TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-04-26, n. 201900208

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-04-26, n. 201900208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900208
Data del deposito : 26 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2019

N. 00208/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00782/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Definvest S.r.l., R B, R G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei, 4;

contro

Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R M e S M, con domicilio eletto presso lo studio S M in Perugia, via Guglielmo Oberdan n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R M in Perugia, via Oberdan 50;
Unità Operativa Edilizia Privata;

per l'annullamento

previa sospensiva

-dell'ordinanza n. 20 del 31.07.2014, notificata in data 5.08.14 con la quale il Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Privata del Comune di Perugia ordinava a tutti i ricorrenti “...il ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con permesso di costruire n. 73/2005 con riferimento alla destinazione d'uso degli edifici ad attività ricettiva, previa ricostituzione dell'originaria unica unità immobiliare” nonché alla sola Definvest s.r.l. “...di rimuovere.., le opere di ampliamento descritte in premessa ripristinando lo stato dei luoghi”;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o con conseguenziale con particolare riferimento, ove occorra, agli atti ed ai documenti relativi a non meglio identificati “...accertamenti compiuti dai competenti Uffici Comunali...” dei quali si riferisce nella ordinanza di cui sub i mai partecipati ai ricorrenti.

con i primi motivi aggiunti:

- del provvedimento del 7.6.2017 con il quale il Dirigente dell'Unità Operativa Urbanistica del Comune di Perugia rigettava l’istanza presentata dai ricorrenti (unitamente agli altri proprietari degli immobili di che trattasi) al fine di ottenere il parere preventivo, ai sensi della delibera C.C. n. 18/2014, in ordine alla variante del P.R.G. del Comune di Perugia finalizzata a consentire la destinazione d’uso residenziale per tutte le unità immobiliari realizzate a fronte della realizzazione di una strada di P.R.G.;

- di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale e per quanto occorra del preavviso di rigetto del 30.3.2017.

quanto ai secondi motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. 2017/0205834 del 16.10.2017 del Dirigente dell'Unità Operativa Urbanistica del Comune di Perugia;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Perugia n. 409 del 25.10.2017;

- della delibera del Consiglio Comunale di Perugia n. 18 del 10.03.2014 nella parte in cui sono stati determinati i valori delle aree ai fini dell’applicazione degli istituti della premialità e della compensazione;

-di ogni altro presupposto, inerente e/o conseguenziale e, per quanto occorra, della nota prot. 2017/0222745 del 6.11.2017.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2019 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con ricorso notificato il 12 novembre 2014 Defininvest s.r.l. ed i signori R B e R G, questi ultimi in qualità di acquirenti di singole porzioni dell’immobile realizzato dalla detta Defininvest, hanno impugnato l'ordinanza n. 20 del 31 luglio 2014, con la quale il Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Privata del Comune di Perugia ha ordinato a tutti i ricorrenti “...il ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con permesso di costruire n. 73/2005 con riferimento alla destinazione d'uso degli edifici ad attività ricettiva, previa ricostituzione dell'originaria unica unità immobiliare” nonché alla sola Definvest s.r.l. “...di rimuovere.., le opere di ampliamento descritte in premessa ripristinando lo stato dei luoghi”.

Espongono i ricorrenti, in punto di fatto, che il permesso di costruire n. 73/2005 e la variante 2196/2005 afferiscono alla realizzazione di una casa albergo in area contraddistinta al catasto al foglio 299 part. 46 e 211 consistente in appartamenti da utilizzare a fini ricettivi per una volumetria di oltre 5000 metri cubi conformemente alla disciplina urbanistica di zona “IR insediamenti ricettivi turistici” ai sensi dell’art. 108 TUNA pro tempore vigente.

Nel progetto della suddetta variante veniva indicata la volontà del costruttore di alienare anche separatamente le unità immobiliari, fermo restando ferma la destinazione ad uso turistico.

A seguito della ultimazione dei lavori, avvenuta nel gennaio 2019, il Comune di Perugia ha rilasciato il certificato di agibilità n. 325/2009 in riferimento all’immobile in questione, costituito da una sola particella catastale (foglio 299 part. 1961 sub 75).

