune di Roma [adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7395/1932 (di seguito anche solo “Regolamento”)] e la NORMA UNI EN 13779/08, prevedono ancora l’obbligo di captazione delle esalazioni e dei fumi provenienti dalla cottura degli alimenti attraverso cappa aspirante convogliata in una canna fumaria, esterna e prolungata oltre la sommità del tetto di copertura dello stabile ove insiste l’attività ”.
2.4. Detto procedimento, cui partecipava la Bad 3, nel frattempo subentrata nella gestione dell’attività, producendo articolata memoria difensiva, non veniva portato a compimento in quanto Roma Capitale avviava un nuovo procedimento, notificando alla Bad 3, in data 10 agosto 2017 la nota prot. CA137594 del 4 agosto 2017, con la quale comunicava “ l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività di somministrazione, limitatamente all’attività di cottura dei cibi ”, alla luce del rapporto amministrativo prot. VA/88494/17 del 7 giugno 2017, con cui il Comando Generale di Polizia di Roma Capitale accertava che la Bad 3 avrebbe effettuato “ processi di cottura ” senza che il locale nel quale era svolta l’attività fosse dotato di canna fumaria, rinviando per il resto alla citata nota ASL Roma A prot. 19880 del 9 marzo 2015.
2.4.1. La Bad 3 partecipava anche a questo procedimento, inviando articolata memoria di controdeduzioni e nelle more, con atto rogato in data 4 ottobre 2017, acquistava la totalità delle quote della Geri.
2.4.2. Roma Capitale Municipio Roma I adottava quindi la Determinazione Dirigenziale prot. CA/12335/2018 del 22 gennaio 2018, avente ad oggetto “ Ordine di Cessazione attività di cottura in esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ” oggetto del ricorso introduttivo in prime cure , motivato per relationem , richiamando il contenuto della citata nota prot. 19880 del 9 marzo 2015 dell’Azienda U.S.L. Roma A.
2.4.3. Successivamente, con contratto di subaffitto di azienda rogato per atto Notar P in data 31 gennaio 2018, la Bad 3 subaffittava l’azienda alla società R S.r.l., la quale presentava agli Uffici di Roma Capitale la SCIA di subingresso, quale attuale esercente dell’attività.
2.4.4. Pertanto sia Bad 3, destinataria del provvedimento di cessazione dell’attività di cottura, che R, subaffittuaria presentavano ricorso al T capitolino avverso l’indicata Determinazione Dirigenziale prot. CA/12335/2018.
2.5. Successivamente alla presentazione di detto ricorso introduttivo, Roma Capitale notificava nota prot. CA/2018/53154, diretta alla subaffittuaria R, con cui inibiva lo svolgimento dell’attività dichiarata nel locale indicato nella segnalazione di inizio attività di ristorante-pizzeria, per le medesime ragioni già evidenziate nel provvedimento adottato in precedenza a carico della Bad 3 ed oggetto del ricorso introduttivo di prime cure .
2.5.1. Anche tale secondo provvedimento veniva quindi impugnato innanzi al T capitolino, tanto da Bad 3 che da R con un (primo) ricorso per motivi aggiunti.
2.6. Peraltro, nelle more della notifica del ricorso per motivi aggiunti, R presentava, per mero errore, secondo quanto dalla stessa dedotto, ulteriore S.C.I.A. in subingresso, di identico tenore a quella già presentata.
2.6.1. In riscontro ad essa Roma Capitale adottava pertanto a carico di R la nota prot. CA/2018/84450, con la quale ne comunicava l’inefficacia, ribadendo in maniera pedissequa i contenuti della nota CA/2018/53154 del 21 marzo 2018, peraltro inibendo non soltanto l’attività di cottura, ma anche l’attività di somministrazione tout court ; pertanto le ricorrenti in prime cure richiedevano rinvio dell’udienza fissata per la trattazione