In sede di sopralluogo l’Amministrazione comunale ha accertato intervento edilizio diverso rispetto all’assentito, riscontrando in luogo di unica struttura ricettiva, 36 distinti appartamenti ciascuno dei quali destinati a civile abitazione nonché lavori in ampliamento per mq. 25 delle superfici autorizzate attraverso la tamponatura di un portico al primo piano dello stabile, in area per altro sottoposta a vincolo paesaggistico.

A sostegno dell’azione di annullamento parte ricorrente deduce i seguenti articolati motivi, così riassumibili:

I.Violazione dell’art. 6 L.R. 21/2004, dell’art. 3 L.241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento: il frazionamento catastale di unità immobiliare non comporterebbe ex se anche il mutamento di destinazione d’uso, mutamento non effettuato nel caso di specie, dal momento che ciascuno dei singoli acquirenti si sarebbe vincolato al mantenimento della destinazione ricettiva come da obbligazioni “ propter rem ” trasfuse nel regolamento condominiale, debitamente trascritto;
la destinazione ricettiva non postulerebbe la proprietà unitaria dell’immobile;

II. Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del “giusto procedimento”: sarebbe stato immotivatamente violato l’obbligo di preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento;

III. Violazione dell’art. 6 L.R. 21/2004 in combinato disposto con l’art. 108 del Testo Unico delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Perugia, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento, contrasto con precedente determinazione della medesima Amministrazione, violazione del principio di affidamento: l’art. 6 citato presuppone per la sua applicazione interventi vale a dire opere, nel caso di specie assolutamente mancanti, trattandosi di mutamento di destinazione d’uso funzionale ovvero senza opere;
non vi sarebbe contrasto con la disciplina urbanistica dal momento che l’art. 108 TUNA non vieterebbe affatto per le zone vocate alla localizzazione di strutture ricettive, l’uso a fini abitativi delle unità realizzate;
a tutto voler concedere, gli asseriti mutamenti di destinazione sarebbero illegittimi solo per la parte eccedente il limite del 20 % di cui all’art. 108 delle N.T.A.;
in sede di rilascio del titolo in variante l’Amministrazione avrebbe ritenuto che la vendita separata delle singole unità immobiliari non fosse in contrasto con la destinazione ad attività ricettiva;

IV. Violazione degli artt. 6 e 10 della L.R. Umbria n. 21/2004, violazione del principio di legalità e tassatività, nominatività degli atti amministrativi;
straripamento di potere, violazione dell’art. 1 comma 336 della legge 311/2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria: il cambiamento di destinazione d’uso senza opere non sarebbe variazione essenziale secondo la giurisprudenza né sarebbe dunque consentita l’applicazione di una sanzione demolitoria non prevista dall’ordinamento;

V. Illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6 L.R. Umbria 21/2004 e 32 L.R. Umbria 1/2004 per contrasto con i principi fondamentali di cui al d.P.R. 380/2001 e quindi per violazione dell’art. 117 c. 3 Cost: il legislatore regionale avrebbe ampliato le ipotesi in cui il cambio di destinazione d’uso sarebbe da considerarsi alla stregua di una variazione essenziale, così violando i limiti imposti alla legislazione concorrente;

VI. Violazione errata interpretazione del combinato disposto degli artt 6 L.R. 21/2004 e 32 L.R. 1/2004: non potrebbe esservi alcun contrasto con il vincolo paesaggistico in carenza di opera che modifichino l’aspetto esteriore del manufatto.

Si è costituito il Comune di Perugia, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso proposti, evidenziando in particolare in punto di fatto come i ricorrenti non abbiano minimamente dimostrato il carattere ricettivo attuale della destinazione d’uso (es. indicando nominativi di terzi diversi dai proprietari che utilizzino la struttura ecc.) mentre sarebbe dimostrato (doc. 10 depositato) come gli attuali occupanti sono tutti residenti;
inoltre ha rilevato come la destinazione residenziale sia stata consentita soltanto in seguito all’approvazione della variante intervenuta nel 2012 e fino ad un massimo del 20 % della volumetria ammissibile previo versamento di contributo straordinario.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2014 con ordinanza n. 167/2014 è stata accolta la domanda incidentale cautelare, apprezzato il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata.

Con istanza del 15 marzo 2017 i ricorrenti, unitamente agli altri attuali proprietari delle unità immobiliari, hanno chiesto all’Amministrazione comunale l’accoglimento preliminare, ai sensi della deliberazione C.C. 18/2014 in tema di misure premiali e compensative, di un progetto di variante al P.R.G. finalizzata a consentire la destinazione d’uso residenziale per tutte le unità immobiliari realizzate a fronte della realizzazione di una strada di P.R.G..

Con provvedimento del 7 giugno 2017 il Dirigente dell'Unità Operativa Urbanistica del Comune di Perugia ha rigettato la suddetta istanza, motivando con la carenza di interesse pubblico in considerazione della sottesa finalità di sanatoria degli interventi realizzati in palese difformità urbanistica.

Con atto di motivi aggiunti gli odierni istanti hanno impugnato il suddetto diniego, deducendo motivi così riassumibili:

VII. Incompetenza, straripamento di potere, violazione della deliberazione C.C. n. 18/2014: l’istanza di applicazione della compensazione avrebbe dovuto essere esaminata dalla Giunta comunale in considerazione dell’attinenza a valutazioni di stretta opportunità;

VIII. Violazione dell’art. 10-bis legge 241/90, violazione del “giusto procedimento”: il provvedimento impugnato conterrebbe motivi non indicati nel preavviso di diniego;

IX. Difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento, contrasto con precedenti determinazioni della stessa PA: l’art. 147 L.R. 1/2005 per i mutamenti di destinazione d’uso senza opere non prevede il requisito della doppia conformità;
sarebbe del tutto normale che la richiesta variante risponda anche ad interesse del privato, il quale in cambio assume oneri urbanistici aggiuntivi, riguardando l’ interesse pubblico solo detto onere aggiuntivo;
la strada che la Definivest si impegna a realizzare quale misura compensativa sarebbe già prevista in P.R.G..

Con provvedimento prot. 2017/0205834 del 16.10.2017 il Dirigente dell'Unità Operativa Urbanistica del Comune di Perugia ha ritenuto inadeguato il costo dell’opera compensativa proposta, per altro estranea alla programmazione triennale delle opere pubbliche, di fatto integrando la motivazione del precedente provvedimento del 7 giugno 2017.

Con secondo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno gravato anche tale nuovo provvedimento, unitamente alla presupposta deliberazione C.C. 18/2014 ed alla deliberazione G.C. n. 409/2017, deducendo in sintesi motivi così riassumibili:

X. Violazione della partecipazione procedimentale (art. 7 e 10 bis L.241/90) nonché della correttezza e del buon andamento: risulterebbe violato il contraddittorio procedimentale tanto più necessario in considerazione della natura di attività di secondo grado;

XI. quanto al provvedimento del 16.10.17 violazione della delibera C.C. n. 18/2014 e dell’art. 46 della L.R. 1/2015, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento illogicità: la valutazione effettuata dall’Amministrazione in merito al valore dell’opera compensativa sarebbe errata ed iniqua applicando al mutamento di destinazione d’uso i criteri e le tabelle valevoli per il solo aumento di volumetria;

XII. quanto alla delibera C.C. n. 18 del 10.3.2014 violazione degli artt. 34, 38 e 39 della L.R. 1/2015, eccesso di potere per macroscopica illegittimità ed ingiustizia manifesta: anche la delibera consiliare sarebbe illegittima ove interpretata nel senso indicato dal Comune nel parere negativo;

XIII. quanto alla delibera G.C. n. 409 del 25.10.2017: illegittimità derivata sotto tutti i profili di cui ai motivi aggiunti del 31.8.17 sostanziandosi essa in una mera ratifica dei provvedimenti del Dirigente.

Si è difeso il Comune anche in riferimento alle impugnative di cui ai motivi aggiunti, evidenziando in necessaria sintesi:

- l’evidente contrasto del mutamento di destinazione funzionale in questione con la disciplina urbanistica, risultando l’area interessata classificata “IR” insediamenti ricettivi in un contesto prevalentemente agricolo;

- l’indispensabilità dell’interesse pubblico per l’adozione della variante richiesta, la quale dovrebbe riferirsi ad ambiti già individuati come comparti edificatori, non potendosi comunque utilizzare una variante per ragioni di sanatoria ovvero nell’esclusivo interesse privato;

- vi sarebbe contrasto insanabile con il principio ispiratore dello strumento urbanistico generale dato dal rafforzamento dell’offerta di attrezzature alberghiere ricettive in ambito extraurbano;

- il calcolo ex adverso effettuato in merito al valore delle opere offerte in compensazione sarebbe del tutto errato.

Ha eccepito infine l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo alla luce dell’istanza del 15 marzo 2017 finalizzata alla sanatoria nonché dei provvedimenti sopravvenuti.

All’udienza del 12 marzo 2019 la difesa dei ricorrenti si è opposta all’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo non essendosi stata chiesta alcuna sanatoria;
indi, alla presenza anche della difesa comunale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. - E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza n. 20 del 31 luglio 2014 con cui il Comune di Perugia ha ordinato a tutti i ricorrenti “...il ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con permesso di costruire n. 73/2005 con riferimento alla destinazione d'uso degli edifici ad attività ricettiva, previa ricostituzione dell'originaria unica unità immobiliare” nonché alla sola Definvest s.r.l. “...di rimuovere.., le opere di ampliamento descritte in premessa ripristinando lo stato dei luoghi”.

3. - In punto di fatto giova premettere come in virtù del permesso di costruire n. 73 del 17 gennaio 2005 e successiva variante 2196 del 17 novembre 2005, l’impresa costruttrice Definivest è stata autorizzata alla realizzazione di una casa albergo, consistente in appartamenti da destinare a fini ricettivi. L’autorità comunale ha riscontrato, a seguito di sopralluogo, la realizzazione di 36 distinti alloggi, ciascuno dei quali destinato a civile abitazione, nonché l’illecita tamponatura di un portico al piano primo dello stabile, con conseguente incremento della volumetria autorizzata.

Di qui, a giudizio del Comune, l’abuso edilizio commesso, consistente nel mutamento di destinazione d’uso da ricettivo alberghiero a residenziale ovvero tra categorie urbanistiche non omogenee ed in contrasto con lo strumento urbanistico generale vigente, dal momento che l’art. 108 del TUNA nel testo vigente al momento della realizzazione dell’intervento, non consente la destinazione abitativa, poi introdotta con la variante n. 98 del 2012 ma nel limite del 20 % della volumetria assentibile.

4, - Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dalla difesa comunale.

Con l’ istanza del 15 marzo 2017 i ricorrenti hanno avanzato non già richiesta di accertamento di conformità, circostanza in ipotesi idonea a determinare l’eccepita improcedibilità in considerazione dell’inefficacia quantomeno momentanea della misura ripristinatoria gravata ( ex multis T.A.R. Emilia Romagna, Bologna , sez. II , 18 marzo 2016 , n. 322;
T.A.R. Umbria 15 gennaio 2015, n. 22) bensì proposta di variante in applicazione delle misure compensative di cui alla deliberazione C.C. 18/2014, seppur - come si vedrà - chiaramente finalizzata alla sanatoria del non autorizzato mutamento di destinazione d’uso in esame.

Dovendosi comunque distinguere tra regolarizzazione urbanistica e successivo accertamento di conformità edilizia (artt. 17 L.R. Umbria 21/2004 e 154 L.R. 1/2015) sussiste l’interesse dei ricorrenti ad ottenere una pronuncia nel merito sul ricorso introduttivo.

5. - Venendo al merito, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.

In punto di fatto mette conto rilevare come la destinazione impressa all’edificio sia puramente residenziale, avendo Definivest venduto la proprietà dei singoli appartamenti a soggetti privati che vi hanno preso la residenza (vedi documento. n. 10 depositato dal Comune).

Ciò premesso possono partitamente esaminarsi i singoli motivi di gravame.

6. - Il primo motivo è infondato.

La destinazione impressa all’edificio, chiaramente residenziale, non può dirsi mutata per il sol fatto dell’obbligo del mantenimento della destinazione ricettiva di ciascun alloggio trasfuso nei singoli atti di vendita e nel regolamento condominiale, pur se trascritto, trattandosi di vincolo di natura privatistica “ inter partes” ed incoercibile, peraltro essendo dubbia la stessa asserita natura “ propter rem ” dell’obbligazione, dovendo queste ultime essere caratterizzate, oltre che dall’accessorietà e dall’ambulatorietà, dal requisito della tipicità, non potendo essere liberamente costituite dall’autonomia privata e dovendo quindi trovare il proprio fondamento in una norma di legge ( ex multis Cassazione civ. sez. II, 2 gennaio 1997 n. 8;
id. 23 agosto 1978 n. 3931;
Corte appello Reggio Calabria, 7 agosto 2017, n. 484;
T.A.R. Umbria n. 433 del 9 luglio 2018) venendosi a derogare alle regole della successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio

7. - Il secondo motivo è privo di pregio.

La giurisprudenza è oramai pressoché pacifica nel ritenere che in tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ( ex multis di recente Consiglio di Stato sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2086).

8. - Anche il terzo motivo non merita condivisione.

L’edificio di che trattasi insiste su area classificata dal P.R.G. “IR - Insediamenti ricettivi turistici” del tutto incompatibile dunque con la destinazione residenziale.

La sopravvenienza nell’ottobre 2012 della variante n. 98 introduttiva della possibilità di utilizzo abitativo delle strutture ricettive nella misura del 20 % della volumetria ammissibile, intervenuta dunque successivamente all’autorizzazione e realizzazione del complesso edilizio, è semmai ulteriore comprova della non conformità urbanistica operante all’epoca della realizzazione dell’intervento in contestazione. D'altra parte, il suddetto limite del 20 % appare riferibile all’intero complesso turistico e non ai singoli alloggi che lo compongono, come pretenderebbe parte ricorrente, la quale peraltro non ha mai chiesto la trasformazione del complesso nel limite della suddetta percentuale.

Va dunque confermata la non conformità urbanistica dell’edificio, con le conseguenti implicazioni -come si vedrà infra - anche in riferimento al potere ripristinatorio esercitato e alla valutazione della proposta di variante urbanistica avanzata dai ricorrenti.

9. - Parimenti non persuasivo è il IV motivo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato e attuato senza opere comporta una c.d. variazione essenziale sanzionabile se ed in quanto comportante una variazione degli standards previsti dal d.m. 2 aprile 1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie urbanistiche individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la c.d. zoning del territorio;
in caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia né alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d'uso costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello “ ius utenti” , spettante al proprietario (Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2016, n. 1684;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 luglio 2012, n. 2146).

Il mutamento della destinazione d'uso da turistico-alberghiera a residenziale delle unità di un complesso ricettivo è senza dubbio rilevante trattandosi di categorie non omogenee (ex art. 23 ter c. 1, TU edilizia) e può concretizzare, se in contrasto con la disciplina urbanistica, una non consentita fattispecie lottizzatoria (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 giugno 2014, n. 6313) come argomentato dalla stessa difesa comunale.

Su tale aspetto appare estraneo l’art. 6 della L.R. Umbria 21/2004 che inserisce tra le attività ricettive anche quelle di affittacamere e di bed &
breakfast all’interno delle abitazioni atteso che se un immobile residenziale può essere impiegato anche a fini ricettivi ciò non consente certo di affermarne il contrario, non avendo allora senso la classificazione “IR” impressa all’area in questione in sede di pianificazione.

10 . - Anche il quinto e sesto motivo non meritano adesione.

La normativa regionale umbra in tema di variazione essenziali qui invocata non appare in contrasto con i principi fondamentali della materia desumibili dall’art. 32 del TU edilizia, dal momento che ai sensi di tale norma sono in ogni caso considerati essenziali le variazioni effettuate su immobili sottoposti a vincolo ( ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 28 maggio 2018, n. 5937).

Ciò osservato e diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, l’alterazione del paesaggio può farsi discendere anche in relazione ad interventi non immediatamente visibili (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI , 13 febbraio 2015, n. 1086;
T.A.R. Umbria 8 gennaio 2019, n. 15).

11. - Da ultimo non meritano adesione nemmeno le doglianze formulate con l’ultimo motivo inerenti la sanzione applicata.

Il complesso immobiliare realizzato da Definivest consiste, in definitiva, nella alterazione della unitaria destinazione d’uso dell’immobile, con creazione di struttura edilizia completamente diversa da quella assentita (difformità totale) ed ammissibile in zona, con conseguente piena legittimità della sanzione ripristinatoria, tenuto conto anche della violazione del vincolo paesaggistico.

Anche comunque a voler prescindere dall’incidenza del detto vincolo, la Definivest ha dato vita ad organismo edilizio completamente diverso da quello autorizzato, oltre che come visto in contrasto con la disciplina urbanistica, si che la misura demolitoria, pur in assenza di opere, appare legittima (T.A.R. Lombardia Milano sez. I, 15 ottobre 2013, n.2305).

12. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo deve essere respinto.

13. - Anche i primi e secondi motivi aggiunti debbono essere respinti.

13.1. - Contesta parte ricorrente il diniego opposto dal Dirigente comunale avverso l’istanza presentata dai ricorrenti volta a promuovere variante urbanistica in applicazione delle misure compensative previste dalla deliberazione C.C. n. 18 del 10 marzo 2014 del Comune di Perugia e dalla L.R. 12/2013 “norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazione di leggi regionali”.

Con la suddetta deliberazione consiliare sono state previste misure premiali e compensative con riferimento alle zone già individuate come comparti edificatori oltre che ad ambiti in cui è opportuno un intervento di dotazione infrastrutturale pubblica.

Le ragioni ostative inizialmente indicate in sede di parere negativo impugnato con il primo atto di motivi aggiunti, consistenti nell’assenza di ragioni di pubblico interesse a sostegno della variante e nell’inammissibilità di variante con finalità sanante, sono state integrate mediante il successivo definitivo provvedimento del 16 ottobre 2017, con cui si è espresso un giudizio negativo circa il valore dell’opera compensativa rispetto ai parametri stabiliti nella citata del. C.C. 18/2014, nonché la mancata previsione nel programma triennale delle opere pubbliche.

13.2. - Va anzitutto esaminata la censura di incompetenza relativa formulata con il VII motivo, attesone il carattere assorbente ( ex multis Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5;
T.A.R. Abruzzo, Pescara, 21 giugno 2016, n. 226;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 agosto 2016, n. 4117;
T.A.R. Umbria 20 giugno 2017, n.466).

La doglianza non merita condivisione, dal momento che a prescindere da ogni altra considerazione, con la deliberazione n. 409/2017 la giunta comunale ha in ogni caso ratificato l’operato del dirigente, si da far venir meno ogni capacità invalidante dell’asserito vizio, quale species del più generale potere di convalida di cui all’art. 21-nonies c. 2, L.241/90 ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3482).

13.3. - Ciò premesso, preme rilevare come parte ricorrente muova da un errato presupposto di fondo, consistente nel ritenere che la richiesta variante possa rispondere esclusivamente o prevalentemente ad interessi privati senza rispondenza all’interesse pubblico, concentrandosi esso, a suo dire, solamente nel beneficio di carattere patrimoniale offerto in compensazione ai sensi della deliberazione C.C. 18/2014.

E’ infatti facile replicare come il potere di pianificazione urbanistica, per sua natura fonte di possibili sperequazioni e disparità di trattamento tra i proprietari ( ex multis T.A.R., Lombardia Milano, sez. I, 29 ottobre 2018, n. 2424;
Consiglio di Stato, sez. III, 17 settembre 2010, n. 2536) debba rispondere in generale ed in via primaria all’interesse pubblico al corretto assetto urbanistico del territorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1829) oltre che alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

Nel caso concreto le premialità previste nella deliberazione C.C. 18/2014 possono essere concesse, non diversamente da ogni intervento in subiecta materia , previa motivata valutazione da parte dell’Amministrazione dell’utilità per la collettività locale ritraibile dall’opera offerta, a pena di un evidente sviamento dallo scopo tipico.

13.4. - Tanto premesso, ancor prima della invero secondaria questione sulla determinazione del valore delle opere compensative, la proposta variante nel caso di specie appare in contrasto con le destinazioni urbanistiche originarie ed attuali nonché con gli stessi principi ispiratori del PRG e le stesse regole cardine della pianificazione regionale.

13.5. - Anzitutto, va esclusa la stessa ammissibilità dell’esercizio di un potere di variante urbanistica con innegabili finalità sananti, per il principio di tipicità chiaramente desumibile dall’ordinamento quanto agli strumenti di sanatoria degli abusi edilizi.

Tale finalità sanante è sicuramente estranea alla ratio della variante (vedi quanto alla variante di cui all’art. 8 d.P.R. 160 del 2010 T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 19 dicembre 2014, n. 2206;
T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 24 febbraio 2012, n. 612) dovendosi applicare semmai lo strumento di cui all’art. 36 del t.u. edilizia (e dell’art. 17 della L.R. Umbria 21/2004 oggi art. 154 L.R. 1/2015) subordinatamente all’ineludibile requisito della “doppia conformità” ( ex plurimis T.A.R. Umbria 3 dicembre 2014, n. 590).

E’ noto d’altronde come in base al principio di legalità di valenza costituzionale i provvedimenti ad effetto sanante (anche con riferimento all’attività provvedimentale) hanno carattere eccezionale, con esclusione di fattispecie di tipo atipico ( ex plurimis T.A.R. Umbria 3 dicembre 2014, n. 590).

Ragion per cui, ove mai fosse possibile l’applicazione delle misure compensative in questione nel senso voluto dai ricorrenti, occorrerebbe dar conto della sussistenza della conformità urbanistica, del tutto carente come evidenziato nella disamina del ricorso introduttivo

13.6. In secondo luogo, ove la programmazione urbanistica voglia dirsi comprensiva di una finalità lato sensu di sanatoria (in questo senso T.A.R. Veneto, 6 aprile 2006, n. 881) è suscettibile di positivo riscontro l’assunto della difesa comunale secondo cui uno dei principi ispiratori del P.R.G. è il rafforzamento dell’offerta di attrezzature extra - alberghiere e di insediamenti residenziali turistici in ambito extraurbano (capitolo 31 della relazione al PRG Funzioni turistiche vedi doc. n. 33 depositato dal Comune) si che l’abusivo mutamento effettuato contrasta con tal principio.

Ai sensi poi dell’art. 95 della L.R. 1/15, al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, i nuovi insediamenti individuati dal PRG assicurano la contiguità con ambiti ed insediamenti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione, nel mentre nel caso in esame il complesso edilizio per cui è causa è localizzato in un contesto prevalentemente agricolo, essendo la zona “Ir” in sostanza un’isola inserita in zona agricola ep (vedi doc. n. 27).

Deve poi aggiungersi che, diversamente da quanto pare sostenere parte ricorrente, l’applicazione delle suddette misure premiali o compensative non è assolutamente vincolata, dipendendo da tipiche valutazioni discrezionali riservate all’Amministrazione in ordine al corretto assetto e sviluppo del territorio.

La strada di accesso al complesso residenziale in discussione, che la Defininvest ha proposto quale intervento compensativo, costituisce in realtà una dotazione coessenziale all’intervento, si da rendere oltremodo evidente la non rispondenza rispetto all’impianto della deliberazione consiliare n. 18/2014 anche a voler prescindere da ogni considerazione circa il valore economico della strada. Peraltro appare dubbia, come rilevato dall’Amministrazione, la stessa riconducibilità dell’opera al novero delle opere pubbliche di interesse generale (come richiesto nella deliberazione C.C. 18/2014) trattandosi di tratto di viabilità di interesse prevalentemente privato.

Tali ragioni ostative, chiaramente esplicitate nei provvedimenti impugnati con i primi e secondi motivi aggiunti, risultano ad avviso del Collegio pienamente sufficienti a negare la discrezionale applicazione di misure compensative ed a rigettare la proposta di variante.

13. 7 - Parimenti prive di pregio sono le doglianze “formali” dedotte con i motivi sub VIII e X.

E’ sufficiente rilevare come in materia di pianificazione e programmazione non sono invocabili le norme sulla partecipazione di cui alla legge 241 del 90 ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 27 agosto 2014, n. 4392) salvo diverse disposizioni di legge, nel caso di specie mancanti.

13.8. - Le considerazioni che precedono, di carattere assorbente, determinano il venir meno dell’interesse di parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze mosse mediante i motivi aggiunti nei confronti del diniego alla proposta di variante ed all’applicazione delle misure compensative, trattandosi di provvedimenti a motivazione plurima ( ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 2 marzo 2018, n. 2348;
T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 1 febbraio 2017, n. 54;
T.A.R. Umbria 10 settembre 2015, n. 363).

13.9. - Per i suesposti motivi il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti debbono essere respinti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della obiettiva complessità delle questioni trattate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi